Il ministero nella Chiesa: problematica

di:

Ghislain Lafont

Convinto dell’urgenza di offrire una chiarificazione della teologia eucaristica, Ghislain Lafont affronta le questioni della “teologia del ministero” per poter elaborare una teoria della “partecipazione attiva” pienamente convincente. Così la messa in chiaro di due “modelli” di teologia dell’autorità ministeriale, che percorrono giustapposti lo stesso testo conciliare, mostra l’esigenza di superarne la giustapposizione e permette di suggerire un principio nuovo di unificazione, uscendo dal modello scolastico e tridentino di giustificazione della autorità nella Chiesa. (Gli altri interventi: Perché una “nuova” teologia eucaristica?; Un’eucaristia in paradiso?; Sacrificio simbolico; Verso il sacrificio eucaristico; Eucaristia, essenzialmente una lode; Costruzione della teologia eucaristica classica; Il primato della pratica; La comunità liturgica).

Dalle proposte precedenti della nostra ricerca risulta che un problema centrale per la teologia, tanto per l’eucaristia quanto per la Chiesa in se stessa e in rapporto al mondo, è quello della articolazione tra due visioni: quella del primato della considerazione globale della Chiesa proposta al Vaticano II – soprattutto in LG 1 e 2 – e quella di una prospettiva anzitutto gerarchica, ossia che parte dal papa per “discendere” fino ai laici, visione familiare al cattolicesimo dal Medioevo in poi. Negli stessi testi del Concilio si ritrovano entrambi gli orientamenti, come aveva visto bene fin dalla fine del Concilio un teologo lucido come Antonio Acerbi. Questa giustapposizione mi sembra debba considerare due fatti: anzitutto nel breve periodo del Concilio non si poteva pretendere di discernere il problema della conciliazione delle diverse prospettive; in seguito, ancora durante il Concilio, le due visioni hanno avuto i loro protagonisti convinti, anche accaniti, e perciò le commissioni hanno redatto e emendato i testi in modo tale che ciascuno vi trovasse il proprio riscontro e che si potessero votare quasi all’unanimità. Un esempio di questo “ecumenismo interno” si trova nel titolo del capitolo III di LG: “La costituzione gerarchica della Chiesa”, espressione di stile giuridico o, se si vuole, “politico”, che viene dopo due capitoli dove si propone una visione della Chiesa fondata su rappresentazioni anzitutto simboliche, iconiche, si direbbe “olistiche”.

Dopo il Concilio, questa dualità di ispirazione non è scomparsa; forse non lo può mai in modo totale. Poiché, d’altra parte, la Chiesa deve vivere, essa tenta costantemente di costruire fragili equilibri che permettano a tutti di vivere relativamente in pace: un segno evidente delle nostre debolezze in Chiesa è oggi la dualità dei riti eucaristici, l’ordinario e lo straordinario, che suppongono delle visioni e delle pratiche diverse della “partecipazione attiva”. Non potendo unire, si giustappone. Ho notato, lungo le pagine di questo studio, il ripetersi della domanda: “chi fa che cosa?”. Chi celebra l’eucaristia? Principalmente il prete al quale si associano i fedeli, oppure la comunità radunata, ciascuno al suo posto (nel suo “ordo”, per riprendere il termine greco: taxis) dove il prete gioca il proprio ruolo, che non è né fondatore né esclusivo? Come ho detto, ciò vale anche per l’altro munus: chi evangelizza e come? In ciò che segue cercherò (dopo molti teologi prima di me, e tenendo conto delle proposte che ho potuto fare in scritti precedenti) di chiarire ciò che potrei chiamare “l’aspetto ministeriale della comunità ecclesiale”, di cui tratta il capitolo III di Lumen gentium e che considero come un servizio benefico e necessario ad essa.

Rileggiamo LG 21, che tratta del ministero episcopale. Dopo aver messo in rilievo la sua dipendenza rispetto al Cristo, sommo sacerdote (termine liturgico), il testo ne descrive non senza una certa enfasi le azioni: predicazione della Parola, celebrazione dei sacramenti e governo della comunità nel suo cammino verso il Regno. Nel vocabolario che ho utilizzato all’inizio di questo articolo, è affidata al vescovo la direzione della comunità evangelica. Ciò vuol dire che, nella sua azione, il vescovo agisce, mediante la grazia del proprio stato, in nome di Gesù in persona Christi, cosa che suppone un costante discernimento spirituale, affinché la comunità evangelica sia per tutti gli uomini segno del Regno e perché trovi il giusto rapporto con la comunità politica. Si può notare (ma ciò non è detto qui) che questo discernimento suppone necessariamente la conoscenza e il riconoscimento di altre persone e gruppi della comunità ecclesiale: è questa infatti ad essere sacramento di salvezza per gli uomini, ciascuno secondo il proprio dono. Quanto ai preti, essi sono associati al vescovo in questa responsabilità e in questa missione; hanno parte al medesimo carisma di servizio alla comunità evangelica.

Ma in che modo questo ministero è affidato ai vescovi e ai preti? Il testo risponde: «La Tradizione, che si esprime soprattutto mediante i riti liturgici e gli usi della Chiesa, tanto orientale quanto occidentale, mostra con evidenza che, con l’imposizione delle mani e le parole della consacrazione (episcopale), la grazia dello Spirito Santo è donata e il carattere sacro è impresso». Se noi prendiamo queste parole secondo il loro senso immediato, il sacramento dell’ordine dona la grazia che permette il santo compimento di questo ministero di direzione, mentre il carattere sacro marca l’appartenenza di colui che lo riceve al collegio dei vescovi (e per i preti al presbiterio di una chiesa particolare) e lo qualifica per tutte le azioni tipiche di questo ministero, che prima abbiamo descritto. In altri termini, il sacramento dell’ordine conferisce al cristiano che lo riceve un’autorità che si può definire “politica”: in questa piccola Città di Dio che è una Chiesa, egli dirige e anima, attraverso delle funzioni, potremmo definirle dei “dipartimenti” di azione, differenziati e convergenti. Tra di essi, vi è la funzione sacramentale che struttura la comunità evangelica in assemblea liturgica.

Ora, parlando in questo modo del vescovo e della sua missione in una comunità, il Concilio Vaticano II ha operato una trasformazione importante della teologia affermata dalla Scolastica medievale e dal Concilio di Trento. Il Vaticano II ha un concetto unificato di autorità episcopale e parla del prete nella stessa prospettiva: “…il vescovo, assistito dai suoi preti”: anche per il prete, a sostegno del vescovo, l’autorità è globale e riguarda l’insieme del ministero di “sorveglianza” (episcopé). La teologia precedente, invece, prima di parlare del vescovo, si interessava al prete e stabiliva in lui una separazione tra ciò che gli derivava dal sacramento, ossia il potere liturgico, e ciò che gli derivava per delega dal vescovo o dal papa, ossia il potere sulla comunità. Il carattere (di cui ho parlato sopra) lo qualificava soltanto per le azioni rituali, ossia quelle in cui tanto il significato quanto l’efficacia sfuggono al controllo dell’uomo: egli le esercita solo rispettando un programma del quale può essere soltanto strumento.

La competenza pastorale, che deriva dal personale discernimento evangelico, non era considerata di origine sacramentale né era collegata al carattere: la si vedeva discendere dall’alto, per mezzo di determinazioni giuridiche che si strutturano in gradi. Questa origine, più o meno immediatamente divina, conferisce alla parola di colui che la detiene, non una autorità rituale, ma una garanzia di verità: “magistero” e “giurisdizione” sono termini che qualificano la parola del vescovo, e, sopra di lui, del papa, o, sotto di lui, del prete. Non c’è più sacralità ma potere, non più validità per fedeltà al programma rituale, ma esercizio prudente della autorità. Prendiamo dei termini coloriti: il titolare della più alta funzione è sommo sacerdote (per sacramento) e imperatore (per elezione divina), cosa che si declina con sfumature diverse presso diversi gradi gerarchici.

Si pone allora la questione (che il Concilio, se non erro, non ha né posta né risolta) di sapere se questa unificazione dell’origine delle funzioni e delle missioni del vescovo nel sacramento implichi o meno un cambiamento della fisionomia generale del ministero cristiano. E, dato che sembra difficile negare che qualcosa sia cambiato, ci si chiede se si possa dire in che cosa consista il cambiamento. In altri termini, questa autorità pastorale globale conferita dal sacramento dell’ordine, inclina in direzione rituale o piuttosto in direzione della autorità? Si estende a tutte e parole del vescovo il carattere sacro della ritualità liturgica oppure si riconducono le parole liturgiche alla sola condizione di parole d’autorità, senza efficacia specifica? Riprendo le parole utilizzate prima: il vescovo sarà più un pontefice o più un re? Oppure: categorie di questo genere sono ormai obsolete e allora che cosa dobbiamo proporre per definire il ministero cristiano?

Spero di aver posto bene tale questione. Cercherò di indicare delle vie per una soluzione che muova dalla questione rituale: 1. proponendo una critica misurata alla teologia del carattere sacramentale come potere di effettuare efficacemente i sacramenti o di riceverli; 2. analizzando più da vicino la questione dell’uso delle parole sacramentali nella amministrazione dei sacramenti; 3. Definendo possibilmente con maggior precisione il ruolo del prete (o del vescovo) nella liturgia: e qui avrà luogo un capovolgimento corrispondente a ciò che credo derivi dagli orientamenti riformatori del Vaticano II; 4. Di qui sarà possibile proporre una soluzione più equilibrata al tema che ci accompagna fin dall’inizio: la “partecipazione attiva”.

Pubblicato il 5 maggio 2018 nel blog: Come se non.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Questo sito fa uso di cookies tecnici ed analitici, non di profilazione. Clicca per leggere l'informativa completa.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici ed analitici con mascheratura dell'indirizzo IP del navigatore. L'utilizzo dei cookie è funzionale al fine di permettere i funzionamenti e fonire migliore esperienza di navigazione all'utente, garantendone la privacy. Non sono predisposti sul presente sito cookies di profilazione, nè di prima, né di terza parte. In ottemperanza del Regolamento Europeo 679/2016, altrimenti General Data Protection Regulation (GDPR), nonché delle disposizioni previste dal d. lgs. 196/2003 novellato dal d.lgs 101/2018, altrimenti "Codice privacy", con specifico riferimento all'articolo 122 del medesimo, citando poi il provvedimento dell'authority di garanzia, altrimenti autorità "Garante per la protezione dei dati personali", la quale con il pronunciamento "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 [9677876]" , specifica ulteriormente le modalità, i diritti degli interessati, i doveri dei titolari del trattamento e le best practice in materia, cliccando su "Accetto", in modo del tutto libero e consapevole, si perviene a conoscenza del fatto che su questo sito web è fatto utilizzo di cookie tecnici, strettamente necessari al funzionamento tecnico del sito, e di i cookie analytics, con mascharatura dell'indirizzo IP. Vedasi il succitato provvedimento al 7.2. I cookies hanno, come previsto per legge, una durata di permanenza sui dispositivi dei navigatori di 6 mesi, terminati i quali verrà reiterata segnalazione di utilizzo e richiesta di accettazione. Non sono previsti cookie wall, accettazioni con scrolling o altre modalità considerabili non corrette e non trasparenti.

Ho preso visione ed accetto