Aggiornamento del diritto penale canonico

di:

libro vi

L’opera legislativa di papa Francesco, che senza timore di esagerare può definirsi imponente, segna ora un altro passaggio molto importante: la riforma dell’intero Libro VI del Codice di diritto canonico, che entrerà in vigore il prossimo 8 dicembre.

Non si tratta di un evento improvviso: infatti, viene portata a conclusione una revisione della normativa penale canonica, che già Benedetto XVI aveva avviato.

Le parole di papa Francesco

Nella costituzione apostolica Pascite gregem Dei del 23 maggio 2021, con la quale si dispone la promulgazione di detta riforma, Francesco richiama la funzione e la responsabilità dei vescovi e dei superiori, che sono chiamati a esercitare il loro compito col consiglio, la persuasione e l’esempio, ma anche con l’autorità e l’impegno «a raddrizzare ciò che talvolta diventa storto».

Francesco ha avvertito quindi la necessità di fornire un «più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall’umana debolezza».

Secondo Francesco, «l’applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei pastori e dei superiori» tutte le volte che si rendono necessari nella comunità ecclesiale «il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali».

Francesco si sofferma poi ad illustrare le principali novità del nuovo testo, che «sanziona alcune nuove figure delittuose» e definisce meglio «aspetti fondamentali del diritto penale, quali ad esempio il diritto di difesa, la prescrizione dell’azione penale, una più precisa determinazione delle pene (…) e offre agli ordinari e ai giudici criteri oggettivi nella individuazione della sanzione più appropriata da applicare nel caso concreto». A tale scopo, sono stati ridotti «i casi nei quali l’imposizione di una sanzione è lasciata alla discrezione dell’autorità».

Le principali novità introdotte

Nella conferenza stampa di presentazione delle modifiche apportate al testo del Codice, lo scorso 1° giugno, mons. Filippo Iannone, presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, ha definito la nuova versione del Libro VI «necessaria e da lungo tempo attesa». Con queste parole egli ha perfettamente interpretato un sentimento assai condiviso.

Mons. Iannone menziona gli scandali originati dagli «sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia» e la presenza all’interno delle comunità di altre «situazioni irregolari» che hanno fatto maturare l’esigenza di rinvigorire, integrare e riscoprire il diritto penale canonico, al fine di «utilizzarlo con maggior frequenza» e di migliorarne la concreta applicazione, «offrendo agli ordinari e ai giudici uno strumento agile e utile, norme più semplici e chiare, per favorire il ricorso al diritto penale quando ciò si renda necessario».

A tale scopo – come riferisce mons. Iannone –, il nuovo diritto penale canonico «ha introdotto nuove fattispecie delittuose e ha configurato meglio altri delitti già previsti, sanzionandoli anche con pene diverse». Un fatto per certi aspetti inedito, almeno in tempi recenti, è rappresentato dalla previsione di «nuovi delitti in materia economico-finanziaria». Inoltre, «sono state previste nuove pene, quali l’ammenda, il risarcimento del danno, la privazione di tutta o parte della remunerazione ecclesiastica», lasciando alle singole Conferenze episcopali il compito di stabilire appositi regolamenti in merito.

Mons. Iannone elenca alcune caratteristiche del nuovo Libro VI, che meritano una particolare menzione: una disposizione più ordinata e dettagliata delle pene previste per i singoli delitti, «in modo da permettere all’autorità ecclesiastica di individuare quelle più adeguate e proporzionate»; la possibilità di applicare la pena della sospensione a tutti i fedeli e non più solo ai chierici; strumenti d’intervento più idonei a correggere i comportamenti e a prevenire i delitti; l’affermazione esplicita del principio della presunzione d’innocenza; la modifica della norma sulla prescrizione, «al fine di favorire la conclusione dei processi in termini ragionevolmente brevi».

Va ricordato, infine, l’avvenuto trasferimento dei canoni riguardanti i reati di abuso sessuale su minori e di pedopornografia dal capitolo sui «delitti contro obblighi speciali» dei chierici a quello sui «delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona», ora estesi dal Codice «anche ai membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa».

Una maggiore determinazione delle norme

A tal proposito, mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, segretario del Pontificio consiglio per i testi legislativi, anch’egli intervenuto a presentare il Libro VI riformato, sottolinea come, nel nuovo can. 1398, siano comprese «le azioni compiute non solo da parte dei chierici», ma anche «i reati di questo tipo commessi da religiosi non chierici e da laici che occupano alcuni ruoli nella Chiesa, così come eventuali comportamenti del genere, con persone adulte, ma commessi con violenza o abuso di autorità».

Mons. Arrieta – nel suo intervento – sintetizza l’avvenuta revisione utilizzando l’eloquenza dei numeri: «degli 89 canoni che compongono questo Libro VI, ne sono stati modificati 63 (il 71%), spostati altri 9 (10%), mentre ne rimangono immutati solo 17 (19%)».

Egli, illustrando più nel dettaglio la riforma, ricorda che le norme penali del Codice del 1983 erano state promulgate con formulazioni spesso indeterminate, affinché fossero «i singoli vescovi e i superiori» a stabilire «quando e come punire nel modo più adeguato» i singoli comportamenti delittuosi. Fu ben presto l’esperienza a incaricarsi di dimostrare «le difficoltà degli ordinari nell’adoperare le norme penali in mezzo a tale indeterminazione», con l’effetto di una tale «difformità di reazioni da parte delle autorità» di fronte ai comportamenti penalmente rilevanti, da risultare spesso «motivo di sconcerto nella comunità cristiana».

Ora, la nuova «determinatezza delle norme penali che prima non c’era» fornisce finalmente «un’indicazione precisa e sicura a chi le deve applicare», favorendo nel contempo «un impiego uniforme della norma penale in tutta la Chiesa».

Inoltre, all’interno di un testo che «riporta ovunque parametri di riferimento per guidare le valutazioni di chi deve giudicare le circostanze concrete», i reati «sono ora specificati meglio» e le sanzioni «sono adesso tassativamente elencate dal can. 1336».

Vi è poi un’attenzione più esplicita alla «protezione della comunità», alla «riparazione dello scandalo» e al «risarcimento del danno» come parte integrante del «ristabilimento della giustizia» e dell’«emendamento del reo» (can. 1341). Ciò trova riscontro in diversi elementi nuovi del sistema penale riformato, in particolare «nella necessità di riparare lo scandalo e il danno causato», prima di poter eventualmente «condonare una pena» o «rinviare la sua applicazione» (can. 1361, § 4).

Fra gli strumenti riconosciuti all’ordinario per la prevenzione dei reati, accanto all’ammonizione, alla riprensione e al precetto penale meglio regolato, vi è ora il particolare rilievo dato alla vigilanza.

Nel Libro VI rinnovato vescovi e superiori hanno adesso a disposizione in forma migliore i mezzi necessari «per poter prevenire i reati» e «intervenire per tempo» nella correzione delle situazioni che lo richiedono, «senza rinunciare però alle cautele necessarie per la protezione del presunto reo», che «è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario» (can. 1321, §1).

Nella linea della tutela del presunto reo si colloca anche «la necessità di osservare tutte le esigenze del diritto di difesa», come «di raggiungere la certezza morale sulla decisione finale» e «l’obbligo dell’autorità di mantenere comunque lo stesso atteggiamento di indipendenza che è richiesto al giudice» anche nei casi in cui si debba «accettare come inevitabile l’impiego della procedura sanzionatoria amministrativa piuttosto che il processo giudiziale».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Questo sito fa uso di cookies tecnici ed analitici, non di profilazione. Clicca per leggere l'informativa completa.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici ed analitici con mascheratura dell'indirizzo IP del navigatore. L'utilizzo dei cookie è funzionale al fine di permettere i funzionamenti e fonire migliore esperienza di navigazione all'utente, garantendone la privacy. Non sono predisposti sul presente sito cookies di profilazione, nè di prima, né di terza parte. In ottemperanza del Regolamento Europeo 679/2016, altrimenti General Data Protection Regulation (GDPR), nonché delle disposizioni previste dal d. lgs. 196/2003 novellato dal d.lgs 101/2018, altrimenti "Codice privacy", con specifico riferimento all'articolo 122 del medesimo, citando poi il provvedimento dell'authority di garanzia, altrimenti autorità "Garante per la protezione dei dati personali", la quale con il pronunciamento "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 [9677876]" , specifica ulteriormente le modalità, i diritti degli interessati, i doveri dei titolari del trattamento e le best practice in materia, cliccando su "Accetto", in modo del tutto libero e consapevole, si perviene a conoscenza del fatto che su questo sito web è fatto utilizzo di cookie tecnici, strettamente necessari al funzionamento tecnico del sito, e di i cookie analytics, con mascharatura dell'indirizzo IP. Vedasi il succitato provvedimento al 7.2. I cookies hanno, come previsto per legge, una durata di permanenza sui dispositivi dei navigatori di 6 mesi, terminati i quali verrà reiterata segnalazione di utilizzo e richiesta di accettazione. Non sono previsti cookie wall, accettazioni con scrolling o altre modalità considerabili non corrette e non trasparenti.

Ho preso visione ed accetto