Parrocchia: organi di partecipazione e sinodalità

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L’ecclesiologia di comunione, il cambiamento pastorale, la nuova assunzione di responsabilità laicale in vista di una Chiesa costitutivamente sinodale chiedono anche dall’interno un forte ripensamento dell’impostazione abituale della vita parrocchiale.

Per discernere i segni dei tempi è urgente prendere coscienza che siamo comunità tra gli uomini per sperimentare la fraternità, per cui è necessaria la cooperazione e la corresponsabilità dei laici in parrocchia.

Consigli parrocchiali

Lo scopo del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e del Consiglio d’Affari Economici Parrocchiale (CAEP) è  rispettivamente quello di prestare aiuto nel promuovere l’attività pastorale (cf. can. 536) e di aiutare il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia (cf. can. 537), fermo restando il disposto del can. 532.[1]

Nella Chiesa, grazie al cammino sinodale voluto da papa Francesco, sono molti quelli che si chiedono se il processo in corso sia in grado di portare delle decisioni concrete, tanto da propone un’ipotesi ben precisa: una sorta di “soggetto comunionale deliberante” [2] composto dai fedeli e dal pastore che prendono assieme decisioni per attuare il bene della Chiesa, optando di fatto per il voto deliberativo piuttosto che per quello consultivo attualmente in vigore sia nel sinodo diocesano sia negli organismi di partecipazione parrocchiale.

I laici offrono un particolare contributo di parola profetica al consensus fidelium, essendo dovere «di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l’aiuto dello Spirito Santo, ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo, e saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venir presentata in forma più adatta» (GS 44).

Alla base dei principi della “corresponsabilità” e della “partecipazione” laicale in vista del consensus o consilium richiesti, c’è il c.d. sensus fidei (fidelis o fidelium): «i fedeli possiedono un istinto per la verità del Vangelo, che permette loro di riconoscere la dottrina e la prassi cristiane autentiche e di aderirvi».[3]

È chiaro che, affinché vi sia una partecipazione autentica, al sensus fidei occorre vivere determinate disposizioni: la partecipazione alla vita della Chiesa, l’ascolto della Parola di Dio, l’apertura alla ragione, l’adesione al magistero, il cammino verso la santità con umiltà, libertà e gioia, la ricerca dell’edificazione della Chiesa.[4]

Nello specifico, fermo restando che “consultare” implica l’idea di ricercare un giudizio o un consiglio, così come quella di indagare su determinate questioni, per quanto concerne l’esperienza sinodale nella Chiesa particolare occorre precisare che «dopo il concilio Vaticano II sono stati tuttavia istituzionalizzati diversi strumenti mediante i quali i fedeli possono essere ascoltati e consultati in modo più formale; sono tali i concili particolari, ai quali presbiteri e altri fedeli di Cristo possono essere invitati; i sinodi diocesani, ai quali il vescovo diocesano può ugualmente invitare come membri dei laici; il consiglio pastorale di ciascuna diocesi, che «è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici; e i consigli pastorali nelle parrocchie, ove i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale».[5]

Nell’attuale ordinamento canonico si parla di voto deliberativo per i titolari di potestà legislativa: i vescovi nel Concilio Ecumenico (cf. can. 339 § 1), la Conferenza Episcopale (cf. cann. 454, 455 § 2) e il  concilio particolare (cf. cann. 443 §§1-2 e 444§ 2). Si impone pertanto la questione della funzione consultiva a servizio dell’attività di governo, alla luce di quanto sancito nel can. 127 CIC e nel parallelo can. 934 CCEO, allo scopo di sperimentare «la “recezione” come un processo attraverso il quale, sotto la guida dello Spirito, il popolo di Dio riconosce delle intuizioni o delle idee e le integra nella configurazione e nelle strutture della vita e del culto, accettando una nuova testimonianza resa alla verità e alle forme di espressione che le corrispondono, poiché comprende che sono in accordo con la Tradizione apostolica».[6]

Riguardo alla c.d. “funzione consultiva” emergono non poche difficoltà nella prassi quotidiana, tanto da prendere seriamente in considerazione quale valore attribuire; in merito, ad esempio, a questioni di carattere etico – e non solo – emerge un chiaro conflitto tra magistero e opinione dei fedeli. Prima di pervenire ai risvolti giuridico-canonici a seguito della suddetta implicazione, prendendo in esame la normativa codiciale, occorre sottolineare i principi costituzionali che reggono la “funzione consultiva” nella Chiesa, evidenziando che «la caratura “laica” della funzione consultiva nella Chiesa è segno emblematico della rinunzia ad ogni forma di esercizio non partecipato ed esclusivo della potestà canonica, e quindi garanzia della sua più autentica dimensione ministeriale o di servizio».[7]

Il Codice

Nell’ordinamento giuridico, per la salvaguardia di questo precario equilibrio, il Codice vigente, circa la normativa generale sull’esercizio dei poteri ecclesiastici, per la Chiesa latina nel summenzionato can. 127 CIC, come pure per la Chiesa orientale nel complementare can. 934 CCEO, si evince la duplice differenziazione tra «Superior» (i.e. superiore) e «auctoritas» (i.e. autorità) da una parte, e «consensum» (i.e. consenso) e «consilium» (i.e. parere) dall’altra parte, unitamente all’arricchimento del n. 3 nel summenzionato canone del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990),[8] frutto dell’esegesi sul canone in questione della Chiesa latina.

Questa duplice differenziazione in merito ai primi due termini «denota il persistere di una mentalità troppo indulgente per il ricorso alle metafore personalistiche del potere, e quindi poco propensa a declinarlo in termini di vero servizio»;[9] e, al contempo, in merito ai secondi due termini sottolinea che «il legislatore codiciale ha fatto palese l’intento di non volere enfatizzare la differenza, sia pure esistente, tra assenso e parere, così come fra modo ultimativo e modo consultivo dello svolgersi del potere».[10]

All’interno del potere, dunque, per prevenire la polarizzazione fra libertà e autorità, da un lato, e la sua degenerazione, dall’altro, occorre esercitare la funzione consultiva secondo il paradigma del servizio, cioè il corretto modello di un ministerium atto alla crescita e alla salvezza della comunità ecclesiale e, di conseguenza, dell’umanità intera.[11]

Si è avuto modo di elencare diversi esempi concreti di esercizio sia del consilium che del consensus, delineando il principio del “parere obbligatorio non vincolante”, in base al quale non sussiste «l’obbligo per l’autorità di conformare le proprie determinazioni al parere espressole e, neppure, l’obbligo di provvedere, quand’anche con un difforme contenuto».[12]

Se si volesse definire l’originale caratteristica della modalità consultiva tipicamente canonica, si può affermare che consiste nel «dare corpo e autonoma rilevanza giuridica a interessi che, pur radicati in un singolo o in una parte, tendono ad iscriversi in una dinamica comunitaria; a interessi che, in termini sostanzialmente omologhi, sono individuati come interessi non (ancora) ultimamente o definitivamente pubblici, ma neppure (più) esclusivamente privati, o, se si preferisce, come interessi diffusi di indubbia rilevanza generale».[13]

La componente consultiva ecclesiale è «figura di una sintesi comunitaria in itinere o in progress, in ogni caso interlocutoria; unità procedurale o dinamica, tuttora in via e non definitiva, né apicalmente ricapitolativa, ma non per questo pubblicamente trascurabile o poco rilevante».[14]

Tra consenso e parere

In merito alle varie forme di cooperazione, viene a delinearsi così un discrimine tra il consenso e il parere, cioè tra quelle che realizzano una partecipazione sinodale e quelle che attuano un consulto, da non confondere con le fattispecie della funzione giudiziaria, come, ad esempio, nel caso di perizie o di consulenze tecniche (cf. can 1574 ss.): «il primo è un’unità o una sintesi compiuta, anche se di parte; il secondo è parte di unità o di una sintesi procedurale, in via di svolgimento».[15]

La natura stessa della consultazione necessita di un’iniziativa dell’autorità e un suo intervento una volta avvenuto il pronunciamento, fermo restando comunque che l’autorità ecclesiastica può, in qualche modo, supplire a questa funzione, purché in un tempo determinato e circoscritto, finalizzato alla formazione e informazione, purché non s’intenda sottrarsi radicalmente secondo un’erronea concezione di pretesa capacità di “autocontrollo”, a discapito del confronto e della verifica comunitarie.

È proprio nell’esercizio della funzione consultiva, a ben guardare, che si diventa sempre più «capaci di far confluire le elaborazioni e le esperienze maturate nei vari coetus consultivi appartenenti ai diversi livelli o ai vari ambiti settoriali o categoriali, in una o più sedi regionali e, da ultimo, centrali di confronto e di dialogo, rappresentative di tutte le componenti ecclesiali».[16]

In conclusione, alla luce della suddetta riflessione e in base all’ermeneutica della continuità, il parere del CPP e del CAEP deve rimanere di tipo consultivo, perché il consenso ecclesiale si costruisce attraverso una tensione comunionale e deve tendere a realizzare il discernimento comunitario. Il voto consultivo indica pertanto che la responsabilità della decisione appartiene al parroco, ma dopo aver ascoltato e valutato il consilium degli aventi diritto, aspetto che si comprende solo alla luce della corresponsabilità: la caratteristica consultiva, che è presente nella Chiesa, deve avere tutta l’ampiezza della comunione ecclesiale, affinché siano assicurati sia il servizio dell’unità nella fede e nell’amore da parte dei pastori, sia la partecipazione attiva di tutti i battezzati.[17]

  • L’autore è sacerdote della diocesi di San Marco Argentano-Scalea, dove è vicario parrocchiale nella parrocchia “San Pietro Apostolo” in Roggiano Gravina e svolge il servizio di notaio presso la curia vescovile.

[1] Can. 532: Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.

[2] Cf. Il futuro della sinodalità in un libro di Coccopalmerio su Vatican News del 20.5.2022, fruibile al link: https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-05/coccopalmerio-sinodo-libro-lev.html.

[3] Commissione Teologica Internazionale, «Il sensus fidei nella vita della Chiesa», presentato su “L’Osservatore romano” in data 20 e 21 giugno 2014, n. 2, disponibile sul sito vatican.va al link: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_it.html.

[4] Ivi, nn. 88-105.

[5] Ivi, n. 125.

[6] Ivi, n. 78.

[7] Cf. S. Berlingò, «”Consensum”, “consilium” e l’esercizio della potestà ecclesiastica», in Ius canonicum, vol. XXXIV (1998) num. 75, 94.

[8] Can. 934 CCEO: «§1 – Se è determinato dal diritto che, per porre un atto giuridico, l’autorità ha bisogno del consenso oppure del parere di un gruppo di persone, il gruppo deve essere convocato a norma del can. 948, a meno che non sia prescritto diversamente dal diritto particolare per i casi stabiliti dallo stesso diritto nei quali si tratta solo di chiedere un parere; ma affinché l’atto giuridico abbia valore, si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di coloro che sono presenti, oppure che si chieda il parere di tutti, fermo restando il § 2, n. 3.  § 2 – Se è stabilito dal diritto che per porre un atto giuridico l’autorità necessita del consenso oppure del parere di alcune persone, come singole: 1. se si esige il consenso, è invalido l’atto giuridico dell’autorità che non richiede il consenso di quelle persone oppure che agisce contro il loro voto o il voto di qualcuno; 2. se si esige il parere, è invalido l’atto giuridico dell’autorità che non consulta le stesse persone; 3 ° l’autorità, quantunque non sia obbligata ad accedere al loro parere, anche se concorde, tuttavia senza una ragione prevalente da valutare col proprio giudizio, non si discosti dal loro parere specialmente se concorde.. § 3 – Quelli ai quali è richiesto il consenso o il parere, l’autorità che necessita del consenso o del parere deve fornire le necessarie informazioni e tutelare in ogni modo la loro libera manifestazione del pensiero. § 4 – Tutti quelli, il cui consenso o parere sono tenuti all’obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e inoltre di osservare il segreto; questo obbligo può anche essere fatto valere dall’autorità». Cf. P.V. Pinto, Commento ai cann.909-935, in P.V. Pinto (ed.), Corpus Iuris Canonici II – Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Roma 2001, 800-801.

[9] S. Berlingò, «“Consensum”, “consilium” e l’esercizio della potestà ecclesiastica», 99.

[10] S. Berlingò, «“Consensum”, “consilium” e l’esercizio della potestà ecclesiastica», 100.

[11] Cf. ivi, 118.

[12] Ivi, 102-103.

[13] Ivi, 109.

[14] Ivi, 110.

[15] S. Berlingò, «“Consensum”, “consilium” e l’esercizio della potestà ecclesiastica», 111.

[16] Ivi, 117.

[17] Giovanni Paolo II, Sinodo dei vescovi sul laicato del 1987, Vocazione e missione dei laici, proposizione n. 10.

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