Schiavitù e servitù: infamia più che mai attuale

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In genere si pensa che tutti sappiano che cos’è la schiavitù. Orribile e disumana, la si è studiata nei libri di storia e la si è vista in tanti film e documentari. La si ritiene un fenomeno del passato, ormai superato. Ma quest’ultima affermazione è falsa.

La schiavitù non è una mostruosità del passato di cui ci siamo definitivamente liberati: è un male tuttora presente in tutto il mondo. Non esiste più quale istituto giuridico ma, di fatto, ha assunto altre forme, più subdole e più perverse, che ne riproducono le logiche e le dinamiche.

Prospera in tutti i continenti, anche se gli schiavi e le schiave del XXI secolo non portano più manette ai polsi o ceppi alle caviglie. Manette e ceppi prendono oggi la forma di ricatti, truffe, inganni, minacce, violenze, coercizioni, privazioni materiali, vessazioni, abuso di autorità, approfittamento di situazioni di vulnerabilità o di necessità, accattonaggio, prestazioni lavorative in condizioni disumane, manipolazioni e condizionamenti psicologici, assoggettamento a pratiche pseudoreligiose finalizzate a soggiogare la volontà delle vittime… Tanto che, nel mondo contemporaneo, ci sono più schiavi di quanti non ve ne siano mai stati in passato, anche se rappresentano una percentuale inferiore della popolazione.

Schiavitù moderne

A dispetto dell’ipocrisia perbenista di una società modellata sull’apparenza e sempre pronta a fingere di non vedere, si deve prendere atto che la schiavitù esiste e prospera anche nel nostro Paese.

Hanno nomi, volti e storie gli schiavi e le schiave della post-modernità. Sono giovani donne che si chiamano Elisabeth, Florencia e Li: sono costrette a prostituirsi sulle strade, nei locali notturni, negli appartamenti o nei centri massaggi delle nostre città.

Sono uomini che si chiamano Vincent, Modou e Juan: privati di diritti fondamentali, per pochi euro lavorano nei campi o in fatiscenti capannoni trasformati di notte in dormitori.

Sono bambini e bambine che si chiamano Tom, Glory e Shaila: vittime del turismo sessuale o dell’accattonaggio.

Sono madri e spose che si chiamano Rudina, Oxana e Olga: per mantenere la famiglia lasciata nei Paesi di provenienza, accettano di svolgere lavori domestici e di cura in condizioni di indegno sfruttamento.

L’articolo 600 del codice penale

Proprio perché la schiavitù non può essere considerata alla stregua di un’orribile reliquia del passato, il legislatore italiano, anche per conformarsi alle norme di diritto internazionale ed europeo, ha avvertito la necessità, a partire dal 2003, di riformulare il reato di “riduzione in schiavitù” di cui all’articolo 600 del codice penale del 1930. Lo ha fatto soprattutto per migliorare il quadro culturale e sociale venutosi a creare negli ultimi decenni in conseguenza della massiccia e drammatica introduzione nel nostro Paese di masse di persone trattate alla stregua di “oggetti” e provenienti per lo più da situazioni sociali caratterizzate da miseria, ingiustizie, diseguaglianze, conflitti, violenze, persecuzioni e discriminazioni.

La norma, collocata nella vigente formulazione nell’ambito dei «delitti contro la libertà individuale», ove viene tutelata l’autodeterminazione e l’affermazione della personalità individuale, prevede e punisce il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù e il reato di riduzione e mantenimento in servitù.

Il reato configura un delitto a fattispecie multipla, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario (schiavitù) o di chi riduce e mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (servitù).

Della distinzione tra “schiavitù” e “servitù” non vi è menzione alcuna nel corpo della norma, bensì solo nella relativa rubrica (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Non vi è dubbio, tuttavia, che la struttura della norma si fondi su sue distinte previsioni comportamentali: esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà e riduzione/mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa.

Le indagini sui due delitti sono affidati alla Direzione Distrettuale Antimafia e l’organo giudicante è il tribunale in composizione collegiale.

Riduzione e mantenimento in schiavitù

Integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù l’esercizio su una persona di poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà (jus utendi et abutendi) o ad alcuni di essi. Con questa tipizzazione del delitto si ha la “canonizzazione” della definizione di schiavitù contenuta nella Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 sull’abolizione della schiavitù e rinnovata nella Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 sull’abolizione della schiavitù e della tratta degli schiavi e sulle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù.

La condotta punibile comprende sia la riduzione in schiavitù, ossia nello stato di oggetto di proprietà di un soggetto di stato libero, sia il mantenimento in schiavitù di un soggetto che si trovi già in tale stato di oggetto. L’elemento soggettivo del reato è da individuare nella coscienza e volontà di ridurre la vittima a res, oggetto di diritti patrimoniali, e nella consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona considerata come cosa atta a rendere utilità e servigi, ad essere prestata, ceduta o venduta. La vittima è ridotta in una situazione esistenziale da non essere in grado di esercitare le libertà proprie di ogni individuo. Integra ovviamente il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù la vendita ad altri di un essere umano, atteso che, in tal modo, viene esercitato sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà.

Riduzione e mantenimento in servitù

Commette, invece, il delitto di riduzione o mantenimento in servitù chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Lo stato di soggezione continuativa va rapportato all’intensità dell’offesa arrecata all’altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia dell’autore del reato.

Schiavitù e servitù: il fine è lo sfruttamento

Anche se l’elemento dell’imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima è, sotto il profilo testuale, richiesto esplicitamente solo per il reato di riduzione o mantenimento in servitù, va affermato che la reificazione di un soggetto, integrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, ne comporta in sé e per sé lo sfruttamento che può assumere le forme più diverse.

Il concetto di sfruttamento, infatti, è insito nello status di schiavo o di servo, indicativo di un rapporto interpersonale in cui uno dei due soggetti non ha né diritti né tutele.

Si può dire, dunque, che non si dà schiavitù o servitù senza assoluta sottomissione e senza effettivo o potenziale sfruttamento. In altri termini, lo sfruttamento è normativamente presupposto sia in caso di riduzione in schiavitù che in caso di riduzione in servitù.

Pene severe, circostanze aggravanti e tutela delle vittime

In entrambi i casi il colpevole è punito con la reclusione da otto a vent’anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i reati di schiavitù e di servitù sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, se sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi o se sono causa di un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica e psichica della persona offesa.

Se il reato è commesso in danno di un minore di anni sedici, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi. Si intende in tal modo offrire una tutela rinforzata a vittime di giovanissima eta, più vulnerabili e suscettibili di subire maggiori danni allo sviluppo psico-fisico.

La pena è aumentata dalla metà ai due terzi anche quando il reato è commesso a danno di un minore di anni diciotto che si trova in situazioni di particolare vulnerabilità in ragione del rapporto di fiducia o di affidamento tra questi e il reo, ovvero per la posizione di predominio di quest’ultimo.

La pena è altresì aumentata dalla metà al due terzi se i fatti sono commessi mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore.

Quando il delitto è commesso in danno di un minorenne, il Procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. L’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne può essere assicurata, tra l’altro, da associazioni e organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di riduzione in schiavitù e servitù iscritte in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede.

Queste associazioni, presenti su tutto il territorio nazionale, sono legittimate a garantire assistenza e supporto anche alle vittime maggiorenni, nell’ambito di specifici programmi monitorati dall’autorità amministrativa.

Un “legno storto” raddrizzabile con “giusti concetti” e “buona volontà”

Se tutelare la dignità umana significa trattare ogni soggetto sempre come un fine e mai come un mezzo e contrastare ogni processo di reificazione delle persone, è di tutta evidenza che il bene primario tutelato della norma sia la dignità umana, da definirsi come principio generatore e di intelligibilità di tutti i diritti fondamentali, riconosciuta a ciascuna persona in ragione non solo della sua individualità ma anche della sua piena appartenenza al genere umano.

Quando si parla di dignità umana come valore supremo e universale e si considera ciò che avviene nel mondo contemporaneo, torna alla mente il famoso incipit del Contratto sociale di J.J. Rousseau («L’uomo è nato libero, ma ovunque è in catene») e si è tentati di adattarlo alla violazione della dignità umana perpetrata dalle nuove schiavitù, dicendo: «La dignità umana è, per natura, inviolabile e inalienabile, ma ovunque è calpestata».

Facendo, però, memoria di quanto già scriveva I. Kant nella tesi sesta di quell’aureo saggio che è l’Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, si deve realisticamente prendere atto, da un lato, che l’uomo è fatto «da un legno storto» e quindi «non può uscirne nulla di interamente diritto», ma, dall’altro, che il suo lento «raddrizzamento» può passare attraverso «giusti concetti», «grande esperienza» e, soprattutto, «buona volontà».

La dignità, caratteristica intrinseca e prerogativa di ogni essere umano, va riconosciuta, ma anche tutelata. Alla dignità ricevuta in dono va associata la dignità conquistata, attraverso “giusti concetti”, “grande esperienza” e “buona volontà”, grazie alla libera, determinata e responsabile cooperazione dei singoli come delle comunità e delle istituzioni.

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