Violenza ostetrico-ginecologica

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Il Consiglio d’Europa ha approvato una “Risoluzione” per prevenire e contrastare la violenza ostetrica e ginecologica, che è una violenza di genere.

Durante la sessione autunnale 2019 presieduta dal presidente francese Emmanuel Macron, il Consiglio d’Europa, il 3 ottobre scorso, ha adottato la Risoluzione 2306/2019 che chiede agli Stati membri di affrontare il problema della violenza ostetrica e ginecologica e di assicurarsi che l’assistenza al parto sia fornita nel rispetto dei diritti e della dignità della donna.

Violenza ginecologicaLe violenze ostetriche e ginecologiche sono rimaste a lungo nascoste e troppo spesso ignorate. Si tratta di un fenomeno venuto alla luce solo di recente, grazie in particolare a campagne social organizzate da gruppi di donne.

Si possono ricordare in Italia la campagna #bastatacere, in Francia #PayeTonUtérus e #balancetongyneco, in Croazia #prekinimosutnju.

La condivisione delle esperienze ha permesso di evidenziare che molte donne, durante il parto in ospedale, sono vittime di trattamenti irrispettosi e abusanti.

Tali trattamenti non solo violano il loro diritto ad una giusta assistenza sanitaria, ma possono anche minacciare il loro diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica e alla libertà da ogni forma di discriminazione.

Va peraltro detto che le violenze ostetrico-ginecologiche non sono un fenomeno nuovo. Esse sono il risultato del persistere di una cultura patriarcale anche in campo medico che è alimentata dagli stereotipi di genere presenti nella società.

Soggette a violenze ginecologiche possono essere le donne durante il periodo di gravidanza. Trovandosi in una posizione relativamente vulnerabile, esse possono essere vittime di sessismo, umiliazioni o violenze sessuali durante le visite.

Delle violenze ostetriche possono essere vittime le donne durante il parto, quando, fatte regredire allo stato infantile, vengono, ad esempio, sottoposte a trattamenti decisi unilateralmente dal personale medico-sanitario, senza alcun rispetto del principio del consenso informato.

Una forma di violenza di genere

La Risoluzione afferma che la violenza ostetrica e ginecologica è una forma di violenza di genere da prevenire e contrastare. Nella privacy di una consultazione medica o durante il parto, le donne sono vittime di pratiche violente o che possono essere percepite come tali.

La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, condanna, all’articolo 39, gli aborti forzati e le sterilizzazioni forzate, ma non affronta il problema della violenza ginecologica e ostetrica.

La relatrice speciale presso le Nazioni Unite sulla violenza di genere, Dubravka Simonovic, nell’agosto 2019, ha presentato all’Assemblea delle Nazioni Unite una proposta di risoluzione basata sui diritti umani per combattere gli abusi e la violenza contro le donne nei servizi di salute riproduttiva, in particolare la violenza ginecologica e la violenza ostetrica.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nella dichiarazione dal titolo La prevenzione ed eliminazione dell’abuso e della mancanza di rispetto durante l’assistenza al parto presso le strutture ospedaliere, nel 2014, ha definito trattamenti irrispettosi e abusanti durante il parto nelle strutture ospedaliere:

* l’abuso fisico diretto;

* la profonda umiliazione e l’abuso verbale;

* le procedure mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la sterilizzazione);

* la mancanza di riservatezza;

* la carenza di un consenso realmente informato;

* il rifiuto di offrire un’adeguata terapia per il dolore;

* gravi violazioni della privacy;

* il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere;

* la trascuratezza nell’assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna;

* la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita, connessa all’impossibilità di pagare;

* i trattamenti irrispettosi e abusanti di adolescenti, donne non sposate, donne in condizioni socio-economiche sfavorevoli, donne appartenenti a minoranze etniche, o donne migranti e donne affette da l’HIV.

La violenza ostetrica è stata definita in ambito giuridico per la prima volta nella Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Venezuela, nel 2007, come «appropriazione del corpo e dei processi riproduttivi della donna da parte del personale sanitario, che si esprime in un trattamento disumano, nell’abuso di medicalizzazione e nella patologizzazione dei processi naturali avendo come conseguenza la perdita di autonomia e della capacità di decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità, impattando negativamente sulla qualità della vita della donna».

Violenza ginecologica

Le raccomandazioni della “Risoluzione”

La Risoluzione del Consiglio d’Europa invita gli Stati membri a mettere in atto alcune importanti azioni, quali:

– prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione delle donne nell’accesso alle cure sanitarie;

– assicurare un’assistenza rispettosa dei diritti umani e della dignità umana in occasione delle visite ginecologiche e del parto;

– produrre, da parte degli Stati membri e dei rispettivi Ministeri della Salute, dati sulla violenza ostetrica e ginecologica, a renderli pubblici e a promuovere l’assistenza rispettosa alla maternità, così come proposta dall’Organizzazione mondiale della sanità;

– diffondere le migliori pratiche promosse dall’OMS e chiedere agli ordini nazionali dei medici di discutere la questione e sviluppare raccomandazioni per prevenire la violenza ginecologica e ostetrica, nel contesto generale di una promozione del benessere ginecologico;

– realizzare campagne informative sui diritti delle pazienti e sulla prevenzione e contrasto del sessismo e della violenza di genere, compresa la violenza ginecologica e ostetrica;

– garantire, attraverso leggi ad hoc, il consenso informato sulle varie fasi delle procedure mediche, là dove ancora non esiste;

– assicurare finanziamenti adeguati alle strutture sanitarie al fine di garantire condizioni di lavoro dignitose per gli operatori sanitari, l’accoglienza rispettosa e premurosa delle pazienti e delle partorienti, nonché la terapia del dolore;

– prevedere meccanismi che permettano di effettuare denunce relative alla violenza ostetrica e ginecologica;

– istituire sanzioni per i responsabili delle violenze ginecologiche e valorizzare la figura del difensore civico.

La violenza ostetrico-ginecologica in Italia

Da un’indagine realizzata nel 2017 dalla Doxa per conto dell’Osservatorio sulla violenza ostetrica, mediante 424 interviste online ad un target rappresentato da mamme con figli di 0-14 anni, emerge che, negli ultimi 14 anni, circa un milione di mamme italiane hanno vissuto un’esperienza di violenza ostetrica durante il parto o il travaglio.

Alle mamme intervistate è stata posta la seguente domanda: «La definizione di violenza ostetrica è la seguente: appropriazione dei processi riproduttivi della donna da parte del personale medico, costringere la donna a subire un cesareo non necessario, costringere la donna a subire un’episiotomia non necessaria, costringere la donna a partorire sdraiata con le gambe sulle staffe, esporre la donna nuda di fronte ad una molteplicità di soggetti, separare la madre dal bambino senza una ragione medica, non coinvolgere la donna nei processi decisionali che riguardano il proprio corpo e il proprio parto, umiliare verbalmente la donna prima, durante e dopo il parto. Sulla base di queste informazioni, lei ritiene di avere vissuto l’esperienza di violenza ostetrica durante l’assistenza al suo parto?».

Violenza ginecologica

Alla domanda il 56% risponde “assolutamente no” e il 23% “credo di no”. Un 21% del totale, invece, ritiene di aver subìto una qualche forma di violenza ostetrica fisica o verbale alla loro prima esperienza di maternità. Di questo 21%, il 17% delle donne risponde alla domanda con “in parte sì”, ma il 4% fornisce una risposta più netta “sicuramente sì”.

Andando nei dettagli, il 54% ha subìto l’episiotomia (taglio della vagina e del perineo per allargare il canale del parto nella fase espulsiva), che il 15% ha vissuto come una menomazione degli organi genitali, mentre il 13% ne ha scoperto solo in seguito le conseguenze negative per la propria salute e, dunque, non era stato informato adeguatamente prima del parto.

Ha subìto un cesareo il 32% delle intervistate, con un 15% di cesarei d’urgenza, un 14% di interventi programmati su indicazione del medico e un 3% su esplicita richiesta della madre.

Infine, il 27% ha lamentato una carenza di sostegno e di informazioni sull’avvio dell’allattamento, il 19% la mancanza di riservatezza in varie fasi della permanenza in ospedale, al 12% è stata negata la possibilità di avere vicino una persona di fiducia durante il travaglio e al 13% non è stata garantita un’adeguata terapia per il dolore.

Violenza ostetrico-ginecologica: quando è reato?

La legge italiana non sanziona espressamente la violenza ostetrico-ginecologica. Nel marzo 2016 era stata presentata dal deputato Adriano Zaccagnini una proposta di legge, rimasta lettera morta, in tema di Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico.

Tuttavia, pur in assenza di una legge ad hoc, la violenza ostetrico-ginecologica può essere ricondotta ad altre ipotesi giuridicamente rilevanti, dal punto di vista sia penale che civile.

A livello penale, la violenza ostetrico-ginecologica è equiparabile al delitto di violenza privata (articolo 610 del codice penale), ovvero al delitto di violenza sessuale (articolo 609 bis del codice penale) o ancora al delitto di lesioni personali (articolo 582 del codice penale), quando l’intervento sanitario indesiderato provochi una malattia nel corpo o nella mente della donna.

La violenza ostetrico-ginecologica diventa illecito civile ogni volta che viola un diritto della donna partoriente. Di conseguenza, ogniqualvolta si avrà, ad esempio, una violazione della privacy, un trattamento sanitario senza il necessario consenso informato, un ritardo nelle cure, una prestazione medica insufficiente o inappropriata, la vittima potrà adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno patito.

Violenza ginecologicaEsempi di violenza ostetrico-ginecologica integranti il reato di violenza sessuale

Di rilievo risulta essere la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione allorquando la violenza ostetrico-ginecologica integra gli estremi del reato di violenza sessuale ai sensi del già articolo 609 bis del codice penale.

L’approdo interpretativo stabilizzato, al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità può essere esplicitato nei termini – ovviamente non esaustivi – che seguono.

  • Il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di una paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito e informato dalla stessa, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità. Deve, inoltre, comunque immediatamente fermarsi in caso di dissenso della paziente. Ne consegue che, in mancanza dei suddetti presupposti, risponde del delitto di violenza sessuale, di cui all’articolo 609-bis del codice penale, ancorché la sua condotta non sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale (Cass. pen. sent. n. 18864/2019).
  • Il medico che ignora l’esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso consapevole della paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sua sfera di autodeterminazione della libertà sessuale, non può invocare il principio dell’“ignoranza scusabile della legge” (Cass. pen. sent. n. 18864/2019).
  • La condotta del medico che, durante una visita, cerca di baciare una paziente e di toccare le sue parti intime, integra il reato di tentata violenza sessuale. Ai fini della configurabilità del reato, infatti, rilevano non solo gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale ancorché non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando questi consistono in contatti superficiali o fugaci e non attingano una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima (Cass. pen. n. 18869/2019).
  • Va condannato per il reato di violenza sessuale il medico (non ginecologo) che costringe la paziente, recatasi presso la struttura ospedaliera per un forte dolore alle gambe, a subire atti sessuali, dopo averla invitata a sottoporsi ad una visita ginecologica ed avere ottenuto il diniego da parte della stessa (Cass. pen. n. 24653/2019).
  • Compie il reato di violenza sessuale il dipendente di una struttura ospedaliera con la qualifica di operatore socio sanitario (OSS) che, approfittando delle condizioni psichiche della vittima, effettua manovre di palpazione e compressione del seno di una puerpera, compiendo su di essa un atto tipico della professione dei medici, delle ostetriche e delle infermiere professionali (Cass. pen. n. 52399/2918).
  • Il professore universitario che lavori presso un’azienda ospedaliera in regime di intramoenia deve ritenersi pubblico ufficiale e, quindi, il reato di violenza sessuale compiuto sulle pazienti è aggravato, in quanto commesso con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita (Cass. pen. n. 36784/2017).
  • Il ginecologo che approfitta della situazione di vulnerabilità fisica e psicologica delle pazienti, nonché delle condizioni di luogo e di tempo, per compiere atti inequivocabilmente sessuali contro la loro volontà, dunque particolarmente invasivi, non può invocare l’attenuante del fatto di lieve gravità previsto dall’ultimo comma dell’articolo 609 bis del codice penale (Cass. pen. n. 46184/2013).
  • Compie il reato di violenza sessuale il finto ginecologo che contatta telefonicamente alcune donne e, comunicando loro di essere a conoscenza di accertamenti medici da queste effettuati o da effettuare, nonché rappresentando situazioni di urgenza o di opportunità, le sollecita a compiere su di loro atti di autoerotismo giustificati da finalità mediche, oppure a fotografare le loro zone genitali e trasmettere allo stesso gli esiti tramite e-mail (Cass. pen. n. n. 19102 del 3 maggio 2013).
  • Va condannato per il medesimo reato il medico endocrinologo che, dovendo sottoporre alcune pazienti a visita dell’apparato genitale, le induce pretestuosamente a compiere atti di automasturbazione, azionando una telecamera nascosta (Cass. pen. n. 1431/1999).
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Un commento

  1. iv giust 23 ottobre 2019

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