Una legge per contrastare bullismo e cyberbullismo

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Il termine “bullismo” deriva dall’inglese bullying (to bull) che significa usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire. Esso è entrato ormai nell’uso corrente per indicare un fenomeno relazionale che si instaura tra soggetti minorenni e che si manifesta essenzialmente sotto forma di pressione fisica e/o psicologica messa in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di un altro individuo percepito come più debole (vittima). Quando gli atti di bullismo sono compiuti mediante l’uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, il fenomeno viene comunemente definito come bullismo informatico o “cyberbullismo”.

Con il disegno di legge Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015 e modificato dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2016, entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di “bullismo” e “cyberbullismo”. Esso va a colmare le lacune della nostra legislazione su un tema che sta diventando un rilevante problema sociale e culturale, sul quale da tempo si è concentrata l’attenzione, soprattutto di chi opera nel sociale.

Definizione di “bullismo”

Ai fini del citato disegno di legge, ritrasmesso per l’ultima lettura al Senato il 22 settembre 2016, con il termine “bullismo” si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

L’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che lo scenario principale in cui trova principale collocazione il fenomeno del bullismo è il contesto scolastico.

Caratteristiche del bullismo sono: l’intenzionalità (volontà consapevole di compiere determinati atti), la reiterazione nel tempo (la condotta illecita quasi mai è isolata ma persistente nel tempo), l’asimmetria di potere (la relazione che si instaura tra bullo e vittima si basa sulla diseguaglianza fisica e/psicologica tra i protagonisti) e l’inconsapevolezza della illiceità dei comportamenti (molto spesso gli autori di atti di bullismo, in presenza delle forze dell’ordine, mostrano stupore per le conseguenze penali del loro comportamento).

Le conseguenze psicologiche e/o fisiche del bullismo sulla vittima sono di diversa natura e intensità. Normalmente ne deriva un senso di insicurezza, calo di autostima, difficoltà di relazione a scuola e in famiglia Non infrequenti sono i cali nel rendimento scolastico. Recenti episodi di cronaca hanno persino dimostrato come episodi di bullismo sono stati causa o concausa di atti di autolesionismo o addirittura di suicidio di adolescenti.

Definizione di “cyberbullismo”

Quando gli atti di bullismo sono compiuti mediante l’utilizzo di strumenti telematici o informatici, il fenomeno viene definito come bullismo informatico o “cyberbullismo”. Si tratta di un’evoluzione relativamente recente del bullismo, favorita dalla crescita esponenziale, anche fra i giovanissimi, dell’utilizzo di dispositivi che consentono in ogni momento un facile accesso alle rete Internet e ai social network. I relativi atti illeciti sono quindi effettuati tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la messaggistica istantanea, i telefoni cellulari, i social media, i blog.

Risulta che gli atti di cyberbullismo siano compiuti per lo più da soggetti minorenni, e talvolta minori di anni 14, per i quali il nostro ordinamento giuridico non riconosce l’imputabilità.

Caratteristiche proprie del cyberbullismo sono l’anonimato del persecutore (anonimato, in verità, illusorio in quanto ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce), la difficile reperibilità (quando, ad esempio, la molestia avviene via sms, e-mail o in un forum on line privato), l’indebolimento delle remore etiche (spesso si fanno e si dicono on line cose che non si farebbero e non si direbbero mai nella vita reale) e l’assenza di limiti spazio-temporali (la vittima può essere investita ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal persecutore).

Finalità della legge

Obiettivo dichiarato della legge è quello di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Rispetto al testo approvato dal Senato il 20 maggio 2015 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il testo modificato dalla Camera dei deputati allarga, quindi, l’ambito di intervento della legge oltre il campo dei minori in ragione del fatto che il fenomeno investe oggi, soprattutto nella sua dimensione on line, pure le relazioni tra adulti. Resta tuttavia fermo l’obiettivo prioritario della tutela dei minori, da perseguire attraverso lo strumento dell’educazione e della formazione. Non v’è chi non veda, infatti, come le nuove generazioni abbiano, proprio nell’ambito educativo e didattico, un enorme e drammatico bisogno di trovare figure capaci di porre in essere relazioni significative e accrescitive tra adulti e giovani.

Per l’attuazione delle finalità della legge saranno adottate, anche con la collaborazione della polizia postale, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da aggiornare con cadenza biennale. Le linee di orientamento dovranno includere la formazione del personale scolastico, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Oscuramento del web

Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne ovvero il soggetto esercente la responsabilità genitoriale) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito Internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che interviene direttamente entro le successive 48 ore. La richiesta al Garante può essere proposta anche quando non è possibile identificare il titolare del trattamento (o il gestore del sito Internet o del social media).

L’oscuramento può essere peraltro chiesto, a titolo ripartivo, anche da chi ha commesso (se minore, dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale) taluno degli atti rientranti nelle condotte del cyberbullismo.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, i gestori dei siti Internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento.

Dalla definizione di gestore dei siti Internet sono comunque esclusi gli access provider (cioè i provider che forniscono connessioni ad Internet, come Vodafone o Telecom), i cache provider (cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web) e i motori di ricerca (come Google). Rientrano invece nella definizione di “gestori dei siti Internet” tutti i fornitori di contenuti su Internet.

Piano di azione e monitoraggio

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri verrà istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Oltre che predisporre un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni, il tavolo tecnico dovrà realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni. Il piano dovrà essere integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete Internet.

Il piano dovrà altresì stabilire le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

Al piano prendono parte, tra gli altri, una rappresentanza sia delle associazioni studentesche e dei genitori, sia delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche.

Compiti della scuola

In ogni istituto, tra i docenti, sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Più in generale, il Ministero dell’istruzione ha il compito di predisporre linee di orientamento, di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di Internet.

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti.

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo ne dovrà informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti e il personale scolastico, la gravità degli atti, il dirigente scolastico convocherà i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, i rappresentanti di classe e, se ritenuto necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l’assistenza alla vittima e per l’accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.

Ammonimento da parte del questore

Per evitare il ricorso alla sanzione penale e rendere il bullo e/o il cyberbullo consapevole dell’illecito e della gravità dell’atto commesso, la legge introduce l’ammonimento del questore, istituto mutuato dalla disciplina degli “atti persecutori” di cui all’art. 612 bis del Codice penale.

In presenza di reati non procedibili d’ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo e/o il cyberbullo potrà essere formalmente ammonito dal questore, il quale, assunte – se necessario – informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori e a tenere una condotta conforme alla legge. Se l’ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Stretta sugli atti persecutori telematici

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati rafforza l’attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Con l’entrata in vigore della legge, il persecutore informatico sarà punito con la reclusione da uno a sei anni. Analoga pena è prevista se il reato è commesso utilizzando strumenti informatici o telematici mediante la sostituzione della propria alla altrui persona e l’invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia.

Al riguardo, va chiarito che il disegno di legge non prevede l’introduzione di un nuovo reato, ma solo la specificazione più puntuale del reato di “atti persecutori” (o stalking) di cui all’art. 612 bis del Codice penale che già esiste. Intento del legislatore è di porre in atto strumenti efficaci in grado di contrastare comportamenti violenti e scorretti in rete e di tutelare tutte le vittime, che non sono solo i minori (ancorché questi ultimi lo siano in misura prevalente), ma anche tanti adulti in situazione di difficoltà e portatori di disagio.

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