San Giovanni XXIII: patrono efficace dell’esercito?

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Il 12 settembre 2017 si è tenuta a Roma, nel palazzo dell’esercito, una cerimonia nel corso della quale l’ordinario militare mons. Sante Marcianò ha consegnato al capo di Stato maggiore dell’esercito l’atto con cui il 17 giugno 2017 la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti confermava l’elezione di san Giovanni XXIII papa patrono presso Dio dell’esercito italiano.

La scelta è stata molto contestata nel merito e nel metodo. Più voci sono intervenute in senso critico: “Roba da matti”, secondo il vescovo Ricchiuti,  una “forzatura” per il presidente dell’Associazione Papa Giovanni XXIII – fondata da don Oreste Benzi. I vertici dell’episcopato italiano hanno a loro volta messo in luce l’imprudenza nel metodo seguito dall’Ordinariato e confermato dalla Congregazione vaticana.

In questa sede vorrei concentrarmi brevemente sull’aspetto canonistico, perché credo che sia utile intervenire anche su questo versante giuridico-procedurale.  Innanzitutto facciamo un po’ d’ordine sulla questione generale. La figura del santo patrono appartiene alla tradizione della Chiesa cattolica che lo intende come un intercessore privilegiato fra il fedele – o il gruppo dei fedeli – e Dio. Da questo punto di vista ciascuno è libero di scegliersi l’intercessore che più gli piace. La scelta del patrono è stata del resto per secoli libera da prescrizioni giuridiche: i santi patroni erano definiti dalle singole corporazioni e spesso dalle autorità civili. La questione aveva una diretta conseguenza sul calendario festivo, dato che la celebrazione della festa del santo patrono condizionava spesso la vita di un’intera comunità (lo vediamo ancora oggi in termini sia di fatto – le feste tradizionali – sia di diritto – ad esempio in Italia la legge considera festivi i giorni in cui cade la festa del santo patrono di un comune).

La scelta del patrono ha quindi principalmente un significato simbolico, ma non è priva di conseguenze pratiche. Perciò nel 1630 papa Urbano VIII decise di regolare la materia con il Decretum super electione sanctorum in patronos, rendendo obbligatoria una ratifica pontificia che sanzionasse la scelta del patrono operata dalla parte interessata. Da quel momento in poi il patrono designato dal gruppo interessato deve essere approvato dall’ordinario del luogo da cui dipende il gruppo, che a sua volta deve chiederne conferma alla Congregazione dei riti (secondo la nomenclatura antica). Quest’ultima – acquisito il voto dell’ordinario e del clero del luogo interessato – conferma (o meno) la scelta effettuata.

La procedura rinascimentale è rimasta in vigore fino al 1973, quando la Congregazione per il culto (“erede” di quella “dei riti”) emanò nuove Normae circa patronos constituendos et imagines B.M. Virginis coronandas (rispettivamente del 17 e 25 marzo 1973) provando a mettere ulteriore ordine, specialmente riguardo alla calendarizzazione delle feste ed alla loro gerarchia liturgica. Quest’ultima peraltro già in parte definita dall’Istruzione De calendaribus particularis del 4 febbraio 1961. Il combinato disposto di queste norme mantiene fermo il criterio procedurale che lascia l’ultima parola alla Santa Sede, cui spetta  confermare con un atto proprio (che assume la forma del decreto, ma può anche essere emanato come breve o lettera apostolica) l’elezione effettuata dalle autorità competenti su base territoriale o personale: il vescovo per la diocesi, la Conferenza episcopale per la provincia ecclesiastica, regione o nazione, il capitolo provinciale o generale rispettivamente per la provincia o l’intera famiglia religiosa. La Congregazione conferma la scelta sulla base di un iter predeterminato che include aspetti sostanziali di opportunità e aspetti formali di verifica (“testimonium”) della competenza del soggetto che domanda la conferma.

Su base locale (rectius: particolare) la Conferenza episcopale italiana era a sua volta intervenuta nel merito con un atto (rubricato “Norme per la proclamazione di santi patroni per varie categorie di persone”) che integrava una nota della Congregazione per il culto del 13 febbraio 1971, la quale – rispondendo ad una specifica istanza formulata dal presidente della Conferenza episcopale – richiama l’istruzione De calendaribus particularis ed esplicitamente afferma che, nel caso di enti morali, la scelta del patrono spetta a loro stessi ma deve poi essere approvata dall’autorità ecclesiastica competente sulla base dell’estensione dell’ente interessato alla nomina (nella specie si trattava della richiesta pervenuta dalle associazioni nazionali dei subacquei e dei filatelici, perciò la Congregazione rispondeva che la competenza spettava alla conferenza episcopale).

In sostanza il diritto canonico lascia alla libertà dei fedeli la scelta del patrono, ma subordina la sua elezione formale (in quanto prevede anche conseguenze liturgiche) al rispetto di una procedura amministrativa che impone all’autorità ecclesiastica competente l’approvazione della scelta e poi (oggi) alla Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti l’emanazione di un atto di conferma (che non è dovuto, ma condizionato).

Nel caso che ci occupa l’esercito italiano è quindi il soggetto legittimato in prima battuta a domandare all’autorità ecclesiastica competente l’adozione di un provvedimento che approvi l’elezione del patrono scelto, che la Santa Sede dovrà poi confermare. Sulla base di quanto è pubblicamente noto, si deve ritenere che l’esercito italiano abbia assunto (come?) questa scelta e si sia poi erroneamente rivolto all’ordinario militare (in quanto “ordinario del luogo”). Quest’ultimo ha erroneamente supposto di essere competente (in quanto “vescovo del luogo”), e quindi approvato la scelta (verosimilmente, con un suo decreto) e poi domandatone conferma alla Congregazione vaticana. Di questo iter non esiste traccia visibile (permettete una battuta: forse perché coperta dal “segreto militare”); tuttavia dalla lettura del documento vaticano del 17 giugno 2017, questi atti appaiono impliciti.

La loro implicitezza nasconde però un errore formale dell’atto della Congregazione, che come si è detto assume la sostanze di un decreto amministrativo, come tale soggetto al rispetto delle leggi generali (codice) e particolari (fra cui le Istruzioni citate) e del principio di motivazione e trasparenza. La sua stringatezza impedisce invece ogni riscontro relativo – fra l’altro – alla corretta espletazione delle procedure disposte dalle norme vigenti (forse perché non sono state svolte, se è vero che l’istanza dell’ordinario militare è del 10 maggio e il decreto del 17 giugno?).

Principali dubbi di legittimità riguardano tuttavia la competenza dell’ordinario militare. Essendo l’esercito italiano un corpo certamente di livello nazionale, e non locale, sarebbe stato doveroso da parte sua investire della questione la Conferenza episcopale nazionale. Se è ammissibile accettare che l’esercito italiano non abbia sufficienti conoscenze canonistiche, è intollerabile che l’Ordinariato condivida questa ignoranza. Sempre che di ignoranza si tratti, e non di scelta consapevole. La Chiesa militare difatti non è nuova ad una certa autoreferenzialità interna all’Amministrazione della difesa, che la rende nella sostanza un corpo separato sia dalle Chiese locali sia da quella nazionale, benché senz’altro equiparata ad una diocesi locale e come tale parte della Conferenza episcopale nazionale. La storia anche recente la vede spesso protagonista di accordi a livello interno che escludono ogni collaborazione con la Conferenza episcopale, costretta a prendere atto a cose fatte di scelte che sarebbe più opportuno condividere con la Chiesa locale. Questo modo di procedere conferma una sua perdurante tentazione a configurarsi illegittimamente come soggetto immediatamente soggetto alla Santa Sede e non come parte del più largo popolo di Dio che è chiamata a servire nella piena comunione con le altre Chiese locali (e non voglio nemmeno pensare che l’Ordinariato militare abbia consapevolmente seguito una strada sbagliata per aggirare il possibile ostacolo potenzialmente frapposto dagli altri vescovi italiani).

In ogni caso la Congregazione vaticana non avrebbe dovuto assecondare questo iter. Avrebbe dovuto rispettare le norme, avviare una consultazione con i soggetti interessati per verificare l’opportunità della scelta comunicata e avrebbe anche dovuto accertare la competenza dell’ordinario militare. Sembra impossibile che anche una Congregazione vaticana ignori il diritto canonico fino al punto di sottoscrivere un atto privo di forma certa, parzialmente immotivato e alla fine inefficace. Già, inefficace. A norma del canone 38 infatti l’atto amministrativo contrario ad una legge o a una consuetudine approvata è inefficace, a meno che non contenga una deroga espressa formulata dall’autorità competente. Deroga che la Congregazione avrebbe dovuto esplicitare.

Due considerazioni finali. Ancora una volta l’uso centralistico e verticale del diritto canonico produce un danno per l’immagine della Chiesa che si sarebbe potuto evitare se si fosse ascoltata la voce delle periferie. Se ministri e generali avessero ascoltato il messaggio del papa buono con cuore popolare anziché istituzionale si sarebbero tenuti lontano da un’inutile forzatura. Sotto il profilo tecnico, la dichiarazione di inefficacia dell’atto, che pure apre questioni teoriche di interessante spessore, mette in luce una carenza sistematica dell’ordinamento canonico, che non conosce ancora rimedi concreti. L’atto inefficace produce effetti giuridici di fatto, con buona pace di militari e monsignori, teologi e professori.

[Il testo è stato pubblicato il 19 settembre sul blog di Pierluigi Consorti]

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