Abusi: la sentenza e le motivazioni

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«A tutta la comunità diocesana raccomando la sobrietà nei linguaggi e nei discorsi e un tempo di preghiera, di purificazione e di intercessione, perché le prove nuove e antiche sono una sfida per rendere sempre più trasparente la Chiesa, per essere capace di dire al mondo il Signore Gesù Risorto. A lui vi affido con la speranza viva che la Chiesa di Novara risplenda bella com’è in molte persone (sacerdoti, missionari, religiosi, laici) che ogni giorno si spendono nell’educazione e nella carità».

È la parte finale della lettera scritta nell’aprile 2013 ai fedeli della diocesi di Novara dal vescovo Franco Giulio Brambilla, all’indomani dell’arresto di un presbitero diocesano, accusato di violenza sessuale ai danni di alcuni ragazzi degli oratori parrocchiali in cui aveva prestato servizio.[1]

Aderendo all’invito «alla sobrietà nei linguaggi e nei discorsi» formulato del mio vescovo, avevo espresso, alla luce della presunzione di non colpevolezza che costituisce diritto fondamentale di garanzia riconosciuto dalla Costituzione italiana,[2] alcune considerazioni[3] che erano state aspramente criticate da un lettore di Settimana che in sostanza vedeva nel mio scritto troppa comprensione buonista nei confronti di presbiteri accusati di reati particolarmente ripugnanti.[4]

L’occasione per tornare sulla triste vicenda è ora offerta dalla sentenza della Corte di Cassazione con la quale si chiude definitivamente e nei peggiori dei modi il caso.

Il Giudice per l’udienza preliminare, presso il Tribunale di Novara, nell’aprile 2014 aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’indagato, condannandolo alla pena detentiva di sei anni, con i benefici del giudizio abbreviato che, com’è noto, comporta la riduzione di un terzo della pena inflitta. La Corte d’Appello di Torino, nel luglio 2015, aveva ridotto la pena a quattro anni, confermando l’interdizione del reo dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Il delitto di violenza sessuale

La Corte di Cassazione, con la sentenza depositata nel mese di gennaio 2017, conferma sostanzialmente l’impianto accusatorio, pur riducendo di due mesi la condanna a quattro anni di reclusione per intervenuta prescrizione di uno dei capi di accusa.

Pesante la contestazione del reato di violenza sessuale[5] e inquietanti i fatti accertati dai giudici di primo e di secondo grado che hanno, secondo la suprema Corte, esaustivamente motivato le rispettive sentenze.

Il protagonista della vicenda, come si legge nella sentenza definitiva, è stato condannato in via definitiva perché «con più azioni esecutive del medesimo disegno, in tempi diversi, usando violenza fisica, costringeva la parte offesa a compiere e subire atti sessuali». In particolare, coscientemente abusava dell’autorità derivante dal suo ruolo e dalla sua posizione di presbitero e coadiutore presso due oratori «per attuare i suoi scopi erotici» ai danni di chi vedeva in lui una sicura e affidabile guida spirituale.

Nessun dubbio, per i giudici di legittimità, circa l’esito dei fatti costituenti violazione dell’art. 609 bis del Codice penale. Nessun dubbio neppure in merito alla sussistenza dell’aggravante per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto.

Senza entrare dettagliatamente nel merito della vicenda dai contenuti decisamente scabrosi, merita far cenno ad alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di reati sessuali e puntualmente richiamati dalla sentenza in questione.

Dichiarazioni delle parti offese e regole probatorie

Una prima questione, di natura processuale, riguarda il rapporto che intercorre tra le dichiarazioni delle parti offese e le regole probatorie. Spesso in tema di reati sessuali l’unica fonte di convincimento del giudice è rappresentata dalla testimonianza della vittima. Di conseguenza, la valutazione circa l’attendibilità del teste assume rilevanza fondamentale.

Secondo il diritto vivente, una volta verificata la credibilità del dichiarante e l’attendibilità del suo racconto, non sono necessari altri riscontri estrinseci e l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato può discendere dalle sole dichiarazioni fatte dalla persona offesa. Tuttavia è fondamentale che il giudice indichi le emergenze processuali risultate determinanti per la formazione del suo convincimento. La sentenza in esame ribadisce il principio che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa senza la necessità di applicare le regole probatorie le quali richiedono la presenza di riscontri esterni e sempre che tali dichiarazioni siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha ritenuto che i giudici di merito abbiano esaustivamente motivato le ragioni della piena attendibilità delle persone offese, fornendo spiegazioni convincenti anche in merito a dichiarazioni apparentemente in contrasto con altre parti delle stesse ritenute intrinsecamente attendibili.

Violenza sessuale penalmente rilevante

Negli oltre vent’anni di vigenza del reato di violenza sessuale,[6] il concetto più dibattuto in dottrina e in giurisprudenza è stato sicuramente quello di «atto sessuale».

Da questo punto di vista, sono state suggerite due possibili percorsi interpretativi. Secondo la teoria anatomica, andrebbero intesi come atti sessuali tutti quei contatti che ineriscono alle zone erogene del corpo. Secondo la teoria contestualista, diversamente, si avrebbero atti sessuali del tutto a prescindere da quali siano le zone del corpo coinvolte dal contatto, dovendo piuttosto valorizzare il contesto nel quale tali atti vengono posti in essere. In particolare, secondo quest’ultima teoria, per stabilire la sessualità di un atto bisognerebbe avere riguardo alle modalità della condotta nel suo complesso, al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte, ad altri elementi sintomatici di una compressione della libertà sessuale.

Con riferimento ai fatti accertati nel corso del procedimento penale del caso, la sentenza ribadisce che nei reati sessuali l’elemento della violenza può estrinsecarsi sia nella sopraffazione fisica, sia nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la persona offesa e da superare la sua contraria volontà, ponendola in tal modo nell’impossibilità di difendersi. Né rileva la breve durata, o il fatto che gli atti sessuali siano stati posti in essere con i vestiti indosso.

Violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto

La parte forse più significativa della sentenza riguarda il tema dell’aggravante del reato. Al riguardo, va ricordato che aggrava il reato l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto.[7]

La sentenza ricorda che, ai fini della sussistenza della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità e il prestigio che la qualità presbiterale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità.

Di conseguenza, rifacendosi alla nozione di «ministero sacerdotale», desumibile dalla «dottrina della Chiesa cattolica», la Corte di Cassazione ritiene che debba essere affermato il seguente principio di diritto: «Nei reati sessuali, è configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell’ordine sacerdotale; tale mandato comprendendo le attività svolte a servizio della comunità e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli e a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attività».

Un peccato dagli effetti dirompenti

Il 24 maggio 2014, durante il volo di ritorno dal viaggio in Terra Santa, papa Francesco qualificò come «tanto tanto brutto» l’abuso dei minorenni: Un problema – disse – purtroppo grave e presente dappertutto: «ma a me interessa la Chiesa». «Un presbitero che abusa dei minorenni, tradisce il Corpo del Signore». È «gravissimo» che un presbitero, invece di portare bambini e bambine, ragazzi e ragazze alla santità, ne faccia oggetto di abuso.

Il 7 luglio 2014, nel corso dell’omelia pronunciata durante l’eucaristia celebrata nella cappella di Santa Marta, rivolgendosi ad alcune vittime di abusi sessuali perpetrati da esponenti del clero, ebbe ad affermare: «I peccati di abuso sessuale da parte di membri del clero hanno un effetto dirompente sulla fede e sulla speranza in Dio. Alcuni si sono aggrappati alla fede, mentre per altri il tradimento e l’abbandono hanno eroso la loro fede in Dio. La vostra presenza qui parla del miracolo della speranza che ha il sopravvento sulla più profonda oscurità. Senza dubbio, è un segno della misericordia di Dio che noi abbiamo oggi l’opportunità di incontrarci, di adorare il Signore, di guardarci negli occhi e cercare la grazia della riconciliazione. Davanti a Dio e al suo popolo sono profondamente addolorato per i peccati e i gravi crimini di abuso sessuale commessi da membri del clero nei vostri confronti e umilmente chiedo perdono».

Nella prefazione al recente libro edito da Piemme – La perdono, padre –, scritto da Daniel Pittet, vittima da ragazzo di abusi sessuali ad opera di un prete, Francesco usa parole di inaudita severità. «Come può un prete, al servizio di Cristo e della sua Chiesa, arrivare a causare tanto male? Come può aver consacrato la sua vita per condurre i bambini a Dio, e finire invece per divorarli in quello che ho chiamato un sacrificio diabolico, che distrugge sia la vittima sia la vita della Chiesa? (…) Si tratta di una mostruosità assoluta, di un orrendo peccato, radicalmente contrario a tutto ciò che Cristo ci insegna. Gesù usa parole molto severe contro tutti quelli che fanno del male ai bambini: “Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare” (Mt 18,6). (…) Abbiamo dichiarato che è nostro dovere far prova di severità estrema con i sacerdoti che tradiscono la loro missione, e con la loro gerarchia – vescovi o cardinali – che li proteggesse, come già è successo in passato».

Parole queste, tutte pronunciate da Francesco con riferimento a reati sessuali a danno di minorenni: reati ben più gravi – anche sotto il profilo penale – di quello per il quale è stato condannato il presbitero novarese. Parole, tuttavia, integralmente condivisibili sotto il profilo morale ed ecclesiale anche con riferimento al caso di cui alla presente amara riflessione, trattandosi di un reato – o di un peccato – contraddistinto da un’altra riprovazione sociale.


[1] Cf. Settimana n. 18 del 5 maggio 2013 (“Ancora un prete arrestato per abusi”).
[2] Art. 27, comma 2 Costituzione: «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».
[3] Cf. Settimana n. 23 del 9 giugno 2013 (“Sugli abusi reazione di un credente”).
[4] Cf. Settimana n. 41 del 17 novembre 2013 (“Tolleranza zero sì, ma nel rispetto del diritto”).
[5] Previsto dall’art. 609 bis del Codice penale: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».
[6] Il reato di violenza sessuale è stato introdotto dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 recante “Norme contro la violenza sessuale”. È collocato non più tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume (come per i pregressi e abrogati reati di violenza carnale e atti di libidine violenta) ma tra i reati contro la persona, volti a tutelare la libertà personale.
[7] Art. 61, n. 9 Codice penale.

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Un commento

  1. Patrizia Pane 15 marzo 2017

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