Abusi: aggiornate le procedure

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tutela dei minori

Il 25 marzo 2023, con Lettera apostolica di papa Francesco, sono state pubblicate le norme procedurali aggiornate per prevenire e contrastare i crimini di abuso sessuale: il motu proprio, riporta lo stesso titolo della precedente Lettera apostolica, Vos estis lux mundi, pubblicata il 7 maggio 2019, terminando così il periodo ad experimentum previsto.

Le nuove norme, pubblicate nell’Osservatore Romano e negli Acta Apostolicae Sedis, andranno in vigore il 30 aprile 2023.[1] La Lettera apostolica aggiornata è suddivisa, come la precedente, in titoli: Titolo I − Disposizioni generali; Titolo II − Disposizioni concernenti i vescovi ed equiparati.

Sono state introdotte novità e precisazioni rispetto alla precedente versione. Seguendo il testo aggiornato, si possono sottolineare alcuni passaggi, presenti nella prima e nella seconda (definitiva versione) della Lettera.

I crimini

Nell’art. 1 (Ambito di applicazione), si dispone che l’applicazione delle segnalazioni per i reati sessuali contro i minori, oltre ai chierici e ai membri di vita consacrata o di società di vita apostolica, riguarda anche i laici moderatori delle associazioni internazionali di fedeli, riconosciute o erette dalla Sede apostolica. Le associazioni internazionale di fedeli riconosciute sono previste dai can. 312-320 del Codice di diritto canonico.[2]

Sono poi definite le tipologie dei crimini e delle vittime. La fattispecie è il delitto contro il VI comandamento per chi si è reso colpevole di aver agito «con violenza, minaccia o abuso di autorità nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali».

Si precisa che fanno parte di questo delitto «l’immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione di immagini pornografiche» (art. 1, §1, a), ***); «il reclutamento o l’induzione di un minore a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate» (art. 1, §1, a), ****).

Le pene contro i crimini sessuali nei confronti di minori sono previste al can. 1398 del Libro VI del Codice, aggiornato il 23 maggio 2021.

Le vittime

È precisato che le vittime riguardano minori, le persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, l’adulto vulnerabile.

Sono specificate le caratteristiche riguardanti i minori (età inferiore ai 18 anni o persona abitualmente con uso imperfetto di ragione), adulto vulnerabile (ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di provazione della libertà personale che, di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa), materiale di pornografia minorile (qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopo di libidine o di lucro) (art. 1, §2, a)-b)-c)).

I destinatari

L’applicazione delle norme di segnalazione riguarda anche «le condotte poste in essere dai soggetti elencati nell’art. 6 del motu proprio e cioè:

a) cardinali, patriarchi, vescovi e legati del romano pontefice;

b) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata, latina o orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi durante munere;

c) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi durante munere;

d) chierici che sono o sono stati alla guida di un’associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare, per i fatti commessi durante munere;

e) coloro che sono o sono stati moderatori supremi di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di monasteri sui iuris, per i fatti commessi durante munere;

f) fedeli laici che sono o sono stati moderatori di Associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi durante munere.

Le persone elencate sono sottoposte a segnalazione ove si riscontrino «condotte poste in essere da soggetti [di cui sopra] consistenti in azioni o omissioni dirette a interferire o a eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali nei confronti soggetti [sopra descritti, per i delitti specificati]» (art 1. §1, b).

Per quanto attiene la ricezione delle segnalazioni, è fatto obbligo di istituire «organismi o uffici accessibili al pubblico» da parte delle diocesi, sia singolarmente o aggregate, competenti a ricevere le segnalazioni e a promuovere iniziative a prevenire e a contrastare i crimini sessuali (art. 2 §1).

Il promotore dell’azione, a seguito di una segnalazione di crimine, è l’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti.

Segnalazioni

Ogni chierico o membro di un istituto di vita consacrata o di società di vita apostolica che abbia fondata notizia di crimine ha l’obbligo di segnalarlo all’Ordinario del luogo o a quanti svolgono funzioni delegate (vicario generale, vicari episcopali, superiori con potestà esecutiva ordinaria) (art. 3 §1).

Tale obbligo è esteso a chiunque, in particolare ai fedeli laici che ricoprono uffici o esercitano ministeri nella Chiesa (art. 3 §2). L’unica eccezione prevista è la conoscenza di fatti da parte del chierico nel ministero in foro interno.[3]

Le segnalazioni debbono contenere elementi circostanziali sui tempi, luoghi, persone coinvolte.

Qualora le persone coinvolte siano vescovi e superiori maggiori, le segnalazioni vanno indirizzate al competente Dicastero direttamente o tramite il rappresentante pontificio.

Tutela di chi presenta la segnalazione

È dichiarato espressamente che, chi segnala un abuso da parte dei destinatari sopra nominati (cardinali, vescovi, legati…), non commette violazione del segreto d’ufficio (art. 4 §1); non sono possibili pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni per quanti abbiano fatto segnalazione (art. 4 §2), né a chi ha affermato di essere stato offeso ed è testimone può essere imposto alcun vincolo di silenzio. (art. 4 §3).

È comunque garantito il diritto della buona fama e della presunzione d’innocenza (art. 13 §7).

Disposizioni concernenti i vescovi o equiparati

Il titolo II delle Norme procedurali riguarda i vescovi ed equiparati (art. 6) e i Dicasteri competenti (art. 7).

La segnalazione di un crimine riguardante un vescovo è trasmessa al metropolita della provincia e al Dicastero competente (art. 8). Se il diretto interessato è il metropolita, l’inoltro è alla Santa Sede.

L’art. 9 è tutto dedicato ai vescovi delle Chiese orientali.

Una procedura particolare è dedicata ai moderatori supremi di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica (art. 10).

Seguono poi le disposizioni sullo svolgimento dell’indagine (art. 13), sul coinvolgimento di persone qualificate (art. 14), sulle misure cautelari (art.16).

L’indagine completata viene inoltrata con un votum al Dicastero competente (art. 18 §2).

È il Dicastero competente che procede ai successivi provvedimenti (art. 19).

Commento

L’aggiornamento della Lettera apostolica Vos estis lux mundi esprime la volontà di definire ogni aspetto della materia riguardante i crimini sessuali contro i minori.

  • L’attenzione è rivolta a fugare ogni dubbio sulla fattispecie del crimine

– Sono previste le varie modalità con le quali l’abusatore può violare il rispetto della persona: non solo atti fisici, ma anche con forme indirette (materiale pedopornografico diffuso per lucro e di libidine, mostrarsi pornograficamente o partecipare a esibizioni reali o simulate).

– Sono definite le figure delle vittime: sono equiparate al minore quanti, pur avendo una età adulta, «abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione». Per comprendere, in linguaggio corrente, si può parlare di persone “semplici” o, in alcuni linguaggi, di “innocenti”, nonostante l’età.

– Altra categoria di vittime può riguardare invalidi (sia fisici sia psichici), oppure soggetti che non possono essere liberi, per mancanza di capacità di intendere e di volere (anche occasionalmente), «comunque di resistere all’offesa». Quest’ultima precisazione riguarda quanti e quante sono in “soggezione” materiale o “spirituale” di fronte all’abusatore, senza più distinzione di sesso e di età.

  • La segnalazione di abusi non risparmia nessuno

– Dai cardinali a quanti sono in contatto con le organizzazioni ecclesiastiche. Sono inseriti anche i moderatori laici di Associazioni internazionali approvate o erette dalla Santa Sede. Le Norme coinvolgono quanti hanno un rapporto significativo con la Chiesa.

– Da non sottovalutare che sono soggetti a segnalazione quanti «interferiscono o eludono le indagini civili, canoniche, amministrative e penali». Con questa dizione si smantella la prassi di quanti, per onore della Chiesa, non hanno provveduto ad attivare le necessarie difese.

  • Costituzione di organismi e uffici capaci di accogliere segnalazioni, ma soprattutto prevenire e contrastare il fenomeno della pedofilia.

– Si affida alle Conferenze episcopali e ai corrispettivi organi della Chiesa di rito orientale l’obbligo della costituzione degli organi di accoglimento degli abusi e della lotta alla pedofilia.

– Non si citano organi specifici per i religiosi e le religiose. All’elenco di applicazione delle Norme si citano (art. 6) coloro che sono stati moderatori supremi di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, monasteri sui iuris.

È evidente che le Norme centralizzano le segnalazioni, con le procedure conseguenti, al vescovo del luogo dove si sono svolti i fatti, il quale riferirà al Congregazione competente, compresa quella dei religiosi.

  • Le segnalazioni che riguardano i vescovi, vanno trasmesse al metropolita e al dicastero competente

– Il coinvolgimento del metropolita fa riferimento ai cann. 435-438 del Codice di diritto canonico, che ha l’obbligo di vigilare e di intervenire presso le diocesi suffraganee. Viene invocato nelle Norme in quanto, trattandosi di procedure giuridiche, è indispensabile definire chi è il soggetto autorizzato a perseguire l’eventuale crimine, prevedendo che lo stesso metropolita possa essere coinvolto.

– Le Chiese cattoliche di rito orientale in Italia sono due, Lungro e Piana degli Albanesi, e fanno riferimento, rispettivamente alla Conferenza episcopale calabrese e siciliana.

  • L’indagine

L’indagine va svolta come ogni processo canonico. Rispetto a quello canonico matrimoniale, può essere accompagnata da personale specialistico, estesa a documenti utili, a testimonianze, sempre assistito da un notaio. Termina con un votum, accompagnato da provvedimenti e misure cautelari da inoltrare alla Congregazione competente.

Addirittura, è prevista la costituzione di un fondo per i costi dell’indagine, a disposizione di chi svolge l’indagine stessa, messo a disposizione della Conferenza episcopale.

  • Tutele per i soggetti coinvolti

– Nei confronti delle vittime, le Norme prevedono: accoglienza, ascolto, accompagnamento, assistenza spirituale, assistenza medica, terapeutica, psicologica.

Non si fa cenno a eventuali risarcimenti civili.

– Nei riguardi dell’inquisito è applicata la presunzione di innocenza. I soggetti coinvolti sono liberati dal segreto, sottraendoli ad eventuali pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni.


[1] Sono stati molti gli interventi sul tema dei crimini contro i minori da parte dell’autorità della Chiesa, soprattutto con l’ampliarsi degli scandali della pedofilia, a cominciare dell’inchiesta del Boston Globe nel 2002 a Boston, che ha coinvolto il card. Law. Da quella data si sono intensificati gli interventi dell’autorità ecclesiastica sul fenomeno criminoso.

Per un dettagliato esame, cf. P. Dal Corso, «L’evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al codice del 1983», in Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa, Glossa, Milano, 2021, pp. 109-152.

[2] Un Decreto generale a loro riguardo è stato pubblicato dal Dicastero per i laici, le famiglie e la vita, il 3 giugno 2021 al quale è stata affidata la competenza. Nel sito ufficiale della Santa Sede è pubblicato un Repertorio (non aggiornato) delle associazioni internazionali riconosciute o erette dalla Santa Sede.

La CEI ha emanato le linee-guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili il 24 giugno 2019. Non ha ritenuto fosse obbligatoria la denuncia di un abuso all’autorità civile (n. 8.2).

È stata pubblicata l’indagine sugli anni 2020-21, esaminando 613 fascicoli da cui sono emersi 89 casi (61 nella fascia d’età 10-18 anni; 6 over 18 adulto vulnerabile; 12 under 10 anni). Il 52,8% ha riguardato casi recenti/attuali; 47% casi del passato. Sono stati rilevati 90 Centri di ascolto sul territorio nazionale. È stata evidenziata la difficoltà del coinvolgimento nella prevenzione e nell’indagine di crimini con le componenti di religiosi e di religiose.

[3] La discussione in diritto canonico tra foro esterno (per comprensione lo si potrebbe chiamare pubblico e dimostrabile) e foro interno (comportamenti personali, anche se con effetti esterni) è complessa. Nel presente caso, trattandosi di materia penale, è evidente che occorrono prove, supportate da luoghi, date, testimonianze, circostanze non verificabili nel solo foro interno, sia esso sacramentale (confessioni) o extra sacramentale.

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