Sulla formula del battesimo

di:

nota cdf battesimo

Come è consuetudine delle congregazioni, può accadere che a “casi controversi”, sollevati dalla esperienza ecclesiale e proposti alla attenzione della curia romana, ogni congregazione dia una breve risposta, che solitamente prende la forma lapidaria di un sì o di un no (affirmative/negative). Nel caso in questione il testo della Congregazione per la Dottrina della fede si presenta con questo solito taglio lapidario:

Quesiti

Primo: È valido il Battesimo conferito con la formula: «Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»?

Secondo: Coloro per i quali è stato celebrato il Battesimo con la suddetta formula devono essere battezzati in forma assoluta?

Risposte

Al primo: Negativamente.

Al secondo: Affermativamente.

Se non avessimo la Nota dottrinale, che accompagna il breve testo, potremmo faticare a capire da dove sorge la questione e quali sono le ragioni della risposta. Per questo è molto utile leggere la seguente Nota, da cui si apprende che la “formula” utilizzata e contestata non è semplicemente quella richiamata nella citazione ufficiale del “responsum”, bensì questa: «A nome del papà e della mamma, del padrino e della madrina, dei nonni, dei familiari, degli amici, a nome della comunità noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

Una lettura del responsum della CdF

Qui è evidente come il motivo di giustificata perplessità nella valutazione del “caso” non stia tanto nell’uso del “noi” al posto dell’“io”, ma del sovraccarico di “nomi” che vengono tirati dentro la formula. La quale risulta “a nome” di tutti i congiunti e padrini e “in nome” della trinità divina. La perplessità nei confronti di una tale espressione, con la riconduzione della azione del ministro “a nome” dei parenti/padrini, è certamente esorbitante e deviante rispetto al senso del sacramento e alla forma comunitaria della Chiesa.

Questo implica, come dice più avanti la stessa nota, che non si possa intendere la azione del ministro come “azione compiuta a nome dei genitori o dei padrini o dei parenti”. La differenza tra famiglia e chiesa deve restare chiara e non può essere obliterata. Qualunque ministro del battesimo – che sia ordinato o laico – si colloca in una posizione “altra” rispetto alla famiglia di appartenenza del battezzando. Proprio perché è ministro di Cristo e della chiesa, non della famiglia.

D’altra parte, occorre riconoscere che la bontà della decisione assunta e di questa generale argomentazione che la sostiene correttamente, si accompagna ad espressioni e motivazioni che non sembrano del tutto convincenti. Vorrei solo segnalare tre espressioni, che sollevano qualche perplessità rispetto al caso considerato e correttamente giudicato:

  • In un passaggio centrale, la Nota afferma:

La Chiesa infatti, quando celebra un Sacramento, agisce come Corpo che opera inseparabilmente dal suo Capo, in quanto è Cristo-Capo che agisce nel Corpo ecclesiale da lui generato nel mistero della Pasqua. La dottrina dell’istituzione divina dei Sacramenti, solennemente affermata dal Concilio di Trento, vede così il suo naturale sviluppo e la sua autentica interpretazione nella citata affermazione di Sacrosanctum Concilium.

I due Concili si trovano quindi in complementare sintonia nel dichiarare l’assoluta indisponibilità del settenario sacramentale all’azione della Chiesa. I Sacramenti, infatti, in quanto istituiti da Gesù Cristo, sono affidati alla Chiesa perché siano da essa custoditi. Appare qui evidente che la Chiesa, sebbene sia costituita dallo Spirito Santo interprete della Parola di Dio e possa in una certa misura determinare i riti che esprimono la grazia sacramentale offerta da Cristo, non dispone dei fondamenti stessi del suo esistere: la Parola di Dio e i gesti salvifici di Cristo.

Nella identificazione della continuità tra Concilio di Trento e Concilio Vaticano II si formula una “assoluta indisponibilità” del settenario che sembra affermazione non giustificata né dal caso in questione, né dalla tradizione successiva al Concilio Vaticano II. Se di alcuni sacramenti è stata modificata addirittura la “formula” (ad es. della unzione dei malati, della ordinazione…) è chiaro che è difficile parlare di “assoluta indisponibilità”.

Credo che sia legittimo distinguere modificazioni arbitrarie, che devono essere sempre evitate, e modificazioni ponderate e meditate, che possono darsi ufficialmente, anche se solo a determinate condizioni. In nessun modo la indisponibilità del sacramento significa irrigidimento o minimalismo o formalismo. Guai se ne comprendessimo il senso in queste direzioni.

  • Con bella sintesi, la nota esprime il valore della ministerialità battesimale con questi termini:

“il ministro è un segno esteriore della sottrazione del Sacramento al nostro disporne e del suo carattere relativo alla Chiesa universale”. 

Questo vale per colui che opera “in persona ecclesiae” mediante la parola e il gesto. La “differenza” del ministro – ripeto, sia esso chierico o meno, come è possibile nel battesimo – è fondamentale perché il battesimo non sia né atto anonimo, né atto di clan familiare o di società civile.

Questa differenza, tuttavia, deve essere distinta dalla azione “in persona Christi”, che è riservata, nella tradizione, soltanto alla presidenza eucaristica. Di qui il terzo punto significativo e che solleva qualche disagio.

  • Una terza affermazione-chiave della Nota ha il seguente tenore:

“Quando il ministro dice «Io ti battezzo…» non parla come un funzionario che svolge un ruolo affidatogli, ma opera ministerialmente come segno-presenza di Cristo, che agisce nel suo Corpo, donando la sua grazia e rendendo quella concreta assemblea liturgica manifestazione «della genuina natura della vera Chiesa, in quanto «le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento di unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi»”.

Questa ariosa ricostruzione sembra lasciare un poco in secondo piano il fatto che “ministro del battesimo” può essere chiunque nella Chiesa, persino un non battezzato. Per questo la tradizione ha sempre sottolineato che chi battezza agisce “in persona ministri”, non “in persona Christi”. Il testo della Congregazione sembra sovrapporre immediatamente il “ministro del battesimo” con il “presbitero/vescovo”.

Questa differenza tra battesimo ed eucaristia, che a sua volta deve essere custodita, permette di salvaguardare il carattere comunitario della celebrazione, ma non consiglia di sovraesporre il ministro più del dovuto, proprio perché la formula – medesima – può stare sulla bocca di un vescovo, ma anche sulla bocca di una ostetrica. La tradizione, che conosce bene queste differenze, avrebbe forse consigliato una formulazione meno drastica della identificazione cristologica del ministro, insieme ad una considerazione meno rigida della articolazione ministeriale nella pastorale battesimale.

Tradizione e assemblea liturgica

Dunque, è del tutto vero che non siamo noi i padroni della tradizione e che non possiamo manipolarla a nostro piacimento. Tanto meno possiamo piegare le formule ecclesiali alla assolutizzazione delle relazioni familiari o comunitarie. Ma la relativa (non assoluta) indisponibilità con cui la Chiesa custodisce la tradizione battesimale trova nella dinamica ministro/assemblea una verità in cui l’“io” che battezza agisce “in persona ministri” – come ministro chiamato alla azione ecclesiale – e solo così trova in Cristo e nella Chiesa la sua verità piena.

In un sacramento non c’è solo la “formula” e il suo “ministro”, ma c’è una “forma rituale” che, a partire dal Concilio Vaticano II, abbiamo riscoperto come “fonte e culmine” di significato e di verità. Questa “forma rituale”, che comprende la formula, è fatta però anche di gesti, di canti, di silenzi, di posizioni nello spazio e nel tempo, di tutte le altre parole, prima e dopo la formula.  Dunque, si potrebbe dire, il “noi” non sostituisce l’“io” della formula sacramentale, purché nella “forma rituale” del sacramento si sappia passare dall’“io” al “noi” del popolo santo radunato, sotto la guida dei pastori.

Ciò che la formula non dice e non può dire, il rito lo compie e lo deve mostrare, con tutta la molteplicità dei suoi codici verbali e non verbali. Il fondamento della tradizione da custodire sta anche in questa preziosa riscoperta della sua forma rituale, che si pone certo nella formula, ma anche, e stabilmente, al di qua e al di là della formula.

  • Ripreso dal blog dell’autore su Munera.
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Un commento

  1. Adelmo Li Cauzi 11 agosto 2020

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