Violenza sessuale e permesso di soggiorno

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Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, adottato dall’Amministrazione a motivo dell’esistenza di una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale e in assenza di effettivi e solidi vincoli familiari, è legittimo in quanto la tipologia e la gravità del reato commesso risultano incompatibili con i valori costituzionali posti a tutela della dignità umana e volti a contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

È il principio affermato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza n. 8175 del 29 novembre 2019.

Il caso

La vicenda prende avvio nel settembre del 2016, quando un cittadino straniero presenta alla Questura de La Spezia domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Su di lui pesa però la condanna a un anno di reclusione – con sospensione condizionale della pena – per violenza sessuale[1] ai danni di una donna.

Per questo motivo, in prima battuta, la Questura nega il rinnovo del permesso, seguita pochi mesi dopo dalla Prefettura de La Spezia che rigetta il ricorso gerarchico presentato dall’interessato.

La negazione del rinnovo e il rigetto del ricorso trovano fondamento in una norma contenuta nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione,[2] la quale stabilisce che non sia ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato «per reati inerenti la libertà sessuale»: e tra tali reati rientra la violenza sessuale.

L’accoglimento del ricorso del Tar Liguria

Il TAR per la Liguria accoglie il ricorso presentato dal cittadino straniero avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. L’accoglimento del ricorso è motivato dal fatto che, pur in presenza di una sentenza di condanna per un reato ostativo, il provvedimento impugnato non contiene la doverosa valutazione, anch’essa indefettibilmente richiesta dalla legislazione italiana che recepisce una specifica disposizione comunitaria, circa la natura e l’effettività dei vincoli familiari dello straniero.

Né la Questura né la Prefettura, infatti, nell’analizzare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, hanno ritenuto di indagare sulla sussistenza o meno di legami familiari, ancorché il cittadino straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno e già condannato per il reato di violenza sessuale risultasse essere padre di un figlio minore residente in Italia.

Il Ministero dell’Interno insiste sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione e si costituisce in giudizio davanti al Consiglio di Stato, organo giurisdizionale in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione, deducendo l’erroneità della sentenza del Tar Liguria.

La decisione del Consiglio di Stato

In un primo tempo il Consiglio di Stato rigetta l’istanza di sospensiva della sentenza del Tar richiesta dal Ministero dell’Interno-Prefettura di La Spezia.

Nel definire la controversia, però, la Terza Sezione del medesimo organo giudicante, ribadendo un orientamento consolidato, afferma i seguenti principi.

Non vi è dubbio che, a motivo del significativo allarme sociale che provoca, il reato di violenza sessuale è qualificato dalla legge automaticamente ostativo al soggiorno nel territorio dello Stato.

Tuttavia, in presenza di situazioni meritevoli di tutela, come la presenza nel territorio dello Stato di soggetti appartenenti al nucleo familiare, va effettuata un’accurata comparazione tra la gravità della condanna comminata all’interessato e, dunque, la sua pericolosità sociale, e il suo interesse alla tutela dei vincoli familiari.

Nel caso specifico, la condanna penale definitiva per fatti incompatibili con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire la libertà, la dignità e l’integrità fisica di ogni persona e, in particolare, di contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione di genere, è suscettibile di incidere quale elemento preclusivo al rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando che il richiedente sia, sì, padre di un figlio residente in Italia, ma convivente con la madre, residuando, a suo carico, solo un contributo economico al mantenimento del figlio.

La questione ruota sostanzialmente attorno al bilanciamento di valori costituzionalmente garantiti che occorre tutelare anche mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia di immigrazione.

Nella specifica situazione, secondo il Consiglio di Stato, i legami familiari non solo non sono caratterizzati da quella effettività e solidità richieste dalla legge per bilanciarli con il valore della libertà e della dignità della persona umana nella sua dimensione sessuale, ma potrebbero addirittura essere maggiormente tutelati proprio con il rimpatrio dell’autore del reato.

Ne consegue che l’esigenza di tutela di legami familiari non caratterizzati da effettività e solidità cede di fronte all’interesse superiore del contrasto di ogni forma di violenza di genere.

Ulteriori puntualizzazioni

Sulla questione il Consiglio di Stato ha avuto occasione di pronunciarsi in numerose occasioni.

È stato, così, affermato che la condanna per determinati reati di uno straniero non appartenente all’Unione Europea ben può giustificare la previsione di un automatismo ostativo non solo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ma anche alla revoca del «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» (cioè, della cosiddetta carta di soggiorno a tempo indeterminato).[3]

Tuttavia, occorre pur sempre che una simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra l’esigenza, da un lato, di tutelare la dignità e la libertà di ogni persona nella sfera sessuale e di regolare i flussi migratori e, dall’altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione, come la tutela di vincoli familiari,[4] validi e meritevoli di tutela.[5]

Nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, «ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari».[6]

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sempre affermato[7] che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza.

In ogni caso, non sempre elementi, quali l’esistenza di vincoli familiari, possono prevalere sulle esigenze di sicurezza a fronte di condotte gravi e riprovevoli, maturate in ambito di violenza domestica, ma foriere di pericolo per l’intera comunità.[8] A detti vincoli la legge attribuisce valore prioritario, ma non assoluto.[9] Ai fini dell’individuazione dell’effettività e della solidità che li devono caratterizzare, così da risultare meritevoli di tutela nonostante la sentenza di condanna per reati ostativi, l’autorità giudicante dovrà accertare la reale coesione familiare e l’esercizio effettivo della funzione genitoriale a beneficio del minore da parte dello straniero richiedente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.[10]

Il reato di violenza sessuale, in ragione dell’allarme sociale ad esso collegato, è qualificato dalla legge automaticamente ostativo al soggiorno nel territorio dello Stato, anche quando è perpetrato nelle forme definite «casi di minore gravità».[11]

Va altresì ricordato[12] che nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione del patteggiamento, per uno dei delitti commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione. Tra i «delitti commessi in ambito familiare» sono da ricomprendere gli «atti persecutori»[13] (stalking) compiuti da un soggetto che è o è stato legato da relazione affettiva alla persona offesa.[14]


[1] Articolo 609 bis del codice penale.

[2] Si fa riferimento all’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

[3] Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 5627 del 14 settembre 2018.

[4] Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 4401 del 20 ottobre 2016.

[5] Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 273 del 23 gennaio 2017.

[6] È quanto ha affermato, con sentenza n. 202 del 18 luglio 2013, la Corte costituzionale, la quale ha stabilito che, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, l’Amministrazione è autorizzata a negare o a revocare il permesso di soggiorno solo dopo un esame attento della situazione familiare dello straniero non solo quando quest’ultimo ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma anche quando il medesimo abbia di fatto legami familiari nel territorio dello Stato.

[7] Tra le tante sentenze, è sufficiente citare la pronuncia del 7 aprile 2009 (ricorso n. 1860/07) nella causa Cherif e altri c. Italia.

[8] Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 1648 del 10 aprile 2017 e n. 1716 del 15 marzo 2019.

[9] Cf. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n.15750 del 12 giugno 2019.

[10] Cf. Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sent. n. 33352 del 17 dicembre 2019.

[11] Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 6174 del 13 settembre 2019.

[12] Ai sensi dell’articolo 18 bis, comma 4 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione.

[13] Articolo 612 bis del codice penale.

[14] Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 4492 del 26 ottobre 2016.

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