I folli-rei

di:

rems

Gli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) nacquero al principio del secolo scorso. Furono pensati per controllare e curare il folle-reo, ovvero l’autore di reato infermo di mente, non imputabile e ritenuto socialmente pericoloso.

In base al Codice Penale Rocco (1930) l’autore di reato, se giudicato folle, era dichiarato incapace di intendere e di volere, non in grado di difendersi nel processo, non condannabile con una pena da scontarsi in carcere, sanzionato da una istituzione ad hoc, l’Ospedale psichiatrico giudiziario gestito dal Ministero della Giustizia. La “misura di sicurezza” obbligava a un continuo controllo sociale e psichiatrico, anche per tutta la durata della vita.

Mentre la psichiatria “civile” è stata riformata con la legge 180/78 – che portò alla chiusura dei manicomi civili – quella giudiziaria ha continuato a lungo ad operare fondandosi sul Codice Penale Rocco.

Questo sinché il Parlamento, a seguito dell’inchiesta condotta dalla Commissione Senatoriale presieduta dal sen. Marino, ne sancì la chiusura con la legge 81 del 2014, affidando la gestione dei pazienti autori di reato ai Servizi di salute mentale, ossia alla Sanità, dando vita alle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems).

Le Rems non avrebbero dovuto sostituire semplicemente gli Opg: non dovevano essere il posto dove mettere tutte le persone con disturbo mentale autrici di reati. L’indicazione di legge andava nel verso di dare la risposta ad una domanda del tutto diversa: cosa davvero serve per curare e per far stare meglio queste persone?

I piani terapeutici individuali, quindi, avrebbero dovuto tener conto delle storie della persona, degli ambienti dove questa è vissuta e cresciuta e dei suoi bisogni attraverso la presa in carico da parte dei locali Dipartimenti di Salute Mentale. Le Rems avrebbero dovuto essere spazi di piccole dimensioni, luoghi ad alta intensità terapeutica pensati per approfondire la diagnosi, finalizzati a costruire un piano di azione socio-psichiatrico integrato, nella gestione di eventuali fasi acute.

L’esperienza delle Rems è decollata con esperienze diverse da Regione a Regione per qualità e quantità di servizi offerti. In tale quadro composito un giudice di Tivoli si è rivolto alla Corte Costituzionale esprimendo dubbi su questa opera di de-istituzionalizzazione, evidenziando l’urgenza di aumentare l’offerta dei posti letto nelle Rems per far fronte alle liste di attesa che non consentono di assicurare la quota intera del controllo sociale stabilito dalla Magistratura giudicante.

La sentenza della Corte

Il 9 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha preso in esame il ricorso del Giudice di Tivoli disponendo che, entro novanta giorni il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché il Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, depositassero una relazione su una serie di quesiti, fra i quali:

  • quante e quali fossero le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) – di cui alla legge 17 febbraio 2012, n. 9 – attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti fossero i pazienti ospitati in ciascuna di esse;
  • quanti pazienti provenienti da Regioni diverse fossero ospitati nelle Rems di ciascuna Regione, e come fosse regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell’esecuzione della misura del ricovero;
  • quante persone risultassero collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d’attesa per l’ammissione in una Rems e quanto il tempo medio di permanenza in tali liste;
  • quante fossero, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una Rems ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice;
  • quante di tali persone risultassero collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura o, ancora, fossero sottoposte alla misura di sicurezza della libertà vigilata;
  • se le difficoltà riscontrate fossero dovute a ostacoli applicativi, all’inadeguatezza delle risorse finanziarie o ad altre ragioni.

Sulla base delle risposte ricevute la Corte Costituzionale il 16 dicembre 2021, con sentenza depositata il 27 gennaio 2022 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice del Tribunale ordinario di Tivoli contro la legge 81/2014.

La Corte ha tuttavia segnalato la necessità di affrontare – anche con opportuni interventi del Parlamento – diverse questioni, quali: l’esigenza di assicurare un’adeguata base legislativa alle misure di sicurezza, la realizzazione e il buon funzionamento di un numero di Rems sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni nel quadro di un complessivo e urgente potenziamento delle strutture sul territorio, con forme di idoneo coinvolgimento del ministero della Giustizia.

Perciò è necessario ed urgente oggi sostenere i programmi del Pnrr perché i Dipartimenti di Salute Mentale che si occupano della sofferenza siano messi in condizione di operare al meglio.

Insieme a questo, la Corte Costituzionale ha sollecitato il Parlamento a intervenire per la riforma del Codice Penale.

In sintesi, l’inammissibilità del ricorso presentato dal Tribunale di Tivoli contro la legge 81/2014 che ha avviato il faticoso processo di superamento degli Opg, è una buona notizia per chi è impegnato nel superamento della logica manicomiale e per affermare la “tutela della salute come fondamentale diritto”.

Ma sa subito si deve:

  1. rilanciare il disegno di Legge (Atto Camera 2939) – primo firmatario l’on. Magi – per eliminare il doppio binario, sanitario e giudiziario, riservato solo ai folli-rei;
  2. seguire con attenzione i lavori dell’Organismo istituzionale di monitoraggio sul superamento degli OPG riattivato a fine anno 2021;
  3. riprendere l’iniziativa per il diritto alla tutela della salute e alle cure per le persone autrici di reato, privilegiando misure non detentive e assicurando, nel mentre, i livelli essenziali di assistenza sanitaria in carcere, come sollecitato anche dalla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Questo sito fa uso di cookies tecnici ed analitici, non di profilazione. Clicca per leggere l'informativa completa.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici ed analitici con mascheratura dell'indirizzo IP del navigatore. L'utilizzo dei cookie è funzionale al fine di permettere i funzionamenti e fonire migliore esperienza di navigazione all'utente, garantendone la privacy. Non sono predisposti sul presente sito cookies di profilazione, nè di prima, né di terza parte. In ottemperanza del Regolamento Europeo 679/2016, altrimenti General Data Protection Regulation (GDPR), nonché delle disposizioni previste dal d. lgs. 196/2003 novellato dal d.lgs 101/2018, altrimenti "Codice privacy", con specifico riferimento all'articolo 122 del medesimo, citando poi il provvedimento dell'authority di garanzia, altrimenti autorità "Garante per la protezione dei dati personali", la quale con il pronunciamento "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 [9677876]" , specifica ulteriormente le modalità, i diritti degli interessati, i doveri dei titolari del trattamento e le best practice in materia, cliccando su "Accetto", in modo del tutto libero e consapevole, si perviene a conoscenza del fatto che su questo sito web è fatto utilizzo di cookie tecnici, strettamente necessari al funzionamento tecnico del sito, e di i cookie analytics, con mascharatura dell'indirizzo IP. Vedasi il succitato provvedimento al 7.2. I cookies hanno, come previsto per legge, una durata di permanenza sui dispositivi dei navigatori di 6 mesi, terminati i quali verrà reiterata segnalazione di utilizzo e richiesta di accettazione. Non sono previsti cookie wall, accettazioni con scrolling o altre modalità considerabili non corrette e non trasparenti.

Ho preso visione ed accetto