Fine-vita: il Parlamento legiferi

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L’articolo 580 del codice penale, che criminalizza l’istigazione o l’aiuto al suicidio, pur garantendo la tutela del diritto alla vita come primo dei diritti inviolabili dell’essere umano, è illegittimo sotto il profilo costituzionale nella parte in cui punisce la condotta di chi, su richiesta del paziente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, tenuto in vita artificialmente e che soffre di patologie gravi e incurabili le quali provocano sofferenze persistenti e intollerabili reputate contrarie al suo senso di dignità, offre forme di aiuto finalizzate a sottrarre il malato al decorso lento della malattia irreversibile.

Compete, tuttavia al legislatore, assumere le necessarie e ponderate decisioni, anche alla luce della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) che sancisce l’obbligo di rispettare le decisioni del paziente pur quando ne possa derivare la morte, per disciplinare una problematica indubbiamente difficile, controversa ed eticamente sensibile, ponendo doverosa attenzione a situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e dalla tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali.

È, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 207 del 24 ottobre-16 novembre 2018.[1]

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata il 14 febbraio 2018 dalla Corte di assise di Milano[2] nell’ambito del processo a carico di un cittadino, imputato per aver materialmente agevolato l’esecuzione, in una clinica svizzera, del suicidio da parte di una persona affetta da malattia gravissima e irreversibile.

L’ordinanza trascende i riflessi strettamente penalistici e tocca snodi di notevole interesse non solo sul piano bioetico, filosofico, religioso e costituzionale in generale, ma anche sul terreno processuale degli strumenti di decisione utilizzabili da parte del Giudice delle leggi.

La pronuncia, infatti, pur riconoscendo il diritto alla vita come il primo dei diritti inviolabili dell’essere umano,

  • amplia i margini dell’autodeterminazione dell’individuo in materia di trattamenti terapeutici, spostandone i confini oltre l’attuale perimetro garantito dall’articolo 32, comma 2, Costituzione;[3]
  • innova il catalogo delle tecniche decisorie, riconoscendo, ma senza dichiararlo in modo formale,[4] la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale;
  • implementa il dialogo con il Parlamento, al quale suggerisce tempi, modi e luoghi per un intervento legislativo idoneo a rimuovere la carenza di tutela riscontrata.
Il caso

È indispensabile in via preliminare un inquadramento della vicenda che ha provocato l’intervento della Corte costituzionale.

F.A., nel 2014, a seguito di un grave incidente automobilistico, rimane tetraplegico e affetto da cecità permanente, non autonomo nella respirazione, nell’alimentazione e nell’evacuazione e in stato di costante e acuta sofferenza, non lenibile farmacologicamente. Conservando, tuttavia, intatte le facoltà intellettive e avendo consapevolezza dell’irreversibilità della condizione in cui si trova, F.A. esprime la volontà di porre fine alla sua esistenza, non scalfita in alcun modo dai numerosi tentativi di fargli cambiare idea da parte dei suoi cari (in particolare della madre e della fidanzata) ed anzi ribadita dapprima con uno sciopero della fame e della parola e successivamente con comunicazioni pubbliche.

In questa fase entra in contatto con M.C., il quale gli prospetta anzitutto la possibilità di interrompere in Italia i trattamenti di ventilazione, idratazione e nutrizione artificiale, con contestuale sottoposizione a sedazione profonda.

A fronte del fermo proposito di recarsi all’estero per ottenere assistenza alla morte volontaria, M.C. decide di assecondare le richieste di F.A. e di accompagnarlo, guidando un’autovettura appositamente predisposta, in Svizzera, ove, dopo un’ulteriore verifica, da parte del personale della struttura prescelta delle sue condizioni di salute, del permanere del consenso e della capacità di assumere in via autonoma il farmaco che gli avrebbe procurato la morte, si compie, due giorni dopo il ricovero (esattamente il 27 febbraio 2017), il suicidio, realizzato azionando con la bocca uno stantuffo attraverso il quale viene iniettato nelle vene il farmaco letale.[5]

Di ritorno dal viaggio in Svizzera, M.C. si autodenuncia ai carabinieri. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Milano il 2 maggio 2017, dopo accurata ricostruzione della vicenda, pur chiedendo l’archiviazione del procedimento, offre un approfondito inquadramento giuridico della complessa problematica.

La richiesta di archiviazione viene respinta dal Giudice per le indagini preliminari e conseguentemente l’imputato viene tratto a giudizio per il reato di cui all’articolo 580 del codice penale,[6] tanto per aver rafforzato il proposito di suicidio di F.A., quanto per averne agevolato l’esecuzione.

Nel corso del procedimento la Corte di assise di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale che prevede la reclusione da cinque a dodici anni, se il suicidio avviene, per chiunque determini altri al suicidio o rafforzi l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione. Il dubbio di legittimità è posto nella parte in cui la norma incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa a quelle di rafforzamento e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicida.

Il 14 febbraio 2018, previa sospensione del processo a carico dell’imputato, viene pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale, presa in esame dalla Corte nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2018.

La pronuncia della Corte costituzionale

Con una procedura inedita, la Corte costituzionale dispone il rinvio della trattazione della questione di legittimità all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, ma, nello stesso tempo, con un’argomentata ordinanza priva di declaratoria di incostituzionalità ma lungi dall’essere ascritta ad una pilatesca volontà di procrastinare la decisione:

  • delimita la questione enunciata dalla Corte di assise di Milano e la circoscrive in modo rigido;
  • evidenzia le attuali carenze normative del nostro ordinamento sul tema del fine-vita;
  • afferma e motiva che il divieto assoluto (a prescindere, quindi, da ogni riferimento alle condizioni personali e alle ragioni del gesto dell’interessato) all’aiuto al suicidio, così come esplicitato dall’articolo 580 del codice penale, è illegittimo;
  • ritiene che il vuoto di tutela aperto dall’incostituzionalità della norma potrebbe essere colmato dal legislatore non necessariamente mediante lo strumento penale, ma in ogni caso attraverso una dettagliata disciplina del percorso di fine vita;
  • esorta conseguentemente il Parlamento a legiferare nel merito entro il 24 settembre 2019,[7] suggerendo modi e luoghi di un intervento legislativo idoneo, nell’ottica di un equilibrato bilanciamento di valori in gioco di primario rilievo, a rimediare al vulnus costituzionale;
  • impedisce l’applicazione della norma, ritenuta illegittima, nel giudizio in corso e ne paralizza l’efficacia su un piano più generale.

Solo previo accertamento dell’inerzia legislativa il Giudice delle leggi provvederà, in occasione dell’udienza del 24 settembre 2019, a dichiarare l’illegittimità della disposizione nel testo originario e immodificato.

Obiettivo del presente contributo è quello di evidenziare i contenuti dell’ordinanza, senza peraltro entrare nel merito della complessa vicenda sotto il profilo etico.

Norma a tutela del diritto alla vita

Il Giudice delle leggi non condivide, nella sua assolutezza, la tesi della Corte di assise di Milano, «ad avviso della quale gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU = Corte europea dei diritti dell’uomo) (…), attribuirebbero a ciascuna persona la libertà di scegliere quando e come porre fine alla propria vita: ottica nella quale l’aiuto al suicidio prestato in favore di chi si sia autonomamente determinato nell’esercizio di tale libertà costituzionale si tradurrebbe, in ogni caso, in una condotta inoffensiva».[8]

In realtà – afferma la Corte – «dall’art. 2 Cost., non diversamente che dall’art. 2 CEDU, discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello, diametralmente opposto, di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire».[9]

«Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)».[10]

Norma a protezione delle persone più deboli e vulnerabili

Per l’ordinamento italiano il suicidio è riconducibile alla categoria del “giuridicamente tollerato”, perché costituisce un disvalore, ma tuttavia non viene punito. Esso rientra tra gli atti che, per svariate ragioni, non sono puniti se posti in essere manu propria, restando però penalmente rilevanti tanto la loro commissione manu aliena quanto ogni attività agevolatrice o istigatrice.[11]

«Analogamente a quanto avviene in altre legislazioni contemporanee, anche il nostro ordinamento non punisce il suicidio, neppure quando sarebbe materialmente possibile, ossia nel caso di tentato suicidio. Punisce, però, severamente (con la reclusione da cinque a dodici anni) chi concorre nel suicidio altrui, tanto nella forma del concorso morale, vale a dire determinando o rafforzando in altri il proposito suicida, quanto nella forma del concorso materiale, ossia agevolandone in qualsiasi modo l’esecuzione. Ciò, sempre che il suicidio abbia luogo o che, quantomeno, dal tentato suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (nel qual caso è prevista una pena minore)».[12]

E ancora. «Nella sostanza il legislatore penale intende, dunque, proteggere il soggetto da decisioni in suo danno: non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l’interessato, gli crea intorno una “cintura protettiva” inibendo a terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui».[13]

In particolare, «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere».[14]

Ancora. L’incriminazione all’aiuto al suicidio «conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto».[15]

Al legislatore penale non può, pertanto, ritenersi inibito «vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica[16] porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana».[17]

Un vuoto normativo da colmare

La norma incriminatrice dell’aiuto al suicidio, tuttavia, va considerata in relazione a specifiche situazioni, come quella che ha determinato il ricorso alla Corte costituzionale.

Trattasi di una situazione molto particolare, inimmaginabile all’epoca in cui l’articolo 580 del codice penale fu introdotto, ma portata «sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali».[18]

Più in particolare la situazione riguarda una persona:

  1. affetta da una patologia irreversibile;
  2. in condizioni di sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili;
  3. tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;
  4. capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Nello specifico, al centro della questione troviamo non un essere umano che attivamente e deliberatamente decide che non vuole più vivere e in tal senso agisce, ma un paziente in condizioni di malattia irreversibile e/o terminale, passivamente sottoposto alle tecniche della medicina moderna volte a prolungare artificialmente una vita considerata, in quella situazione, indegna di essere vissuta.

In queste circostanze, in forza della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento),[19] il malato potrebbe aver già preso la decisione di lasciarsi morire con effetti vincolanti nei confronti di terzi. La legge citata, infatti, ha riconosciuto la possibilità ad ogni persona capace di esercitare il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario anche se necessario per la propria sopravvivenza. Il medico sarà in tal caso tenuto a rispettare la volontà del paziente.

«La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte».[20]

In tale specifico e delimitato ambito «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Costituzione, imponendogli, in ultima analisi, un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza».[21]

Il compito del legislatore

A testimonianza del fatto che la Corte, con la pronuncia in questione, non assume alcun atteggiamento pilatesco di fronte ad una tematica ad altissima sensibilità etico-sociale, l’ordinanza si preoccupa anche di indicare alcuni profili dei quali il legislatore, nell’esercizio delle propria discrezionalità politica, dovrà necessariamente tenere conto in sede di modifica della norma.

Questi i “suggerimenti” rivolti al legislatore dalla Consulta per rimediare alla carenza di tutela:

  • modificare la disposizione penale di cui all’articolo 580 del codice penale nel senso di non criminalizzare chi, nella scrupolosa osservanza di precise cautele e nell’ambito di un processo di medicalizzazione, offre assistenza ad una persona adulta capace che abbia chiaramente consentito a porre fine alla propria vita e che soffra di una patologia grave e incurabile che provoca sofferenze persistenti e intollerabili;
  • in alternativa, introdurre una modifica nella legge 219 del 2017, dando la possibilità a taluni pazienti di liberarsi dalla proprie sofferenze non solo attraverso la sedazione profonda continua[22] e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte;
  • esplicitare le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto per porre fine alla sua vita di sofferenze, nonché la disciplina del relativo processo medicalizzato;
  • prevedere l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale e la possibilità di un’obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura;
  • valutare l’esigenza di adottare opportune cautele affinché l’opzione dell’assunzione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza;
  • introdurre una disciplina ad hoc per le vicende pregresse.

[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-1ª Serie speciale, n. 46 del 21 novembre 2018.

[2] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-1ª Serie speciale, n. 11 del 14 marzo 2018.

[3] Il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

[4] Ai sensi dell’articolo 136, comma 1, della Costituzione, «quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

[5] Il pentobarbital di sodio, un narcotico che procura coma profondo e, in tempi brevissimi, la morte.

[6] L’articolo 580 del codice penale recita: « (1) Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. (2) Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio».

[7] È da ritenere che la data non sia stata individuata a caso, in quanto il 24 settembre 2019 la Corte costituzionale dovrebbe mantenere l’identica composizione in atto alla data del 23 ottobre 2018.

[8] Punto n. 4 del considerato in diritto.

[9] Punto n. 5 del considerato in diritto.

[10] Punto n. 5 del considerato in diritto.

[11] Per la Corte di Cassazione, sez. penale V, sent. n. 48360 del 23 ottobre 2018, «l’istigazione al suicidio costituisce un reato commesso con violenza contro la persona, dal momento che l’istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l’istinto di conservazione della persona».

[12] Punto n. 4 del considerato in diritto. Come affermato dalla Corte di Cassazione, sez. pen. V, sent. n. 57503 del 22 dicembre 2017, l’art. 580 c.p. «punisce l’istigazione al suicidio – e cioè a compiere un fatto che non costituisce reato – a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. L’ambito di tipicità disegnato del legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale (…) ma altresì dell’istigazione accolta cui non consegue la realizzazione di alcun tentativo di suicidio e addirittura di quella seguita dall’esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, però, solo delle lesioni lievi o lievissime”.

[13] Punto n. 4 del considerato in diritto.

[14] Punto n. 6 del considerato in diritto.

[15] Punto n. 6 del considerato in diritto.

[16] Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Costituzione.

[17] Punto n. 6 del considerato in diritto.

[18] Punto n. 8 del considerato in diritto.

[19] Cf. SettimanaNews.it n.1/2018 (dal 1° al 7 gennaio), Tutelare l’epilogo della vita, di Andrea Lebra.

[20] Punto n. 9 del considerato in diritto.

[21] Punto n. 9 del considerato in diritto.

[22] La legge 15 marzo 2010 n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore del paziente, inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza.

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