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Il 18 marzo 2021 la Camera bassa del Parlamento spagnolo ha definitivamente approvato, in seconda lettura, dopo gli emendamenti introdotti dal Senato, una proposta di legge volta a disciplinare l’eutanasia consensuale attiva in contesto medico-sanitario.

Si tratta di una c.d. legge organica, ossia di un provvedimento normativo previsto dalla Costituzione spagnola per regolare materie di particolare rilievo: per la relativa approvazione è richiesta una maggioranza qualificata ed è contemplato un iter rafforzato.

La Ley Organica 3/2021, de 24 marzo, de regulaciòn de la eutanasia entrerà in vigore il 26 giugno, cioè dopo tre mesi dalla pubblicazione nel Boletìn oficial del Estado avvenuta il giorno 25 marzo 2021, mentre ad entrare in vigore il giorno 26 marzo è stato l’articolo 17 che istituisce un organo collegiale, costituito da professionisti sanitari e giuristi, che ha importanti competenze in ordine alle questioni che possono sorgere nell’attuazione della nuova disciplina.

Una legge complessa, costituita da un Preambolo, da diciotto articoli e da tredici disposizioni aggiuntive, transitorie e finali.

Il preambolo

Un corposo Preambolo riassume i termini del dibattito bioetico e penalistico che si è registrato in Spagna a seguito della presentazione, nel 2016, di un disegno di legge volto a disciplinare, in modo omogeneo e a livello nazionale, l’eutanasia attiva.

Tra le ragioni alla base della crescente emersione di  questo problema nella realtà sociale, il preambolo segnala l’aumento della vita media, il progresso della scienza e della tecnica che può condurre a forme di prolungamento della vita assolutamente disumane, la secolarizzazione della società, la sensibilità per le istanze di autodeterminazione e, soprattutto, la necessità di ricercare un equilibrio tra contrapposti interessi, quali in particolare il diritto alla vita e il diritto all’autodeterminazione individuale.

Sul piano più strettamente regolatorio e a livello comparatistico, il Preambolo richiama i due modelli che alcuni Stati europei (non specificamente individuati) hanno finora adottato nel prevedere una qualche forma di regolazione dell’eutanasia. Da un lato, il modello che, nel depenalizzare il ricorso all’eutanasia per motivi non «egoistici» ma «compassionevoli», si rivela piuttosto carente in fatto di garanzie necessarie per evitare abusi. Dall’altro, il modello – prospettato anche dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 14 maggio 2013, Caso Gross vs. Svizzera – che considera il ricorso all’eutanasia solo ed esclusivamente nel rispetto scrupoloso di requisiti e garanzie stabilite dalla legge per evitare abusi: modello, questo, preso a riferimento dal legislatore spagnolo.

Tratti salienti e scopo della «Ley Organica de regulaciòn de la eutanasia»

Tre i tratti salienti che caratterizzano la legge spagnola:

  1. riconoscimento del diritto a ricevere un aiuto a morire, dal momento che, anche per la Spagna, «non esiste un obbligo costituzionale di imporre o di tutelare la vita ad ogni costo, anche contro la volontà del titolare»;
  2. regolamentazione dettagliata delle condizioni sostanziali e procedurali per l’esercizio del diritto;
  3. esonero da responsabilità penale per il personale sanitario che, nel rispetto di condizioni stabilite dalla legge, procura la morte altrui, causandola direttamente o accompagnando verso la morte la persona.

Triplice lo scopo della legge:

  • disciplinare il diritto a ricevere, in presenza di determinate condizioni, «la ayuda necesaria para morir»;
  • determinare i doveri del personale sanitario che offre questo aiuto;
  • regolamentare gli obblighi delle amministrazioni e delle istituzioni interessate per garantire il corretto esercizio del diritto riconosciuto dalla legge.
Ambito soggettivo di applicazione della legge

Per «recibir la prestaciòn de ayuda para morir», la persona deve:

  • avere la nazionalità spagnola o la residenza legale in Spagna da almeno dodici mesi;
  • essere maggiorenne;
  • essere cosciente e responsabile al momento della richiesta di assistenza;
  • dare il consenso informato a ricevere l’aiuto a morire;
  • essere informato per iscritto che esistono alternative all’aiuto a morire come la sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore;
  • trovarsi in una condizione grave, cronica e invalidante che, associata ad una «sofferenza fisica o psichica costante e intollerabile», incide «direttamente sull’autonomia fisica e sulle attività della vita quotidiana» di intensità tale «da impedire alla persona di badare a se stessa», nonché sulle «capacità di espressione e di relazione»;
  • essere sottoposta a limitazioni destinate a «perdurare nel tempo senza possibilità di cura o di apprezzabile miglioramento» e a comportare «en ocasiones» la dipendenza assoluta da supporti tecnologici;
  • essere affetto da malattia grave e incurabile, cioè in uno stato patologico che «per sua natura è fonte di sofferenze fisiche o psichiche costanti e insopportabili», connotato dalla mancanza di una «possibilità di sollievo» e da un’«aspettativa di vita limitata, in un contesto di fragilità progressiva».
Manifestazione della volontà di «solecitar la prestaciòn de ayuda para morir»

Se il paziente è capace di intendere e di volere, deve inoltrare due richieste «de ayuda para morir», a distanza di almeno quindici giorni l’una dall’altra. Ogni richiesta va fatta tramite documento scritto datato e firmato o espressa con altro mezzo idoneo a registrarne in modo inequivoco provenienza e data.

Nel caso in cui il paziente sia impossibilitato a provvedere in prima persona a formulare la richiesta, quest’ultima può essere redatta da parte di un’altra persona, maggiorenne e pienamente capace e sottoscritta alla presenza di personale sanitario. In mancanza di un’altra persona, la volontà di ottenere l’aiuto a morire può essere dichiarata dal medico curante.

Cautele specifiche e stringenti

La legge, poi, prevede specifiche e stringenti cautele, volte a garantire un rigoroso controllo preventivo sull’effettiva sussistenza delle condizioni che rendono lecita la richiesta «de ayuda para morir».

A tal fine, vengono specificate le competenze sia del «medico responsabile», sia del «medico consulente», sia della «Commissione di garanzia e valutazione».

Il «medico responsabile» è il principale interlocutore del paziente: ha il compito di coordinare tutte le informazioni e l’assistenza sanitaria da assicurare al paziente, rapportandosi con gli altri professionisti partecipanti alle attività di cura.

Il «medico consulente» è uno specialista nelle patologie sofferte dal paziente e non fa parte dell’équipe del medico responsabile.

Il compito principale della «Commissione di garanzia e valutazione» – organo collegiale terzo munito di adeguate competenze – consiste nel partecipare alla fase istruttoria nel procedimento avviato dalla richiesta del paziente e nella titolarità esclusiva della fase decisoria finale.

Riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza

Gli orientamenti in materia di accompagnamento alla morte o di morte medicalmente assistita sono fortemente influenzati dalle convinzioni etiche e dai riferimenti valoriali di ciascuno. Essendone consapevole, il legislatore spagnolo ha espressamente previsto il diritto all’obiezione di coscienza in capo al personale sanitario chiamato a collaborare all’atto di assistenza medica alla morte.

Il diritto deve essere esercitato anticipatamente e per iscritto.

Le dichiarazioni sono conservate in uno speciale registro che le amministrazioni sanitarie dovranno conservare con la massima riservatezza nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

La situazione in Italia a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale

Per quanto riguarda la situazione italiana, è noto che, nell’ambito del processo a carico di un cittadino, imputato per aver materialmente agevolato l’esecuzione, in una clinica svizzera, del suicidio da parte di una persona affetta da malattia gravissima e irreversibile, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 207 del 16 novembre 2018, aveva invitato il Parlamento a introdurre nel nostro ordinamento, entro il 24 settembre 2019, una dettagliata disciplina del percorso di fine vita relativamente a pazienti affetti da una patologia irreversibile, in condizioni di sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili, tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, capaci di prendere decisioni libere e consapevoli.

Detta dettagliata disciplina poteva/doveva, secondo la Consulta, essere introdotta:

  • o modificando la disposizione penale di cui all’articolo 580 del codice penale nel senso di non criminalizzare chi, nella scrupolosa osservanza di precise cautele e nell’ambito di un processo di medicalizzazione, offre assistenza ad una persona adulta capace che abbia chiaramente consentito a porre fine alla propria vita e che soffra di una patologia grave e incurabile che provoca sofferenze persistenti e intollerabili;
  • o, in alternativa, introducendo una modifica nella legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), dando la possibilità a taluni pazienti di liberarsi dalle proprie sofferenze non solo attraverso la sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte;
  • esplicitando le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona può richiedere l’aiuto per porre fine alla sua vita di sofferenze, nonché la disciplina del relativo processo medicalizzato;
  • prevedendo la riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale;
  • includendo la possibilità di un’obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura.

Constatata l’inerzia del legislatore, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 242 del 22 novembre 2019, non ha potuto fare a meno di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 219, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Quanto all’invito rivolto dalla Corte Costituzionale al legislatore italiano perché disciplini adeguatamente la questione notoriamente difficile, controversa ed eticamente sensibile, non è dato sapere quando sarà accolto.

Le proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati risultano, per il momento, essere cinque (la n. 1586 dell’11 febbraio 2019, la n. 1655 del 7 marzo 2019, la n. 1875 del 30 maggio 2019, la n. 1888 del 5 giugno 2019 e la n. 1418 del 1° agosto 2019), mentre i disegni di legge presentati al Senato risultano essere quattro (il n. 900 del 25 ottobre 2018, il n. 912 del 30 ottobre 2018, il n. 966 del 28 novembre 2018 e il n. 1494 del 17 settembre 2019).

I disegni di legge della Camera, attualmente abbinati, sono in fase di esame da parte di un comitato ristretto incaricato da parte delle Commissioni riunite (II-Giustizia e XII-Affari Sociali) che, peraltro, non si è più riunito dal 29 ottobre 2020.

Ai cinque disegni di legge della Camera è stata altresì abbinata la proposta di legge di iniziativa popolare (Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia) depositata il 13 settembre 2013 e mantenuta all’ordine del giorno in quanto «proposta di legge di iniziativa popolare».

I quattro disegni di legge presentati al Senato sono stati assegnati – rispettivamente l’11 dicembre 2018, il 17 gennaio 2019, il 5 marzo 2019 e il 16 ottobre 2019 – alle Commissioni riunite (II-Giustizia e XII-Igiene e Sanità) in sede redigente che, ad oggi, non ne hanno ancora iniziato l’esame.

Alcuni altri esempi di regolamentazione del fine vita

A livello europeo, la normativa in materia di fine vita è sensibilmente diversificata.

In Belgio l’eutanasia è stata introdotta con una legge del 2002, modificata nel 2014 per estenderla ai minori. La legislazione belga è attualmente all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo.

In Francia la legge vieta l’eutanasia attiva. Con una legge del 22 aprile 2005 sui diritti dei malati e sul fine vita (la c.d. legge Leonetti), la Francia ha legalizzato l’interruzione delle cure anche nei casi in cui non si possa conoscere la volontà del paziente.

In Germania non è punibile la c.d. reine Sterbehilfe (eutanasia «pura»), cioè la somministrazione da parte del medico di farmaci antidolorifici/palliativi che non comportino un accorciamento della vita del paziente. È vietata invece la c.d. aktive Sterbehilfe (eutanasia attiva). Non è punibile la c.d. indirekte Sterbehilfe (eutanasia indiretta) che consiste nel somministrare, previa volontà espressa per iscritto dal paziente, farmaci analgesici che, come effetto indiretto, comportano l’accorciamento della vita del paziente. Non è altresì punibile la passive Sterbehilfe (eutanasia passiva), cioè la rinuncia ad un trattamento medico salvavita, come la respirazione artificiale di paziente in fase terminale.

Nel Lussemburgo dal 2009 è riconosciuto il diritto all’eutanasia e al suicidio assistito. L’eutanasia è definita come l’atto, effettuato da un medico, che pone intenzionalmente fine alla vita di un soggetto su richiesta espressa e volontaria di quest’ultimo. Mentre l’assistenza al suicidio è definita come la condotta del medico che aiuti intenzionalmente un’altra persona a suicidarsi o che le fornisca i mezzi per raggiungere tale scopo, su richiesta espressa e volontaria.

In Portogallo la Corte Costituzionale, con sentenza del 15 marzo 2021, ha censurato la legge sulla depenalizzazione dell’eutanasia approvata in Parlamento il 19 gennaio 2021, suggerendone una riformulazione. In una nota la Corte ha spiegato che i casi che aprono la strada al suicidio medicalmente assistito non sono stati inquadrati «con il necessario rigore» nella legge approvata lo scorso gennaio.

Nei Paesi Bassi l’eutanasia è legale dal 2002 con l’entrata in vigore di una legge la cui denominazione è Legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e dell’assistenza al suicidio.

In Danimarca, Finlandia, Norvegia, Ungheria e nella Repubblica Ceca è legale solo l’eutanasia passiva, che consiste nel far cessare l’idratazione e l’alimentazione artificiale.

In Svizzera è legale l’eutanasia sia nella forma attiva indiretta (assunzione di sostanze i cui effetti secondari possono ridurre la durata della vita), sia nella forma passiva (interruzioni dei dispositivi di cura e di mantenimento in vita), sia nella forma di suicidio assistito. Il suicidio assistito è possibile anche per chi non abita in Svizzera.

Nel Regno Unito è possibile, a determinate condizioni, ottenere l’autorizzazione a interrompere le cure e ad aiutare il suicidio «per compassione».

Diversificata altresì è la situazione in alcuni Paesi extraeuropei.

In Canada dal 2017 la legge regolamenta il c.d. aide médicale à mourir, cioè la somministrazione, su richiesta di una persona, di una sostanza che causi la morte, ovvero l’autorizzazione a procurarsela per provocare la morte.

In Nuova Zelanda, a seguito del referendum popolare del 17 ottobre 2020, l’eutanasia sarà legale dal novembre 2021 per le persone dai 18 anni in su, affette da malattia terminale o che si pensa abbiano sei mesi o meno di vita, e che si trovano in uno stato avanzato di declino irreversibile.

In India, in tema di morte assistita, il sistema giuridico si caratterizza per un chiaro affidamento sull’intervento del potere giudiziario e, in particolare, della Corte Suprema. Quest’ultima ha aperto alla possibilità dell’eutanasia passiva in determinate situazioni.

In Colombia dal 1997, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, l’eutanasia attiva è depenalizzata in determinati casi. La stessa Corte nell’agosto 2017 ha riconosciuto ai minorenni la titolarità del diritto a «morire dignitosamente».

L’Uruguay dal 2009 riconosce il diritto di ogni persona maggiorenne e psichicamente idonea di esprimere anticipatamente le volontà per opporsi a possibili futuri trattamenti che prolunghino la vita a scapito della sua qualità, qualora si trovi affetta da patologia terminale, inguaribile e irreversibile, certificata dal medico curante e ratificata da un secondo professionista.

Negli USA gli Stati che hanno reso lecito il ricorso alla pratica di assistenza al suicidio sono, in ordine cronologico, Oregon, Washington, Vermont, California, Montana, Colorado.

In Australia in generale vige il divieto di eutanasia attiva e la criminalizzazione dell’assistenza al suicidio. Un Territorio e uno Stato, però, sono riusciti a introdurre forme di morte assistita. Nel 1996 il Northem Territory fu il primo territorio al mondo a permettere l’eutanasia volontaria attiva e il suicidio assistito, ma la legge fu abrogata l’anno successivo dal legislatore federale. Nel 2017 il Parlamento dello Stato del Victoria ha approvato una legge sul suicidio assistito, entrata in vigore nel giugno del 2019.

In Cina dal 1998 gli ospedali sono autorizzati a praticare l’eutanasia ai malati terminali.

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Un commento

  1. Adelmo li Cauzi 18 aprile 2021

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