Quelli che il referendum…

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L’avvicinamento al referendum “costituzionale” di ottobre è paragonabile ad un concorso ippico: cavalli e cavalieri debbono superare una serie di ostacoli e vince chi compie un “percorso netto”, cioè senza errori nel minor tempo.

Il primo ostacolo non è il più difficile ma è importante perché è il… collaudo del cavallo. Se questo “scarta”, cioè rifiuta di saltare, la gara è compromessa.

Qual è stavolta il primo ostacolo sulla pista referendaria? Non certo la forza degli argomenti o la potenza degli schieramenti ma un’escogitazione giuridica che il buon senso rifiuta ma che l’autorevolezza dei proponenti induce a prendere sul serio. È stata infatti posta la questione se ad ottobre ci si debba esprimere su un solo quesito (prendere o lasciare) sull’intero pacchetto delle riforme oppure se si possa (i proponenti dicono: si debba) procedere allo “spacchettamento” della domanda referendaria in base ai capitoli “riformati” dal parlamento. Ogni capitolo una domanda. Esempio: volete voi che il Senato sia espresso dalle regioni o direttamente dal corpo elettorale? Oppure: volete che il CNEL sia soppresso o no? E così via… saltando.

L’ombra del plebiscito

Il fatto notevole è che sulla proposta, che sembra derivare da una matrice radicale, è calato il macigno dell’autorevolezza veicolata dai nomi di illustri costituzionalisti alcuni dei quali molto presenti nel mondo della comunicazione. Se si vota per parti separate – questo è l’assunto – il cittadino ha maggiori possibilità di esprimersi sul “merito” delle modifiche alla Carta, ciò che non potrebbe fare se chiamato ad un voto di blocco che equivarrebbe, nel caso, ad una sorta di plebiscito.

Bisogna aggiungere che un contributo non irrilevante all’elaborazione della posizione descritta lo ha dato il presidente del consiglio offrendo – per così dire – il petto al piombo avversario con la promessa di lasciare la politica in caso di sconfitta, così alterando l’oggetto del contendere.

È strano però che, per contrastare tale tentativo, si faccia ricorso non già ad una reazione uguale e contraria, con l’organizzazione di un imponente fronte del “no”, ma si adombri l’eventualità che il risultato possa ottenersi aumentando il numero dei quesiti.

Sul contenuto della proposta è intervenuto con un lodevole esercizio di ragionevolezza un costituzionalista di diversa scuola, il prof. Stefano Ceccanti. Il quale ha fatto notare che, procedendo per parti separate, con voti distinti, si potrebbe giungere a conclusioni paradossali e anche contraddittorie, per cui approvare pezzi di riforma e respingerne altri equivarrebbe a disarticolare il sistema.

La “doppia conforme”

A parte le osservazioni puntuali che certificano l’inconsistenza pratica della proposta, ve ne sono altre che la intercettano proprio sul terreno giuridico-istituzionale.

È vero che l’art. 138 della Costituzione immagina che le modifiche alla Carta debbano avere un carattere puntuale, escludendo revisioni a largo raggio. Ma nella storia della Repubblica non sono mancati tentativi di revisioni di più ampio respiro, la più importante delle quali, voluta da un Governo Berlusconi, non superò la prova referendaria, naturalmente con quesito unico.

È del resto la stessa Costituzione a spingere in tale direzione quando stabilisce una particolare procedura per le leggi di revisione. Se ogni camera deve deliberare sul testo due volte, con un intervallo di tre mesi, non può essere un’opzione casuale. I costituenti dissero che bisognava rendere il percorso di revisione più difficile di quello legislativo normale.

Ma la procedura rafforzata ha anche un altro scopo: essendo previsto, nei casi stabiliti, il ricorso al referendum confermativo, la doppia delibera conforme dei due rami del parlamento ha lo scopo di meglio definire ciò che, se non ottiene la maggioranza dei due terzi, va sottoposto alla verifica popolare.

 Detto in termini adattati all’odierna circostanza, il quesito referendario sulla riforma è determinato dalle deliberazioni finali delle due camere. E la riprova formale di ciò sta nel fatto che, in occasione della seconda deliberazione, il testo su cui si decide è quello varato in prima istanza: non si vota articolo per articolo e non sono consentiti emendamenti. Tanto è scritto nei regolamenti parlamentari ed è stato rigorosamente applicato anche nell’ultima occasione.

Si vota sulla sintesi parlamentare

Se la lettera e lo spirito delle norme rendono inservibile l’ipotesi dello spacchettamento del quesito che – come si è visto – è stato in sostanza già confezionato dal Parlamento, la circostanza si presta a qualche ulteriore considerazione.

Soprattutto, va chiarito che la prova referendaria non può essere intesa come la prosecuzione con altri mezzi della battaglia degli emendamenti. Vale sicuramente per le leggi costituzionali, e dovrebbe valere anche – a giudizio di chi scrive – per le leggi ordinarie per le quali troppe volte è stato accettato il “ritaglio” delle norme con esiti di devastante incomprensibilità.

Di più: va ricondotto a normalità democratica il tracciato referendario, da considerare come una delle risorse messe a disposizione del “sovrano” perché manifesti compiutamente la sua volontà, senza sovraccarichi che ne distorcano il significato. Vale in ogni direzione e senza ambiguità.

Vuol dire che il “merito” del referendum è chiaro nel senso che è definito dalle delibere parlamentari e rappresenta la sintesi alla quale il parlamento è pervenuto nel rispetto delle procedure stabilite.

Su quella sintesi ora si vota liberamente con un “sì” o con un “no”. Se passa il “sì”, ci sarà da mettere in prova una difficile riforma; se passa il “no”, nessuno obbliga il governo a dimettersi se non di propria volontà e con la certezza che un nuovo governo sarà formato. E che il paese, se il cavallo “scarta”, non rimane senza Costituzione. Resta quella che c’è, con tutta la fatica del farla funzionare.

Ma non è la catastrofe: è la fisiologia della democrazia.

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Un commento

  1. stefano ceccanti 2 maggio 2016

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