Reati culturalmente motivati?

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I massicci flussi migratori degli ultimi decenni hanno portato in Italia e in altri Stati europei persone e famiglie provenienti da luoghi e culture diverse. L’immigrato trova nel Paese d’arrivo regole di condotta, stili di vita, credenze religiose, valori morali e norme penali diversi da quelli presenti nel suo Paese d’origine, e tale diversità è dovuta, in non pochi casi, alla diversità di cultura.

Può succedere, quindi – e in realtà succede sempre più di frequente –, che un comportamento tenuto da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza sia considerato reato dall’ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza, ma sia condonato o accettato come comportamento normale, o addirittura, in determinate situazioni, incoraggiato o imposto, all’interno del gruppo culturale di minoranza.

Da alcuni anni anche in Italia si è cominciato a tematizzare, in ambito non solo giuridico ma anche sociologico, antropologico e filosofico, le problematiche poste da tali situazioni di conflitto, utilizzando il concetto di “reato culturalmente motivato”.

Un caso recente ed emblematico

Caso emblematico è quello esaminato recentemente dalla Corte di Cassazione.[1]

Una ragazza indiana di 15 anni, prima di emigrare in Italia con la famiglia, è costretta a subire un matrimonio combinato in Bangladesh celebrato con un rito religioso. Raggiunta successivamente in Italia dal “promesso sposo”, questi, sottoponendola a violenze fisiche e psicologiche, la costringe ad avere rapporti sessuali con lui, nonostante il netto rifiuto della ragazza, il cui padre, in un clima di totale connivenza colpevole nei confronti del genero, ritiene che, per effetto del pregresso fidanzamento organizzato nel Bangladesh, tutto gli sia consentito nel segno di un dominio assoluto esercitabile sulla sposa-bambina onde assoggettarla alla sua volontà.

Il padre, imputato del reato di maltrattamenti in famiglia e concorso in violenza sessuale in danno della figlia minore, patteggia con il Tribunale una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e assorbimento del reato di violenza sessuale nel reato di maltrattamenti in famiglia. La pena decisamente mite è giustificata dal giudice dal fatto che la condotta dell’imputato, lungi dal costituire sintomo dell’intento di abbandonare la figlia alla condotta violenta del fidanzato-promesso sposo, rappresenterebbe piuttosto l’espressione di una modalità maltrattante che trova le sue radici nella “formazione culturale” ispirata a regole non scritte che legittimerebbero, secondo i costumi indiani, il dominio sessuale per effetto di un vincolo coniugale o paraconiugale.

Il procuratore generale della Corte di Appello porta il caso all’esame della Corte di cassazione, la quale afferma e ribadisce alcuni principi di diritto di estrema importanza:

  1. il genitore esercente la potestà sulla figlia minore, laddove sia consapevole degli abusi sessuali da questa subiti ad opera di terzi, ne risponde penalmente indipendentemente dalla sua particolare formazione culturale;
  2. affermare che il genitore, per effetto di una biasimevole formazione culturale, sarebbe nel diritto di imporre alla figlia minorenne di sottostare alla violenza sessuale perpetrata all’interno di un vincolo coniugale o paraconiugale, è una vera e propria banalità che non può trovare ingresso nel nostro sistema giuridico;
  3. una tale affermazione non può non sorprendere per la facilità e la superficialità con la quale essa è stata fatta, quasi nel segno della ovvietà;
  4. il reato di violenza sessuale non è assorbibile nel reato di maltrattamenti in famiglia quando le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledono anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale.
Reati culturalmente motivati più frequenti

I reati culturalmente motivati a più alta offensività più frequentemente commessi da migranti sono sostanzialmente riconducibili, in base al bene giuridico offeso e/o ai rapporti tra autore e vittima e/o al movente dell’azione, alle seguenti categorie delittuose:

violenze in famiglia, in particolare maltrattamenti, realizzati in contesti culturali caratterizzati da una concezione patriarcale dei rapporti familiari in totale distonia con quella diffusa in Italia, che è, al contrario, fondata sulla parità giuridica e morale dei coniugi e dei figli;

reati a difesa dell’onore, commessi in quelle comunità in cui il concetto dell’onore, personale, familiare o di gruppo è così vividamente sentito da spingere a vendicare “col sangue” un’offesa subita (cf. i casi in cui uomini musulmani hanno ucciso le proprie mogli o le proprie figlie dopo averne scoperto, rispettivamente, il tradimento o una relazione ritenuta indegna di approvazione ai sensi della legge islamica);

reati di riduzione in schiavitù a danno di minori, commessi da soggetti che invocano a propria scusa e/o giustificazione le loro ataviche consuetudini concernenti i rapporti adulti-minori;

reati contro la libertà sessuale, le cui vittime sono le donne di quelle comunità islamiche alle quali la cultura d’origine – per il solo fatto di essere donne – non riconosce una piena libertà di autodeterminazione in ambito sessuale e spesso impone loro di subire rapporti sessuali senza consenso;

mutilazioni genitali femminili, ovvero pratiche ablatorie ammesse o addirittura imposte dalle proprie convenzioni sociali o tradizioni culturali.

Passando poi alle vicende caratterizzate da un contenuto offensivo più sfumato, si può pensare alle condotte di importazione, commercio e cessione di stupefacenti attuate da parte di membri di gruppi minoritari presso i quali l’impiego di certe sostanze (le foglie di coca, il khat, la cannabis) assume valore “liturgico” e curativo, o all’utilizzo di taluni accessori nell’abbigliamento rituale di certe confessioni religiose che talvolta potrebbero comportare la violazione di norme penali, come nei casi di porto in luogo pubblico del coltello tradizionale (il kirpan) dei sikh, oppure dell’uso da parte di questi ultimi del turbante in luogo del casco protettivo obbligatorio all’interno dei cantieri o alla guida dei motoveicoli, ovvero ancora dell’uso di veli femminili in grado di nascondere i tratti del viso (il burqa) anche nel corso di pubbliche manifestazioni.

Come reagisce il diritto in presenza di reati culturalmente motivati?

Le reazioni dei sistemi penali europei ed extraeuropei a tali tipologie di illecito sono tradizionalmente riconducibili a due modelli.

Il primo, assimilazionista, è totalmente insensibile di fronte alla diversità culturale e saldamente ancorato ad un’interpretazione formale del principio di uguaglianza. Un esempio di tale modello è rappresentato dalla Francia, che opta da sempre per l’integrazione degli immigrati senza curarsi di una loro eventuale resistenza verso processi di assimilazione coatta. Di questo modello esiste anche una variante, definita “modello assimilazionista discriminatorio”, in quanto eleva la differenza culturale ad elemento in grado di giustificare un inasprimento della sanzione oppure l’introduzione di norme penali ad hoc per fronteggiare la criminalità culturale.

L’Italia sembra aver optato per tale modello, quanto meno sul piano legislativo. Ne sono esempi paradigmatici due importanti interventi normativi: la legge 9 gennaio 2006 n. 7 che ha introdotto all’art. 583-bis il delitto di mutilazioni genitali femminili e la legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha trasformato il reato di impiego di minori dell’accattonaggio da contravvenzione a delitto.

Com’è noto, tanto le mutilazioni genitali quanto l’impiego di minori nell’accattonaggio sono pratiche culturalmente connotate, assai diffuse presso alcuni gruppi etnici di minoranza residenti nel nostro Paese: le prime, infatti, vengono effettuate in alcune comunità di origine africana di religione musulmana; l’accattonaggio minorile, invece, è un’usanza tipica di alcuni gruppi rom.

Con il primo intervento legislativo, si è inteso punire severamente le pratiche, prevedendo un trattamento sanzionatorio più elevato rispetto a quello ordinariamente previsto per le lesioni gravi e gravissime. Con il secondo intervento riformatore, il legislatore ha perseguito lo stesso intento: punire più severamente il fenomeno dell’accattonaggio minorile.

L’altro modello è quello multiculturale, teso, al contrario, ad accordare rilevanza in sede penale al fattore culturale. Si pensi agli Stati Uniti o all’Inghilterra, che da tempo nel loro ordinamento ricorrono all’istituto della cultural defense, che può arrivare anche ad escludere la responsabilità dell’autore di reati culturali. Tale modello descrive, essenzialmente, una tecnica difensiva che valorizza l’appartenenza dell’imputato ad una minoranza culturale, al fine di pervenire ad un esito processuale (condanna o assoluzione) più coerente con le circostanze del caso concreto.

La dottrina dello “sbarramento invalicabile” per i reati ad alta offensività

Rispetto ai reati culturalmente motivati ad elevata offensività si registra un orientamento della giurisprudenza di legittimità, decisamente consolidato, che considera l’assoluta irrilevanza del retaggio culturale di un soggetto nel caso in cui ci si trovi di fronte a condotte contrarie ai principi cardine del nostro ordinamento, come la garanzia dei diritti inviolabili dell’essere umano, la pari dignità sociale e l’eguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di condizioni personali e sociali, la tutela dell’integrità psico-fisica e il pieno sviluppo della persona umana, o ancora il principio secondo il quale il rapporto coniugale non può mai degradare la persona del coniuge a mero oggetto di possesso dell’altro, con la conseguenza che, laddove l’atto sessuale venga compiuto quale mera manifestazione di possesso del corpo, esso acquista sempre e comunque rilevanza penale.

Tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come antistorici a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona.

Ne consegue che in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell’ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che lo compongono, non essendo compatibile con l’unicità del tessuto sociale – e quindi con l’unicità dell’ordinamento giuridico – l’ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti. In un simile quadro concettuale si profila, come essenziale per la stessa sopravvivenza della società multietnica, l’obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto – non riconosciuto da alcuna norma di diritto internazionale – di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere.[2]

L’autonoma valutazione del giudice per i reati a bassa offensività

Fermo restando che la dignità umana non è solo un diritto fondamentale, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali, e che essa va quindi affermata e tutelata in termini scrupolosi in ogni contesto socio-culturale, diversa può presentarsi la situazione in presenza di reati culturalmente motivati a bassa offensività.

Allorquando il reato culturale attinge interessi di natura non personale o comunque beni giuridici la violazione dei quali non è tale da destare particolari reazioni in seno alla collettività nazionale, sembra accettabile un certo bilanciamento tra il diritto di conformarsi alle proprie tradizioni culturali e i beni tutelati da norme incriminatrici, previa attenta considerazione delle circostanze concrete.

In conclusione, in mancanza di una politica legislativa di respiro generale in materia di reati culturali e il conseguente rinvio alla giurisprudenza penale della gestione caso per caso dei conflitti normativi culturalmente connotati, si può affermare che oggi nel nostro Paese esiste una sorta di doppio binario in ordine alla rilevanza penalistica del fattore culturale: il trattamento è di sfavore o di favore a seconda del tipo e del rango del bene giuridico che viene offeso dal reato culturale.


[1] Si tratta della sentenza n. 40633 della Cassazione Penale, sez. III, depositata il 29 settembre 2016.
[2] Questi due principi sono esemplarmente esplicitati nella sentenza n. 14960 del 13 aprile 2015 della Cassazione Penale, sez. III.

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