Orfani per crimini domestici

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orfani per crimini domestici

Con 165 voti favorevoli (5 contrari e 1 astenuto) il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato, nella seduta del 21 dicembre 2017, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 1° marzo 2017,[1] recante alcune importanti disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici.

«Una bella notizia e un atto di civiltà l’approvazione della legge per gli orfani di femminicidio», ha twittato la presidente della Camera, Laura Boldrini: «Grazie ad essa, aumentano le tutele e i diritti di tanti minori vittime due volte della violenza travestita da amore».

Per l’entrata in vigore la legge,[2] costituita da 13 articoli che prevedono forme di tutela in ambito giuridico e in ambito assistenziale e sanitario, non ha che da essere, ora, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Essa nasce dall’esigenza di garantire maggiore tutela ai figli orfani per crimini domestici, introducendo rilevanti modifiche ad alcuni articoli dei codici civile, penale e di procedura penale in materia di relazioni familiari e di comminazione delle pene.

La casistica dimostra che, al dramma della violenza e della perdita del genitore, per i figli si aggiungono innumerevoli difficoltà di ordine pratico ed economico, che la legge intende attenuare, intervenendo in vari campi e settori del diritto. Uno degli scopi è anche quello di ridurre gli oneri che incombono sulla parte civile e accelerare i tempi del risarcimento dei danni.

Campo di applicazione della legge

Il campo d’applicazione delle nuove tutele viene ricondotto ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso:

  • dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
  • dalla parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata;
  • da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.
Gratuito patrocinio, sequestro conservativo e provvisionale

Gli orfani per crimini domestici possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito.[3] Il patrocinio gratuito copre non solo il procedimento penale, ma anche tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.

A tutela del risarcimento del danno a favore dei figli della vittima, il Pubblico ministero che procede per omicidio ha l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo[4] dei beni dell’indagato.

Quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale[5] in loro favore, in misura non inferiore al 50% del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile. Nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

Circostanze aggravanti dell’omicidio

La legge modifica il codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all’art. 577 c.p.

Rispetto alla norma vigente, che punisce l’uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni,[6] la legge aumenta la pena e ne estende il campo d’applicazione. Modificando l’art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell’ergastolo se vittima del reato di omicidio è:

  • il coniuge, anche legalmente separato;
  • la parte dell’unione civile;
  • la persona legata all’omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Vi è, dunque, non solo un aumento della pena per l’uxoricidio, ma una sua applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l’ergastolo in caso di attualità del legame personale.

Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l’omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Indegnità a succedere

La legge interviene sull’istituto dell’indegnità a succedere. In particolare, è sospesa la chiamata all’eredità dell’indagato per il delitto, anche tentato, di uxoricidio, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. È prevista la nomina di un curatore dell’eredità giacente. In caso di condanna il responsabile è escluso dalla successione.

L’istituto dell’indegnità a succedere si applica anche in caso di patteggiamento della pena e ricomprende i soggetti indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Ai fini della sospensione dalla successione, il Pubblico ministero – compatibilmente con le esigenze di segretezza investigativa – deve comunicare alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato. È attribuito alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l’indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un’azione civile per ottenere lo stesso risultato.

Quota di riserva nelle assunzioni

Ai fini dell’avviamento al lavoro, a favore dei figli orfani per crimini domestici è estesa la quota di riserva nelle assunzioni prevista a favore delle categorie cosiddette «protette» (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati).

La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Pensione di reversibilità

Una legge del 2011 ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza.

Analogamente a quanto previsto per l’indegnità a succedere, la nuova legge prevede la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato per uxoricidio, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno e al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto.

La disposizione riconosce poi ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, per il periodo della sospensione, senza obbligo di restituzione, la pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore.

Per attuare le disposizioni alla sospensione del diritto alla pensione di reversibilità e al subentro dei figli, la legge prevede un obbligo di comunicazione del Pubblico ministero all’Istituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per omicidio commesso contro il coniuge (anche separato o divorziato) o contro l’altra parte (o ex parte) dell’unione civile dovrà essere comunicata senza ritardo dal Pubblico ministero all’ente pensionistico.

Nel caso di sentenza di condanna per uxoricidio il giudice condanna al pagamento in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità.

Affidamento dei minori orfani per crimini domestici

Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a seguito di crimine domestico, il tribunale deve provvedere all’affidamento privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado.

Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale deve cercare di assicurare la continuità affettiva tra gli stessi. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali sono tenuti ad assicurare a tali minori un adeguato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attività lavorativa.

Altre tutele

Sono previste, in attuazione di una Direttiva del parlamento europeo del 2012, norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani, imponendo allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni, l’adozione e la promozione di determinate misure (promozione e sviluppo di presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, valorizzazione delle organizzazioni di volontariato che operano a favore degli orfani per crimini domestici, predisposizione a loro favore di misure di sostegno allo studio e all’avviamento al lavoro ecc.).

Agli orfani è riconosciuta un’assistenza medico-psicologica gratuita di tipo medico-psicologico a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il periodo occorrente al pieno recupero dell’equilibrio psicologico, con relativa esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica.

Il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici», opera anche per la copertura degli interventi in favore degli orfani per crimini domestici. Per far fronte alle ulteriori competenze, è stanziato in favore del Fondo un contributo statale da corrispondersi a partire dal 2017 con cadenza annuale pari a 2.000.000 euro. Di tale somma almeno il 70% è destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la restante parte è destinata ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica decade per gli autori di delitti di violenza domestica.

Agli orfani è riconosciuta la facoltà di richiedere – con una procedura più rapida di quella ordinaria – la modificazione del proprio cognome, nel caso in cui questo coincida con quello del genitore condannato in via definitiva.


[1] Cf. SettimanaNews n. 9/2017 (dal 27 febbraio al 5 marzo).
[2]  Il cui titolo è “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.
[3] L’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.p.r. 30 maggio 2002 n. 116), per l’ammissione al gratuito patrocinio richiede un reddito imponibile IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 euro.
[4] L’istituto del sequestro conservativo risponde alla finalità di garantire l’adempimento di obbligazioni civili connesse al reato e allo stesso procedimento penale. Esso è preordinato ad evitare la sottrazione o dispersione di garanzie reali (beni mobili e immobili) e quindi ad assicurare il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e obbligazioni civili nascenti da reato.
[5] La provvisionale è una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno.
[6] La pena base per l’omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione.

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