Matrimoni forzati: reato anche in Italia?

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1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

È quanto prevede l’articolo 7, rubricato “Introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio”, del disegno di legge n. S 1200 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, approvato dalla Camera lo scorso 3 aprile e attualmente in discussione al Senato.[1]

Il nuovo reato mira a tutelare le vittime dei cosiddetti matrimoni forzati.[2]

Si tratta di una piaga che – come si legge nel documento UNICEF Data, Child marriage, 2018[3] – affligge in modo particolare alcune regioni del mondo in via di sviluppo, specialmente Africa e Asia, ma è riscontrabile sempre più spesso anche nelle odierne società multiculturali e multietniche, sia nei Paesi europei, sia in quelli extraeuropei.

Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce violazione della dignità[4] e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave alla persona.[5]

Il Considerando n. 17 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012,[6] che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, include i matrimoni forzati tra le varie forme di violenza di genere.

Il fenomeno dei matrimoni forzati

Prima di esaminare la nuova proposta di legge è utile inquadrare e descrivere il fenomeno che essa intende reprimere e che non sembra essere portato adeguatamente all’attenzione della pubblica opinione, sollecitata soltanto da eclatanti casi di cronaca. Come quello di Memoona Safdar, la giovane pakistana che ha accusato la famiglia di averla trattenuta contro la sua volontà nel Paese d’origine dopo averle sottratto i documenti.

La storia di Memoona era diventata un caso dopo il suo drammatico appello lanciato con una lettera indirizzata alla sua vecchia scuola, l’Istituto “Majorana” di Cesano Maderno, in provincia di Monza. Per riportare in Italia la ragazza 23enne si era mobilitato, nel settembre 2018, anche il Governo italiano.

Oppure ancora, come il caso della ventenne Hina Saleem, uccisa dal padre a Brescia nel 2006, per aver rifiutato lo sposo imposto dalla famiglia, o della diciottenne di origine marocchina sgozzata, perché voleva bene ad un ragazzo italiano, nel 2009, dal padre in un bosco a Pordenone.

Ha contribuito a richiamare l’attenzione dei media sui matrimoni forzati anche la vicenda di Nojoud Ali, costretta a sposarsi a nove anni con un partner trentenne, raccontata nel libro autobiografico Moi Nojoud, 10 ans, divorcée (Io, Nojoud, dieci anni, divorziata, Edizioni Piemme, 2009).

Con il sintagma matrimonio forzato (dall’inglese forced marriage) si definisce un matrimonio rispetto al quale il consenso manifestato da almeno una delle due parti non è in realtà libero e pieno ed è estorto tramite violenze, minacce o altre forme di coercizione. Con il termine “matrimonio” ci si deve riferire a qualsiasi unione, o anche solo convivenza more uxorio, che sia considerata tale nella comunità di riferimento, e non soltanto al matrimonio avente effetti civili in uno specifico ordinamento.

Il matrimonio forzato si distingue dal matrimonio combinato. In quest’ultimo, nonostante le famiglie dei nubendi assumano un ruolo decisivo nell’organizzazione e finanche nella scelta del partner, la decisione finale spetta comunque ai due sposi, che restano liberi di esprimere o meno il proprio consenso. Il confine tra le due forme, però, può risultare talvolta molto sottile.

Le possibili modalità di coercizione di un matrimonio forzato si concretizzano in una vasta gamma di minacce e violenze, non soltanto fisiche, bensì nella maggior parte dei casi psicologiche. E queste ultime sono costituite spesso da pressioni molto sottili, fondate per esempio sull’autorità genitoriale, su ricatti economici o affettivi, o sulla colpevolizzazione della vittima, in un susseguirsi di azioni che, di fatto, le impedisce anche solo di concepire un’alternativa rispetto a quella di accettare il matrimonio.

Il matrimonio forzato si distingue anche dal matrimonio precoce (o infantile, dall’inglese child marriage). Normalmente le due fattispecie sono accostate, ma in realtà presentano caratteristiche diverse. Il matrimonio forzato riguarda la situazione in cui una persona è costretta o indotta contro la propria volontà a contrarre un vincolo avente carattere matrimoniale. Il matrimonio precoce riguarda, invece, la situazione in cui viene contratto un vincolo avente carattere matrimoniale in cui almeno uno dei due contraenti non ha raggiunto l’età considerata necessaria per esprimere il consenso matrimoniale.[7]

Elementi che caratterizzano il matrimonio forzato

Tre sono gli elementi principali che caratterizzano i matrimoni forzati: la coercizione; l’ambiente familiare; la transnazionalità.

La coercizione può essere di natura fisica. Ma non meno gravi sono le forme di coercizione psicologica (controllo del comportamento, dei movimenti, delle frequentazioni), economica (interruzione di aiuti e sostentamenti familiari, confisca di denaro personale), emotiva (interruzione degli studi) o affettiva (colpevolizzazione e ostracismo sociale).

La coercizione viene quasi sempre esercitata, in ambito familiare, da parte di genitori e parenti della vittima, generando quello che la letteratura francofona definisce conflit de loyauté (“conflitto di lealtà”): un sentimento di lealtà verso la propria famiglia, conflittuale con i suoi stessi interessi, in cui la persona si sente imbrigliata, non riuscendo ad intraprendere azioni di “autotutela” per il timore di cagionarle problemi.

La transnazionalità è data dal fatto che la maggior parte dei matrimoni forzati ha luogo all’estero, a seguito del trasferimento o del trattenimento della vittima nel suo Paese d’origine (ivi condotta sotto costrizione, o semplicemente con la scusa di una vacanza o di fare visita ai familiari). Questo aspetto rende difficile la repressione del fenomeno attraverso la normativa vigente, anche in virtù del principio di territorialità del diritto penale.

Diffusione del fenomeno

Il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati in Italia è oggi in larghissima parte sommerso. Non vi sono rilevazioni statistiche in grado di quantificarlo, nonostante l’articolo 11 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[8] raccomandi alle Parti di raccogliere a intervalli regolari dati statistici disaggregati riferiti anche ai matrimoni forzati.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha cercato di contare i casi accertati, quelli nei quali c’è stata una denuncia e la relativa messa in sicurezza della vittima: sarebbero non meno di 150 ogni anno.

Un’associazione operante nel settore (associazione Trama di Terre di Imola[9]) ha calcolato che nel nostro Paese i casi di spose bambine sono circa duemila ogni anno. Si tratterebbe di ragazzine che nascono e vivono nelle nostre città ma, già a partire dai cinque anni, si ritrovano oggetto di veri e propri contratti: vengono cedute come spose dalle loro famiglie che, in cambio, ottengono soldi. Nella maggior parte dei casi si tratterebbe del mantenimento a vita delle proprie figlie, come una sorte di dote al contrario, versata dai futuri mariti ai loro genitori.

I matrimoni forzati sembrano avere una dinamica accertata. In Italia viene stretto l’accordo: i genitori della bimba la promettono in sposa a un uomo molto più grande in cambio di denaro e del mantenimento della ragazzina. Le nozze avvengono però nei Paesi d’origine (Pakistan, India, Bangladesh, Albania o Turchia), perché nel nostro ordinamento i matrimoni con minori sono vietati, come previsto dall’articolo 84 del codice civile, fatto salvo il caso in cui il minore abbia compiuto i sedici anni e sia autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio per comprovati gravi motivi. Le spose bambine d’Italia provengono soprattutto dalle comunità musulmane di India, Pakistan, Bangladesh, ma anche Albania e Turchia, e devono sottostare alla legge islamica secondo la quale una bambina raggiunge la maggiore età già a nove anni.

Quando si parla di matrimoni forzati in Italia di solito si fa riferimento a bambine costrette a sposare uomini grandi, ma non bisogna dimenticare che molto spesso avviene il contrario. Infatti, questi fenomeni coinvolgono anche bimbi maschi promessi a donne adulte.

Quadro normativo internazionale ed europeo

Sono numerosi gli atti adottati a livello internazionale ed europeo (sia in seno al Consiglio d’Europa che in ambito UE) per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati e precoci.

Se ne possono ricordare alcuni di particolare importanza:

* la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, la quale, pur non intervenendo espressamente sul fenomeno dei matrimoni forzati e precoci, riconosce il diritto al matrimonio e tutela la libertà di contrarre tale vincolo. L’articolo 16 afferma, infatti, che «gli uomini e le donne di età adulta… hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Nel matrimonio, nell’unione coniugale e al momento del suo scioglimento, essi hanno pari diritti. Il matrimonio sarà contratto esclusivamente con il pieno e libero consenso delle parti»;

* la Convenzione sul consenso al matrimonio, sull’età minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 7 novembre 1962 la quale, agli articoli 1, 2 e 3, oltre a vietare i matrimoni forzati (rectius i matrimoni contratti senza il libero e pieno consenso delle due parti), impone agli Stati che hanno accettato la Convenzione di fissare un limite minimo di età per sposarsi (non inferiore a 15 anni, secondo le raccomandazioni non vincolanti che accompagnano la Convenzione) precisando che «nessun matrimonio verrà contratto legalmente da persone che abbiano un’età inferiore a questa, fatti salvi i casi nei quali un’autorità competente abbia concesso una deroga relativa all’età, a fronte di valide ragioni e nell’interesse dei futuri sposi»;

* la Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e il fondamentalismo del 13 marzo 2002 che, oltre ad affermare l’assoluta incompatibilità dei matrimoni forzati con i principi dell’ordinamento europeo, stabilisce anche che «i diritti della donna sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali non possono essere limitati né trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni» e che, «all’interno dell’Unione Europea, la difesa dei diritti della donna comporti l’impossibilità di applicare normative o tradizioni opposte o non compatibili». Nell’atto di indirizzo si ritiene «necessario che i diritti derivanti dal diritto di famiglia degli Stati membri prevalgano su quelli dei paesi di origine»;

* la Raccomandazione n. 1723 del 2005 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con la quale si invitano gli Stati ad adottare politiche di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, sanzionando espressamente le persone che concorrono o aiutano nella celebrazione di tali accordi matrimoniali;

* la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul), che tratta la problematica dei matrimoni forzati soprattutto negli articoli 32 e 37, stabilisce un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne, interviene poi direttamente sulla questione dei matrimoni forzati, imponendo agli Stati di adottare misure, civili e penali, per contrastare tale pratica;

* la Risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite “Rafforzare gli sforzi per prevenire ed eliminare i matrimoni precoci e forzati” del 2 luglio 2015 nella quale i matrimoni precoci e forzati sono considerati come una grave violazione dei diritti umani, che limita la possibilità delle donne e delle ragazze di vivere libere e lontane dalla violenza;

* la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 «verso una strategia esterna dell’UE contro i matrimoni precoci e forzati».

Il contenuto della proposta di legge

Contrariamente a quanto previsto da altri paesi europei,[10] l’Italia non dispone, ad oggi, di una disposizione ad hoc per reprimere penalmente queste condotte.[11] Il disegno di legge in esame colma la lacuna.

L’articolo 7 del Disegno di legge n. S 1200, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, prevede l’introduzione del delitto di cui l’articolo 558-bis del codice penale, che sanziona con la reclusione da uno a cinque anni, chi costringa (1° comma) o induca (2° comma) “una persona” a contrarre matrimonio o l’unione civile, per effetto, rispettivamente, di violenza o minaccia o dell’approfittamento delle condizioni di diminuita capacità critica e suggestionabilità in cui essa versi, dovute ad inferiorità psichica, particolare vulnerabilità o necessità.

Autore del reato di cui al primo comma può essere chiunque.

Diversamente, l’ipotesi delittuosa di cui al secondo comma richiede una relazione qualificata – derivante da relazioni familiari, domestiche, lavorative o di affidamento, per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia – tra la vittima e l’autore del fatto, avendo carattere costitutivo del reato anche l’abuso, da parte di quest’ultimo, della qualità rivestita.

Aumenti di pena, diversamente modulati, sono previsti per i casi in cui il fatto è commesso in danno di minori di anni diciotto o di anni quattordici.

Il quinto comma introduce una specifica deroga al principio di territorialità del diritto penale, prevedendo che le disposizioni precedenti si applichino altresì quando il fatto sia commesso all’estero non solo da o nei confronti di un cittadino italiano, ma anche da o nei confronti di uno straniero residente in Italia. Questa previsione è quanto mai opportuna, dovendosi reprimere efficacemente un fenomeno caratterizzato da una accentuata transnazionalità: i reati previsti dalla norma, infatti, sono molto spesso commessi all’estero, ai danni e ad opera di soggetti che risiedono stabilmente (e talvolta sono nati) in Italia.

La finalità di quest’ultima previsione è quella di evitare l’elusione delle sanzioni, ponendo in essere le condotte in questi paesi esteri in cui la pratica dei matrimoni combinati è lecita, nonché di fornire uguale protezione sia al cittadino italiano sia a quello straniero che sia stabilmente presente sul territorio nazionale.

Ciò che manca nella proposta di legge

La sola tutela penalistica dei matrimoni forzati non basta. Potrebbe, anzi, determinare un effetto contrario a quello perseguito, dissuadendo le vittime a denunciare le condotte poste in essere nei loro confronti per il timore di incriminare membri della propria famiglia con cui sussiste un legame stretto.

Sarebbe utile prevedere contestualmente interventi di sensibilizzazione e di formazione che consentano di intercettare subito situazioni a rischio e costruire una rete di protezione che coinvolga servizi sociali, scuola, centri antiviolenza e/o case-rifugio, forze dell’ordine e magistratura.

È innegabile che un ruolo chiave nel far emergere il fenomeno possa essere svolto dalla scuola, che rappresenta un luogo in cui le vittime hanno la possibilità di esternare i loro dubbi e le loro paure. Un primo campanello di allarme è certamente rappresentato dall’alta dispersione scolastica o dall’improvvisa decisione di abbandonare la scuola, anche se in apparenza giustificata da problemi familiari: morte di un parente, perdita di lavoro da parte del padre, annuncio di un improvviso “fidanzamento” nel Paese d’origine…

Ai fini di un’adeguata prevenzione, è da ritenere assolutamente urgente monitorare il fenomeno. Andrebbe, pertanto, data attuazione alla Convenzione di Istanbul, laddove si richiede agli Stati di raccogliere a intervalli regolari dati statistici disaggregati riferiti ai matrimoni forzati.


[1] Cf. SettimanaNews.it n. 19/2019 (dal 6 al 12 maggio), Andrea Lebra, Violenza di genere: in arrivo nuove misure ?

[2] Definiti come «matrimoni contratti senza il libero e valido consenso di uno o di entrambi i coniugi o prima del compimento dei 18 anni», secondo la Convenzione dell’ONU del 7 novembre 1962 sul consenso al matrimonio, l’età minima per contrarre matrimonio e la registrazione dei matrimoni del 7 novembre 1962 e la Risoluzione 1468 (2005) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sui matrimoni forzati e i matrimoni di minori.

[3] https://data.unicef.org/topic/child–protection/child–marriage.

[4] Cassazione Sez. Civile VI-1, ordinanza n. 25873 del 18 novembre 2013.

[5] Cassazione Sez. Civile VI-1, ordinanza n. 25643 del 12 dicembre 2016.

[6] In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 315/57 del 14 novembre 2012.

[7] Il diritto internazionale ed europeo considerano il matrimonio precoce di per sé come una forma di matrimonio forzato, in quanto i bambini, a motivo della loro età, sono innatamente privi della capacità di acconsentire pienamente, liberamente e consapevolmente al matrimonio o all’età in cui sposarsi.

[8] Ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77.

[9] Che nel 2014 ha realizzato un prezioso Vademecum per chi opera nel settore dei “matrimoni forzati, combinati e precoci”. Il Vademecum è reperibile in https://docplayer.it/5580957–Vademecum–per–operatori–e–operatrici.html.

[10] Sono solo 13 le nazioni della UE che considerano il matrimonio forzato perseguibile (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Spagna, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Svezia, Norvegia, Slovenia e Gran Bretagna) e solo alcuni di questi hanno statistiche affidabili sul numero dei matrimoni forzati che vengono stipulati all’interno dei propri confini. Il Paese che più diligentemente di altri raccoglie, analizza e rende disponibili i dati con maggiore precisione è la Gran Bretagna, dove i matrimoni forzati si contano in circa 1.500 l’anno.

[11] L’interprete è quindi costretto a ricorrere all’applicazione di più fattispecie incriminatrici: l’articolo 558 c.p. (induzione al matrimonio mediante inganno); l’articolo 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni), che peraltro prevede un’attenuante laddove il fatto sia stato commesso “per fine di matrimonio”; l’articolo 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci); entrambi i reati possono concorrere con il più grave reato di sequestro di persona; l’articolo 574-bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all’estero); l’articolo 610 c.p. (violenza privata), che tuttavia disegna una fattispecie sussidiaria a debole tassatività, e l’articolo 601 c.p. (tratta di persone), per le ipotesi più gravi, contemplate dal secondo comma dell’articolo 37 della Convenzione di Istanbul.

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