Ministri di culto e reati sessuali

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La piaga della violenza sessuale, nonché degli atti sessuali con minorenni, non costituisce un fenomeno tipico della nostra epoca, ma una triste costante storica.

La novità, tuttavia, è rappresentata da un’insolita attenzione mediatica, rivelatrice dell’opinione pubblica, la quale riserva le prime pagine ai crimini a sfondo sessuale a danno soprattutto di minori.

Quando, poi, a commettere reati così odiosi e riprovevoli sono membri del clero o persone che svolgono servizi in ambito ecclesiale, le reazioni, a livello di opinione pubblica, risultano comprensibilmente ancor più accentuate.

Come la letteratura criminologica ha più volte evidenziato, le conseguenze sui minori dell’abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perché il rapporto esistente tra un prete e un minore è condizionato da una posizione di superiorità rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria “guida spirituale”. Questo tipo di abuso non distrugge solo l’integrità fisica e psicologica del minore, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione.[1]

Non a caso Benedetto XVI, vescovo di Roma e pastore della Chiesa cattolica universale fino al febbraio 2013, scrivendo il 19 marzo 2010 una sofferta lettera pastorale ai cattolici d’Irlanda, ha affermato che i membri della Chiesa – in particolare sacerdoti e religiosi – che hanno compiuto «atti peccaminosi e criminali» come gli abusi di ragazzi e giovani vulnerabili hanno «oscurato la luce del vangelo a un punto tale cui non erano giunti neppure secoli di persecuzione»[2] dei cristiani.

E papa Francesco, rivolgendosi il 7 luglio 2014, ad alcune vittime di abusi sessuali da parte di esponenti del clero, ha affermato che «i peccati di abuso sessuale contro minori da parte di membri del clero hanno un effetto dirompente sulla fede e sulla speranza in Dio».

Nel presente scritto vengono sinteticamente evidenziate alcune rilevanti problematiche, di recente esame in sede di giurisprudenza penale di legittimità, vertenti su reati di natura sessuale, perpetrati direttamente o indirettamente da soggetti aventi la qualità di “ministri di un culto”.

Ministri di culto

La nozione, di derivazione non confessionale ma laica, di “ministro di culto” è necessariamente aperta e idonea a rinchiudere al suo interno categorie diverse che i sistemi giuridici religiosi prevedono e che essa assume in sede di applicazione delle norme statuali. La locuzione è presente già nella legislazione liberale dell’Ottocento che, almeno tendenzialmente, intendeva sottoporre alle medesime norme tutte le confessioni religiose.

Più specificamente, “ministro di culto” è una qualifica civilistica onnicomprensiva che, nel sistema della legislazione pattizia (Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 – noto anche come nuovo concordato o concordato bis tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano – e Intese con altre Confessioni religiose), viene attribuita sulla base del potere certificativo riconosciuto alle autorità confessionali che rimangono libere da qualsiasi ingerenza dello Stato.

Non vi è una definizione legislativa di “ministro di culto”. Il nostro ordinamento si limita ad assumere la qualifica riconosciuta e attribuita ad un soggetto dalla competente confessionale religiosa.

Relativamente al culto cattolico, la giurisprudenza utilizza indifferentemente termini, quali: ministro di culto, ecclesiastico, sacerdote, chierico, prete, religioso, esponente del clero.

Circostanze aggravanti

Una norma del Codice penale[3] contempla una serie di elementi la cui ricorrenza può determinare un eventuale aggravamento della pena rispetto a quella applicabile sulla base della cornice edittale del reato commesso. Dette circostanze aggravanti sono denominate “comuni” in quanto accedono ad ogni reato, mentre le circostanze aggravanti “speciali” sono quelle previste in relazione a singoli specifici reati e applicabili solo con riferimento ad essi.

La disposizione considera circostanza aggravante comune «l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto».[4]

Nella prassi affermatasi in giurisprudenza, la norma è interpretata in modo rigorista, nel senso che, nei reati sessuali, è configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità presbiterale abbia facilitato il reato stesso, dal momento che l’esercizio del ministero ordinato non è limitato, ad esempio, alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale,[5] ma è comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell’ordine presbiterale. Tale mandato comprende le attività svolte a servizio della comunità e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli e a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il prete intraprende in occasione dello svolgimento di tali attività.[6]

Non è dunque necessaria, per ritenere sussistente l’aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale tra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall’autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri, o violazione dei doveri a questo connessi, ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioè un nesso strumentale, che, se non è ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalità, può certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall’autore abbia facilitato ovvero reso più agevole la commissione del reato.[7]

Omesso impedimento del reato

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.[8] È il caso di reato omissivo improprio, detto anche reato commissivo mediante omissione. Esso è configurabile in riferimento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l’obbligo di evitare il verificarsi del fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico.

Nell’ambito del delitto di violenza sessuale, risponde del reato per omesso impedimento il ministro di culto che, nella sua qualità di “rettore” di una struttura di accoglienza per giovani disadattati, non impedisce, a causa di atteggiamenti connotati da plurime gravi omissioni, che all’interno della stessa vengano reiterate condotte di abuso sessuale ai danni di alcuni giovani ospiti, poste in essere da un soggetto terzo, responsabile del convitto annesso alla struttura.[9]

Nel caso di specie il rettore della struttura di accoglienza, nonostante la percezione di plurimi “segnali perspicui e peculiari” – sessualmente orientati – dell’anomalo comportamento dell’autore del reato, assolutamente dissonanti rispetto agli scopi perseguiti dalla struttura diretta dal medesimo, non ritiene di attivarsi per adottare iniziative idonee ad evitare la possibilità di reiterazione di condotte delittuose.

Procedibilità d’ufficio

Il delitto di violenza sessuale, anche in forma aggravata, e il delitto di atti sessuali con minorenne sono punibili normalmente a querela della persona offesa. La legge, tuttavia, stabilisce che si debba procedere d’ufficio, se il fatto è compiuto, tra l’altro, da «un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni».[10]

Secondo la Corte di Cassazione, non vi è dubbio che riveste la qualità d’incaricato di pubblico servizio il cappellano di un carcere che forza i detenuti a subire atti sessuali in cambio di favori, avuto riguardo ai compiti a lui legislativamente assegnati che sono funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate che la legge[11] prevede possa essere svolto avvalendosi anche della religione,[12] ovvero il prete responsabile di una struttura di accoglienza per donne – anche minorenni – vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale che abusa sessualmente delle medesime.[13]

abuso sessuale esercitato da un prete

Un fotogramma dal film Il caso Spotlight di Tom McCarthy (2015)

Reato di favoreggiamento se si “copre” il pedofilo

Si configura il reato di favoreggiamento[14] a carico del ministro di culto che, violando i doveri connessi al suo ministero pastorale e strumentalizzando il legame spirituale con la madre di una ragazza infradecenne abusata sessualmente da un diacono della parrocchia, amico di famiglia, esercita sulla medesima pressione per indurla a non sporgere denuncia e a condizionare la vittima minorenne affinché non dichiari la verità dei fatti.[15]

In tema di favoreggiamento personale, infatti, l’aiuto finalizzato a depistare o a escludere le indagini di polizia comprende anche la pressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, a prescindere dal fatto che le investigazioni dell’autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura concluse. L’aiuto deve essere positivo e diretto, in relazione allo scopo, ma non occorre che lo sia anche in rapporto alla persona aiutata, alla quale può benissimo prestarsi aiuto mediato.

Segreto ministeriale e confidenza in ordine ad abusi sessuali subiti

Una donna è costretta ad andare a vivere in una località segreta dopo aver denunciato reiterate violenze sessuali di gruppo subite, a partire dagli anni tredici, ad opera di ragazzi della zona di residenza, e dopo essere rimasta vittima, per questo, di ingiurie e minacce da parte dei parenti degli imputati.

Il prete e la suora, ai quali si rivolge per chiedere aiuto, nel corso del processo ai violentatori, vengono accusati di aver detto il falso in merito a quanto hanno appreso dalla stessa ragazza sulle violenze. Nel confermare la sentenza del Tribunale per falsa testimonianza sia per il prete che per la suora, la Corte d’Appello esclude che si sia in presenza di situazioni tutelate dal segreto,[16] non trattandosi di confidenze e comportamenti rientranti nell’ambito della fede religiosa.

La Corte di Cassazione[17] conferma la condanna, statuendo che, per il prete e la suora chiamati a testimoniare in un processo penale per abuso sessuale compiuto da terzi, sussiste il reato di falsa testimonianza quando vengano loro richieste notizie che non rientrano né nel segreto confessionale, né sono state acquisite nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso, essendosi la ragazza rivolta a loro per chiedere aiuto a seguito della violenza di gruppo subita e non per confidarsi, quanto al prete, in foro confessionis.

L’ambito di segretezza riconosciuto ai ministri di culto riguarda quanto abbiano conosciuto «per ragione del loro ministero». Il costrutto utilizzato dalla norma autorizza a ritenere che la segretezza vada certamente ben oltre il concetto di “segreto confessionale”. Il che non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza del ministro di culto, bensì riguarda solo quella acquisita nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministero religioso. Più specificamente il segreto, e quindi la possibilità di astenersi dal deporre, riguarda unicamente i comportamenti o gli atti conosciuti dall’ecclesiastico con riferimento all’esercizio della “fede religiosa” e non anche, fra l’altro, nell’ambito di attività di carattere sociale, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici.

Nel caso di confidenze ricevute al di fuori di tale ambito, il ministro di culto non può pertanto sottrarsi alla richiesta di deporre, incorrendo, in caso contrario, nel reato di falsa testimonianza nella forma della reticenza.[18]

Utilizzabilità di intercettazioni audio-video e segreto ministeriale

La legge[19] stabilisce che non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni aventi ad oggetto fatti conosciuti per ragioni di ministero di culto.

La norma non è invocabile quando le conversazioni del ministro di culto sono finalizzate a porre in essere condotte di rilievo penale, come forzare i detenuti di un carcere a subire atti sessuali in cambio di favori, quali piccole donazioni di denaro o di prodotti vari, offerte di contatti telefonici con parenti e consigli sull’assistenza legale.[20]

La ratio della disposizione garantista va individuata nella tutela del “segreto professionale” dei ministri di culto quando hanno ad oggetto fatti conosciuti «per ragioni del loro ministero». Il riferimento normativo è alla causa della conoscenza della notizia oggetto di conversazione e non semplicemente al contenuto della conversazione stessa. Non si è certo in presenza di «ragioni di ministero di culto» quando le conversazioni registrate, invece di avere a che fare con l’assistenza religiosa che un cappellano di carcere[21] ha la funzione di assicurare ai detenuti, hanno come contenuto la commissione di un reato di natura sessuale.


[1] Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 14545 del 27 marzo 2014.
[2] Benedetto XVI, Lettera pastorale ai cattolici d’Irlanda, 19 marzo 2010, par. n. 4.
[3] Art. 61 c.p. (“Circostanze aggravanti comuni”).
[4] Art. 61, n. 9 c.p.
[5] «Luogo deputato – come afferma Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 47383 del 19 novembre 2014 – alla crescita spirituale dei fedeli, all’educazione, alla formazione umana e religiosa degli adulti e soprattutto dei ragazzi che la frequentano, e all’interno della quale, soprattutto i minori devono sentirsi protetti».
[6] Orientamento assolutamente consolidato. Basti citare Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 1949 del 17 gennaio 2017.
[7] Cassazione penale, sez. III, sent. n. 14545 del 27 marzo 2014.
[8] Art. 40 c.p. (“Rapporto di causalità”).
[9] Cassazione penale, sez. III, sent. n. 28701 del 2010 e Sez. IV, sent. n. 36335 del 27 agosto 2014.
[10] Art. 609 septies, c. 4, n. 3, c.p. (“Querela di parte”).
[11] Art. 15, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354.
[12] Cassazione penale Sez. III , sent. n. 33049 del 28 luglio 2016.
[13] Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 22244 del 29 maggio 2014.
[14] Art. 378 c.p. (“Favoreggiamento personale”).
[15] Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 16391 del 10 aprile 2013. Dal procedimento penale emerge che il parroco ha suggerito alla madre della minorenne abusata di non fare nulla e di riferire, anzi, alla figlia che “la denuncia è contro la Chiesa”.
[16] Stante quanto disposto dall’art. 4 della legge 25 marzo 1985 n. 121 (Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero).
[17] Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 6912 del 14 febbraio 2017.
[18] Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 6912 del 14 febbraio 2017.
[19] Art. 271 c.p.p. (“Divieti di utilizzazione”).
[20] Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 33049 del 28 luglio 2016.
[21] Il quale, al pari di qualsiasi parroco, deve distinguersi, tra l’altro, oltre che “per sana dottrina”, anche “per onestà di costumi”, come recita il canone 521, 2 del Codice di diritto canonico.

 

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