Giovanni XXIII e l’esercito: inoppugnabile prassi

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Don Giuseppe Praticò, cancelliere della diocesi di Reggio Calabria-Bova, rispose a Pierluigi Consorti che aveva scritto su SettimanaNews (19 settembre) a proposito del riconoscimento di papa Roncalli qule patrono dell’esercito italiano, difendendo la correttezza delle procedure canoniche. A quell’intervento replicò, sempre su SettimanaNews, Pierluigi Consorti il 7 ottobre scorso con un articolo dal titolo Oblio ortoprassi, trionfo ortodossia. Ora è la volta di don Giuseppe Praticò, che rivendica ancora una volta la correttezza della prassi seguita per proclamare san Giovanni XXIII patrono dell’esercito italiano.

Nel pubblicare il mio contributo su SettimanaNews del 29 settembre u.s. in risposta allo scritto del Consorti apparso il 19 settembre, circa l’elezione di san Giovanni XXIII a patrono dell’esercito italiano, il reverendo direttore mi introduceva con la seguente presentazione: «La critica di Consorti era nel merito, ma anche sul metodo, cioè sulle procedure canoniche. A questo risponde il testo che pubblichiamo. Convinti che anche le posizioni più distanti tra loro meritano di essere ascoltate con attenzione, invitiamo tutti, noi compresi, a uno stile dialogico rispettoso e sereno».

Pensavo che la questione si chiudesse senza strascico alcuno, nella dialettica delle tesi proposte, lasciando ai lettori il libero apprezzamento di quanto esposto, ma evidentemente, come nella favola di Esopo, quando la volpe non giunge all’uva si convince che essa non sia buona da mangiare perché acerba. Mi rammarico, infatti, e mi rattristo molto nel notare come ancora una volta, da parte del Consorti, i toni non siano per nulla improntati a uno stile dialogico rispettoso e sereno, ma riflettano un’ingiustificata permalosità unitamente ad aggressività verbale ed espositiva, utilizzando espressioni che mancano di onestà intellettuale in primis e, di conseguenza, di correttezza nei riguardi della mia persona e del mio ministero.

La critica (anche se talora rivolta con qualche pungolo provocatorio, che mai deve travalicare educazione e cortesia) è costruttiva e fa crescere, purché sia fatta con umiltà e con l’intento di giungere insieme a punti che uniscano nel comune interesse della verità che non è soggettiva bensì oggettiva – e che proprio perché tale, ci supera e trascende –, soprattutto quando le discussioni di carattere scientifico sono fatte nella Chiesa e per il bene dei fedeli che la Chiesa stessa costituiscono.

Mi sarei aspettato da un professore universitario altri toni, altri stili e soprattutto altre argomentazioni, che da lui sono state disattese. Non è mia intenzione avere cadute di stile né arrecare offesa: sono prete e come tale mi comporto, ricordandomi che, proprio perché prete, sono cristiano e uomo… altrimenti essere prete sarebbe un abito ipocrita che vesto, e l’ortoprassi della mia vocazione-consacrazione-missione sarebbe obliata dall’ortodossia intransigente e farisaica.

Pongo in evidenza, come stimolo riflessivo per entrambi, l’etica della reciprocità, come norma morale che siamo tenuti a rispettare in quanto fondamento della convivenza pacifica, della dignità, del riconoscimento e del rispetto tra le persone, le loro convinzioni e le loro storie che, messe insieme, non possono che essere ricchezza vicendevole e non infeconda divisione e sterile dissenso. Al riguardo, giova a me, per primo, fare memoria delle parole del filosofo greco Isocrate nella sua opera Nicocle: «Non fare agli altri ciò che ti riempirebbe di ira se fatto a te dagli altri».

Unicuique suum… Con il mio scritto non ho avuto alcuna presuntuosità di mettermi in cattedra prima del tempo (lascio che lì si siedano scribi e farisei), né ho preteso – nel confutare – di superare l’esame autoconvincendomi di sapere tutto; la massima di Socrate deve far da guida a tutti: «So di non sapere». È qui, che l’ignoranza, per l’autorevole filosofo, diventa la fonte della vera conoscenza.

Condivido con il Consorti l’aver avuto come comune ateneo accademico, per lo studio del diritto canonico, la Pontificia università Lateranense, presso la quale ho conseguito nel 2007 il dottorato, e ritengo di non aver bisogno di esibire altri titoli, pubblicazioni e incarichi che ho e ricopro: l’essere nella cancelleria della mia diocesi da dieci anni ed esserne riconfermato nell’incarico per un altro quinquennio dimostra la stima del mio vescovo unitamente alla conoscenza del diritto e della competenza nel servizio di carità che svolgo.

Fatta questa doverosa premessa, entro nel merito della discussione. Nel mio precedente articolo teologicamente fondato, dottrinalmente corretto e canonisticamente preciso, senza confusioni o ignoranze, per nulla scindendo teologia e dottrina, diritto e pastorale, ho già chiarito con umiltà e nel rispetto delle fonti della dottrina, del magistero e del diritto canonico, la questione del patronato di san Giovanni XXIII presso l’esercito italiano, la competenza dell’ordinario militare e la giusta procedura della Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti al riguardo. Non mi sono avventurato in «confusissime congetture extravagantes», proprio perché ho utilizzato i documenti conciliari e giuridici riferiti alla tesi che ho sostenuto, senza alcuna arbitraria estrapolazione né bizzarra mescolanza di questi e delle norme canoniche.

Rispetto a ciò, il Consorti ancora oggi non è in grado di confutarmi con la stessa precisione scientifica utilizzando argomenti canonisticamente pertinenti, e sopperisce a tale carenza e incapacità con ostentata sicurezza di sé e supponenza della sua competenza.

Il Consorti, di fatti, riprende a sostenere che «il decreto della Congregazione è stato dato contra leges: perciò effectu caret (è privo d’effetto/inefficace, can. 38)». Ribatte, pertanto, «l’ipotesi dell’inefficacia dell’atto perché [mi] sembra che l’esercito italiano sia un corpo a livello nazionale che cade bensì sotto la giurisdizione dell’ordinario militare, ma quest’ultimo, sulla base della legislazione particolare vigente, avrebbe dovuto coinvolgere la Conferenza episcopale nazionale di cui fa parte».

Prima considerazione. Il can. 38 si riferisce a due particolari casi di invalidità dell’atto amministrativo in rapporto al contenuto dell’atto stesso, stabilendo e dichiarando che esso è privo di efficacia giuridica quando 1) «ius alteri quaesitum laedit» oppure 2) «legi consuetudinive probatae contrarius est». La motivazione è ovvia: la potestà amministrativa è ex natura sui una potestà che applica ed esegue la legge.

Il canone in oggetto, tuttavia, determina un’eccezione definendo come l’atto amministrativo, lesivo dei diritti quesiti o pur contrario ad una legge, possa conservare la sua validità attraverso una clausola derogatoria espressa da parte dell’autorità competente, capace di superare l’indole puramente esecutiva dell’atto amministrativo stesso.

Il Consorti afferma che «dalla lettura dell’atto della Congregazione emerge la mancata applicazione delle leggi canoniche vigenti», di qui la contrarietà alla legge. Avrei atteso che, almeno nella sua nota di replica, cosa non fatta nel primo articolo, avesse dimostrato testualmente i punti su cui il decreto della Congregazione presenta elementi di contrarietà alla normativa canonica vigente in materia, e invece si limita a dire solamente che «è stato dato contra leges… [e] dalla sua lettura emerge la mancata applicazione delle leggi canoniche vigenti».

A differenza di lui, invece, nel mio precedente contributo, riportavo i nn. 7 e 8 delle norme De patronis constituendis, dimostrando come, nella formulazione del decreto del dicastero romano fossero presenti tutti gli elementi previsti ad liceitatem e ad validitatem. Non ritorno, quindi, sull’argomentazione a suo tempo trattata, confermandone la rispettosa osservanza della procedura, e dell’ordinariato militare e della Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti.

Seconda considerazione, che inerisce la normativa attualmente in vigore e la competenza di giurisdizione “contesa” tra l’ordinariato militare e la Conferenza episcopale nazionale. Facciamo chiarezza.

Il card. Antonio Poma, allora presidente della CEI, con Lettera Prot. n. 2049/70 del 6 ottobre 1970, chiedeva alla Sacra Congregazione per il culto divino istruzioni circa la proclamazione dei santi patroni, con specifico riferimento alle istanze sollevate da determinate categorie di persone tendenti ad ottenere un santo patrono (nel caso specifico le Associazioni dei subacquei e dei filatelici).

La risposta del dicastero si ebbe il 13 febbraio 1971 con Lettera Prot. n. 3267/70, nella quale erano indicate le Norme per la proclamazione di santi patroni per varie categorie di persone. La Sacra Congregazione per il culto divino disponeva che la questione avanzata fosse risolta in base ai nn. 28-35 della Instructio de Calendariis particularibus atque Officiorum et Missarum propriis. Nello specifico, si determinava che, «in caso di patroni morali, di associazioni, la scelta deve essere fatta da quanti sono soci o membri delle medesime», e circa l’approbatio dei patroni si stabiliva che «l’approvazione dell’autorità ecclesiastica, nell’ambito diocesano spetta al vescovo locale, nell’ambito nazionale alla Conferenza episcopale, in quello internazionale alla Santa Sede».

Due anni più tardi, il 19 marzo 1973, la Sacra Congregazione per il culto divino emanava per tutta la Chiesa universale le norme De patronis constituendis che, con riferimento all’elezione del santo patrono disponeva: «Electio Patroni approbanda est competenti auctoritati ecclesiastica: id est: Episcopus pro dioecesi, Conferentia Episcoporum pro provincia ecclesiastica, regione, vel natione, Capitolum provinciale pro provincia preligiosa, Capitolum generale pro universa familia religiosa» (n. 7). Nella sostanza, nessuna variazione o contrarietà a quanto precedentemente indicato alla CEI, dunque tutto in assoluta continuità.

Chiara è anche la questione della competenza dell’autorità ecclesiastica per l’elezione del santo patrono. Nella sopra citata Lettera al card. Poma si legge ancora: «Nel caso delle Associazioni dei subacquei e dei filatelici, poiché la domanda è stata presentata da organismi a carattere nazionale, la Conferenza episcopale dovrà giudicare se il modo con cui è stata fatta l’elezione, il numero delle adesioni, i motivi teologici, liturgici, spirituali e storici possano considerarsi sufficienti per approvare il patrono chiesto».

Ribadisco il rispetto per le predette Associazioni, il cui essere però organismi a carattere nazionale è cosa ben diversa dall’esercito italiano che non può essere riduttivamente definito «un corpo di livello nazionale», così come il Consorti lo intende, in quanto i militari costituiscono – come si legge nel proemio della Spirituali militum curae – «un determinato ceto sociale, per le peculiari condizioni della loro vita (Christus Dominus, 43)».

Le Associazioni a carattere nazionale, infatti, formate da diversi membri, hanno una sede centrale e diverse sedi periferiche distaccate sul territorio italiano e hanno come riferimento primo l’assistenza spirituale degli ordinari del luogo, tranne che non sia espressamente specificato altro negli statuti propri; i militari, invece, in ragione della loro peculiare condizione di vita sono soggetti di cui la Chiesa ha voluto occuparsi con lodevole sollecitudine, «provvedendo nel modo migliore con una giurisdizione più rispondente alle persone e alle circostanze…, costituendo man mano delle strutture ecclesiastiche nelle singole nazioni, alle quali veniva preposto un prelato munito delle necessarie facoltà» (Proemio).

La Spirituali militum curae, in più, ci aiuta a comprendere che l’ordinariato militare è giuridicamente assimilato alla diocesi e il vescovo ordinario militare ha potestà di giurisdizione personale, propria e ordinaria tanto in foro interno che in foro esterno verso i fedeli battezzati militari a lui soggetti, che facciano parte delle forze armate (cf. I. §1, IV). Ne consegue e discende che la competenza esclusiva per l’elezione di san Giovanni XXIII a patrono dell’esercito italiano spetta in via primaria all’ordinario militare per l’Italia (non in ragione della nazionalità dell’esercito, ma della sua potestà), e solo in via secondaria nel caso in cui in Italia non vi fosse l’ordinariato militare la competenza sarebbe della Conferenza episcopale italiana (cf. V), verso la quale ho deferente ossequio sia delle persone che della struttura.

Concludo. Questo mio scritto, più che una risposta, vuole avere – nel suo intento più profondo – il compito di ricomporre i rapporti tra chi scrive e chi legge, tra vescovi e vescovi tra loro, in rapporti di comunione e di reciprocità, improntati sempre e comunque a cercare di vivere la condivisione delle idee e dell’azione pastorale nella continua e costante ricerca della verità e della giustizia, dell’amore e della pace.

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