La fine e il fine della pena

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«Chi sbaglia è giusto che paghi, ma paghi per una pena dignitosa e umana»: sono le parole di Gaetano, detenuto presso il carcere di Padova. È uno dei 1.687 “uomini ombra” che riportano scritto sul proprio fascicolo «Fine pena: mai». Partecipa alla redazione di Ristretti orizzonti, il periodico del carcere Due Palazzi, che ha organizzato il convegno «Contro la pena di morte viva per il diritto a una fine pena che non uccida la vita». Una giornata di dialogo con ergastolani, detenuti con lunghe pene e con i loro familiari, dichiarava il volantino. (Fin troppo) numerosi gli invitati a prender la parola, in rappresentanza soprattutto delle istituzioni (politica, magistratura, amministrazione penitenziaria) e della società civile.[1] A rappresentare il volontariato Ornella Favero, direttrice di Ristretti orizzonti e presidente della Conferenza nazionale volontariato e giustizia.

finalità della pena

Oblio della funzione della pena

Partendo dall’ergastolo il tema si è allargato in fretta alle finalità della pena in generale. Ciò che l’ergastolo mette in discussione è appunto la “polifunzionalità” della pena. La Costituzione attribuisce ad essa una finalità “rieducativa”, interpretata come ravvedimento finalizzato al reinserimento. «La pena si comincia a scontare fuori dal carcere, quando ti incontri con gli altri» diceva Carmelo Musumeci, ergastolano ora in semilibertà.

L’opinione pubblica è molto lontana dall’interpretazione costituzionale e invoca la funzione “retributiva” della pena: a chi ha fatto del male venga restituito del male. Cavalca l’onda di questa interpretazione – fuorviante e sostanzialmente inutile, anzi dannosa – la ricerca del consenso elettorale. Asservimento della politica alla piazza – alimentata da un’informazione poco informata – che sta impedendo di mettere mano alla riforma dell’Ordinamento penitenziario quando basterebbe uno stralcio dal disegno di legge sulla riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Di riflesso, e di rinforzo, ancora più lontana è l’interpretazione della pena data dalla sua esecuzione in carcere, cioè per più della metà delle sentenze. Il ricorso alle misure alternative al carcere è più ampio dopo la Sentenza Torregiani della Corte europea dei diritti dell’uomo (8.1.2013), che intimava il risarcimento per le condizioni di detenzione in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.[2] Lo spettro del risarcimento ha portato – almeno – a una drastica riduzione del sovraffollamento, ma non ha modificato l’ossatura, la cultura del sistema penale. Il carcere resta la pena più diffusa e quella invocata dall’opinione pubblica. Mentre la funzione “rieducativa” della pena non è accessoria e dovrebbe essere tenuta in conto al momento della sentenza, non solo dell’esecuzione penale. Abbiamo una delle costituzioni migliori del mondo, eppure è Strasburgo a ricordarcela.

Il carcere, nato come strumento legale per sottrarre il colpevole alla vendetta privata, diventa strumento della vendetta pubblica. Organizzato per risolvere problemi – che dovrebbero essere affrontati e risolti in altra maniera – finisce per essere un problema da risolvere.

Ergastolo purché non sia ergastolo

La pena dell’ergastolo, confermata con referendum nel 1981, porta all’evidenza le aporie della pena intesa e applicata in senso retributivo. Non è un’estensione temporale della pena, ma una sua diversa ristrutturazione, allo scopo di eliminare il reo dal contesto civile. Ha come oggetto specifico l’esclusione di ogni futuro di reinserimento e ignora il ravvedimento, sottraendosi così a quella che dovrebbe essere la funzione primaria della pena.

L’ergastolo è giustificato soltanto dalla sua valenza quale deterrente (peraltro molto discutibile). La pena perpetua,  infatti, non è rivolta al condannato, non si propone di portarlo a un ravvedimento al quale è indifferente; vuole essere una monito alla società, un messaggio nel quale il condannato svolge il ruolo di strumento per un fine diverso da lui. Nella pena dell’ergastolo il condannato è strumento e non fine. Non è costituzionalmente né razionalmente accettabile. Tant’è che la Corte costituzionale riconosce legittimità alla pena dell’ergastolo solo quando … non sia ergastolo, cioè solo quando preveda di riconoscere il possibile ravvedimento del condannato e un suo reinserimento nella società. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata a favore della doverosità di escludere il “mai” dal fine pena, anche se i pronunciamenti potenzialmente avversi al Regno Unito sono stati attenuati, probabilmente per non prestare argomenti ai sostenitori della hard-brexit.[3]

Se l’ergastolo ordinario può prevedere un’esecuzione che tenga conto del percorso del condannato dopo la sentenza (e non solo del suo comportamento alla commissione del delitto) e consideri la possibilità di una forma di reinserimento, la contraddizione del diritto è palese e insolubile nel caso dell’ergastolo “ostativo”, quello cioè che esclude la cessazione della reclusione e impone al condannato di morire in carcere. A meno che non collabori positivamente alle indagini sul caso che lo coinvolge insieme ad altri. È una situazione che riguarda la grande maggioranza degli ergastolani in Italia (il 72%).

L’ergastolo ostativo, oltre ad essere in palese contraddizione col dettato costituzionale, introduce un elemento pernicioso nel diritto perché baratta una possibile commutazione della pena con la collaborazione alle indagini, conferendo così alla pena una finalità investigativa e raddoppiando la strumentalizzazione del detenuto.

L’“assassino dei sogni”

Al di là delle considerazioni giuridiche, politiche, amministrative grava la condizione esistenziale. Voluto perché la pena porti al ravvedimento, il carcere minaccia di soffocare la speranza e l’ergastolo è l’“assassino dei sogni”. Il “dovere” della necessità della speranza da coltivare e da restituire è un ritornello nelle parole di papa Francesco,[4] inviate anche ai partecipanti al convegno in una Lettera al cappellano don Marco Pozza: «Vorrei incoraggiarvi, quando vi guardate dentro, a non soffocare mai questa luce della speranza. Tenerla accesa è anche nostro dovere, un dovere di coloro che hanno la responsabilità e la possibilità di aiutarvi, perché il vostro essere persone prevalga sul trovarvi detenuti. Siete persone detenute: sempre il sostantivo deve prevalere sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive. […] In questo senso, mi pare urgente una conversione culturale, dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine sulla vita; dove si respinga la via cieca di una giustizia punitiva e non ci si accontenti di una giustizia solo retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di reinserimento, dove l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere. Perché, se la dignità viene definitivamente incamerata, non c’è più spazio, nella società, per ricominciare e per credere nella forza rinnovatrice del perdono».

C’è chi invoca la sua abolizione,[5] ma è anzitutto necessario “liberarsi dalla necessità del carcere”. Una conversione di mentalità che richiede di ritrovare il senso della parola giustizia: un valore più che un apparato amministrativo. Siamo tutti consapevoli dei problemi, ma  non riusciamo a produrre il cambiamento che invochiamo. Un interrogativo che rimbalzava, al termine del convegno di Padova, sui molti protagonisti della vita pubblica intervenuti a dichiararne la necessità. È comunque incoraggiante la consapevolezza che saper leggere l’errore della norma è speranza politica.


[1] Interventi di Ottavio Casarano, Sabina Rosa, Gaetano Fiandaca, Linda Arata, Lorenzo Sciacca, Mauro Palma, Davide Galliani, Enrico Sbriglia, Giovanni Maria Flick, Sergio Staino, Diego Olivieri, Tommaso e Francesca Romeo, Francesco Cascini, Gessica Rostellato, Piero Ichino, sr. Consuelo, Reanto Borzone, Gherardo Colombo, Gennaro Migliore, Rita Bernardini, Fabio Gianfilippi, Luigi Manconi, Marcello Bortolato, Maria Brucale, Alessandro Zan, Pasquale Zagari, Alessandra Naldi, Sabina Rossi, Roberto Piscitello. Il contenuto dei loro interventi viene riportato in sintesi, senza virgolettato.
[2] «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
[3] Vedi le vicende delle sentenze nei casi Vinter e Hutchinson
[4] Particolarmente lucide – e più volte citate – quelle indirizzate all’Associazione internazionale di diritto penale, il 30 maggio 2014 e il 23 ottobre 2014.
[5] Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta, Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, Chiarelettere, Milano 2015, pp. 122.

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Un commento

  1. Patrizia Pane 6 febbraio 2017

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