Cause di nullità: a che punto la riforma?

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Il Sinodo straordinario sulla famiglia (5-19 ottobre 2014) aveva auspicato un iter più breve per le cause di nullità. L’8 agosto del 2015 papa Francesco, con lettere apostoliche motu proprio, (uno per la Chiesa latina, dal titolo Mitis Iudex) l’altro per le Chiese orientali, dal titolo Mitis et misericors) ha modificato in parte le regole presenti nel Codice per i processi di nullità; le nuove regole sono entrate in vigore l’8 dicembre del 2015.

Alle due lettere apostoliche sono state annesse le Regole procedurali e un Sussidio applicativo, a nome del Tribunale apostolico della Rota romana.

Non è il caso di entrare nel dettaglio delle disposizioni, in quanto la materia esige una conoscenza tecnico-giuridica di elevata competenza. In questa sede è opportuno indicare la sostanza della riforma.

Il fine della riforma era rendere più breve l’iter per le cause di nullità come aveva chiesto il Sinodo straordinario della famiglia e come ha riconosciuto il Sinodo ordinario che, nella dichiarazione finale n. 82 del 24 ottobre 2015, ha approvato con 244 voti favorevoli e solo 16 contrari la riforma: «L’attuazione dei due motu propri costituisce una grande responsabilità per gli ordinari diocesani, chiamati loro stessi a giudicare alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale».

I capisaldi della riforma

Sono quattro i capisaldi della riforma:

  • La centralità del vescovo
  • La sinodalità del servizio pastorale della giustizia
  • Procedure più semplici e agili
  • Gratuità delle procedure

1. Papa Francesco ha molto insistito sulla centralità del vescovo. Nel proemio del motu proprio Mitis Iudex è scritto: «Lo stesso vescovo è giudice –. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica, pertanto, che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente».

2. La sinodalità si esprime nell’unità con gli altri vescovi. La riforma ha ripreso l’antica funzione della metropolìa alla quale ci si rivolge per un eventuale appello della causa. Inoltre, le conferenze episcopali sono chiamate a dare aiuto ai singoli vescovi nell’applicazione della riforma.

3. La semplificazione delle procedure si esplica prima di tutto nell’abolizione della doppia sentenza conforme. Nella procedura precedente era fatto obbligo, in caso di sentenza positiva per la nullità, di appellare al Tribunale competente, stabilito con il motu proprio Qua cura (8 dicembre 1938) che aveva eretto i Tribunali regionali di prima e di seconda istanza per le nullità matrimoniali.

È istituito un nuovo processo chiamato, brevior, che può essere richiesto nei casi manifesti di nullità, con l’intervento persona­le del vescovo al momento della decisione. Questa forma di processo esige che la domanda sia inoltrata da ambedue i co­niugi e con argomenti evidenti, essendo le prove della nul­lità matrimoniale di rapida dimostrazione.

Con la doman­da fatta al vescovo, il processo è istituito dal vicario giudi­ziale o da un istruttore. La decisione finale di dichiarazione della nullità o di rinvio della causa al processo ordinario appartiene al vescovo stesso, il quale – in forza del suo uf­ficio pastorale – è garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina.

Sia il processo ordinario che quello brevior non perdono la natura giudiziale, che significa rispetto delle regole, con il giudice che ha raggiunto la certezza morale sulla base degli atti e delle prove.

4. Infine, è fatta esplicita indicazione della gratuità dei processi. Le conferenze episcopali sono chiamate ad aiutare i vari tribunali a far sì che comunque la giustizia sia garantita: alle parti si può chiedere un obolo per il sostegno delle spese.

La riforma è iniziata….

Sono trascorsi pochi mesi da quando la legge è entrata in vigore. Molte le discussioni tra gli esperti per le interpretazioni sui singoli canoni e disposizioni.

La discussione si è accentrata, prima di tutto, in Italia, per sapere se i Tribunali regionali per le nullità matrimoniali, fossero stati soppressi. Autoritativamente è stato dichiarato che possono continuare a operare, in attesa di una definitiva chiarificazione da parte della CEI. Sono stati attivati alcuni Tribunali diocesani per permettere al vescovo competente per la causa brevior che gli sarà sottoposta.

Sono state presentate e accolte cause con la richiesta del processo breve: la procedura avrà bisogno di una prassi consolidata per fugare ogni dubbio giuridico e di fatto.

La gratuità delle cause è garantita dalle disposizioni vigenti della CEI che a tutt’oggi sostiene la stragrande parte degli oneri, dovute soprattutto ai costi del personale addetto ai Tribuanali in carico alle Conferenze episcopali regionali.[1]

Non abbiamo notizia del servizio giuridico-pastorale per i problemi dei fallimenti dei matrimoni. Vi insistono molto gli artt. 1-5 delle Norme procedurali che accompagnano il motu proprio Mitis Iudex.

Esse dichiarano:

«Art. 1. Il vescovo, in forza del can. 383 § i, è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cf. can. 529 § i) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

Art. 2. L’indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.

Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall’ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall’ordinario del luogo.

La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un Vademecum che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell’indagine.

Art. 4. L’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale ìntroduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità.

Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale».

“Accompagnare”

In conclusione, si può affermare che quanto richiesto dai Sinodi sulla famiglia sulle situazioni matrimoniali difficili è in attuazione. L’“accompagnare”, di cui parla spesso papa Francesco, significa anche esaminare le situazioni di nullità nei matrimoni falliti.

La dottrina sull’indissolubilità del matrimonio non è stata scalfita; né è stata concessa la prassi ammnistrativa, ma è stata confermata quella giudiziale, per non alimentare rischi di lassismo.

La riforma dei processi è una riforma utile, anche se la condizione del consenso delle due parti per il processo brevior a noi sembra eccessivamente restrittiva. Infatti, se una parte è assente e irraggiungibile, perché dev’essere penalizzata la parte che chiede la nullità del proprio matrimonio?


[1] Due pubblicazioni utili sono: L. Sabbarese (presentazione di), Nuove Norme per la dichiarazione di nullità del matrimoni, EDB, Bologna 2016; Aa.Vv., La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco – Una guida per tutti, Àncora Ed., Milano 2016.

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