
Stefano Ceccanti, 65 anni, pisano, è professore ordinario di diritto pubblico comparato Roma La Sapienza. Già presidente della Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana), ha militato nella Lega Democratica di Pietro Scoppola e Achille Ardigò. Lo scorso 10 febbraio, sul sito del MEIC, è stata pubblicata la sua risposta a una lettera aperta che Guido Campanini, consigliere nazionale del MEIC, aveva indirizzato a lui e a Giovanni Bachelet chiedendo loro – che da cattolici democratici si trovano su fronti contrapposti – alcune indicazioni per chiarire la posta in gioco e orientare il suo voto al referendum sulla riforma costituzionale del 22-23 marzo. Riprendiamo dal sito del MEIC la risposta di Ceccanti che espone le sue ragioni per votare «sì»
Caro Guido,
procedo a risponderti secondo l’ordine delle tue motivazioni, ringraziando te e ancor più il nostro Movimento [il MEIC − ndr], che rivela anche per questo metodo di confronto aperto la propria fecondità, e Giovanni per questa bella occasione di discussione.
È indubbiamente vero che siamo in una materia piuttosto opinabile, dove è inevitabile un ampio grado di pluralismo anche tra i cattolici e in particolare tra i cattolici democratici. Alla ricerca di una valutazione di coscienza se su una proposta specifica, quale è quella che ci viene sottoposta sulla scheda, prevalgano gli aspetti positivi o quelli negativi in modo da portarci in modo consapevole a un Sì o a un No e sapendo che la vita e il dialogo devono poi proseguire oltre il 22 e 23 marzo, anche su questo tema specifico, soprattutto perché nel caso di vittoria del Sì occorrerà confrontarsi sulle norme attuative.
Questo però non significa che non si tratti di questioni importanti per le persone, come dici in premessa, o che non riguardino aspetti rilevanti per il cattolicesimo democratico.
Opinabilità e conseguente pluralismo non significano che la materia sia secondaria. Lo dico anche perché la tua affermazione in senso contrario, involontariamente, potrebbe spingere a non votare, a non scegliere, cosa che invece credo vada evitata. Il pluralismo è inevitabile, ma le questioni sono importanti, ci sono principi in gioco, anche se non possono essere annessi da una parte.
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In particolare non poche sono le vittime del cosiddetto processo mediatico, ossia di quelle prime fasi in cui troppo spesso, anche per un rapporto distorto tra sistema giudiziario e media, l’indagato passa per colpevole, è spesso sottoposto a carcerazione preventiva in modo che si rivelerà poi spesso non motivato o è rinviato troppo facilmente a processo. Quando poi alla fine viene assolto non se ne accorge quasi nessuno.
Io ritengo che questo abbia a che fare con la scelta di un unico CSM che mette oggi insieme accusatori e giudici e che gestisce le sanzioni disciplinari in modo non efficace, mentre la divisione in due del CSM e la creazione di una Corte disciplinare previsti dalla riforma creerebbero un sistema capace di arginare questi fenomeni.
Questa è una delle motivazioni forti del Sì, fermo restando che la logica del processo mediatico ha anche cause ulteriori che riguardano specificamente il ruolo dei media. La questione però deve stare a cuore anche a chi vota No e che magari giudica non efficaci queste soluzioni. Il processo mediatico che subentra a quello reale deve essere affrontato.
Ricordo poi che quando la Dignitatis Humanae, uno dei documenti più importanti del Concilio Vaticano II, parla dell’«immunità dalla coercizione» come uno degli elementi chiave di uno Stato non invasivo rispetto alla libertà personale, traccia una direttrice importante per valutare i sistemi giudiziari.
Possiamo dividerci sulle soluzioni pratiche, ma non ignorare l’importanza di questa visione delle istituzioni. Quella che ritroviamo anche in una delle Disposizioni transitorie della Costituzione, la settima, che così recita: «Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente».
Per evitare vuoti i Costituenti congelavano sul momento le norme vigenti, che prevedevano il processore inquisitorio e l’unicità delle carriere, ma ne rilevavano la contraddizione profonda coi principi che avevano sancito. Si sarebbe dovuto attendere quindi il nuovo Codice Vassalli del 1989 e la riforma dell’articolo 111 della Costituzione nel 1999 con l’introduzione del cosiddetto giusto processo, ossia con la definizione secondo cui «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Il punto è se questa dinamica che si è sviluppata a partire dalla settima disposizione transitoria vada ulteriormente implementata o no.
A me sembra che anche il testo sottoposto a referendum costituisca un altro tassello complessivamente coerente di questa dinamica, chi invece è contrario dovrebbe però dirci se difende lo status quo o se avverte che dei problemi sono comunque irrisolti, quali quelli appunto del processo mediatico. E chiarire come sarebbe possibile affrontarli se vincesse il No, dato che questo esito difficilmente potrebbe aprire ad altre riforme.
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Questa ampia introduzione serve a collocare in modo meno tecnico le questioni che tu poni al punto 1.
In particolare non credo che si possa separare la separazione [delle carriere − ndr] che tu condividi dal doppio CSM che non condividi. Se si separano le funzioni, limitando rigidamente il passaggio dal ruolo di chi accusa al ruolo di chi giudica, perché poi mantenere un unico CSM che gestisce le carriere di entrambi, in cui gli uni incidono sugli altri? Anzi a mio avviso, si potrebbe forse sostenere il rovescio, essere meno rigidi sui passaggi ma essere invece intransigenti sulla separazione delle istituzioni perché l’equilibrio dentro l’ordine giudiziario ha meno a che fare coi percorsi dei singoli che non con le istituzioni in cui sono inseriti. Altrimenti chi accusa, anche per l’intreccio col sistema dei media, finisce per avere nell’organo comune una egemonia che si riflette sulle decisioni, in particolare sulle fasi preliminari. Direi che la separazione dei CSM sia la parte più importante della riforma.
Sono invece astrattamente separabili le altre due questioni, la Corte disciplinare e le varie forme di sorteggio e quindi meritano un ragionamento a parte.
Perché sono favorevole alla prima? Ve lo spiego con un elemento biografico.
Sono stato senatore dal 2008 al 2013 e alla Camera dal 2018 al 2022. Tra le decisioni più delicate che prende un parlamentare c’è quella relativa all’autorizzazione all’arresto di propri colleghi. Ora, valutando attentamente tali richieste, in alcuni casi le ho trovate motivate e ho votato a favore e in altre no, votando contro, ricorrendo in tali casi alla nota dottrina del «fumus persecutionis» dell’accusatore nei confronti del parlamentare accusato. Ho provato, insieme ad altri, a informarmi poi dell’eventuale seguito di tali decisioni e con mio grande stupore, tranne credo in un solo caso, gli accusatori convolti, criticati solennemente da un voto parlamentare non hanno subito alcuna conseguenza disciplinare.
Per carità: non che ci dovesse essere un automatismo, le Camere non sono certo infallibili, eppure stupisce che rispetto a vari dinieghi in nome del fumus persecutionis non accadesse quasi mai alcunché. Per di più, se questo accadeva nei confronti dei parlamentari, cosa era lecito aspettarsi per errori di valutazione nei confronti di singoli cittadini prive di analoghe pubblicità come un voto solenne dell’Aula con dibattito annesso? Per queste ragioni cominciò ad essere rilanciata proprio nei nostri ambienti parlamentari di centrosinistra l’idea di una Corte disciplinare autonoma a cui devolvere tale competenza.
Della opportunità della creazione di una Corte disciplinare distinta dal CSM per evitare che in un unico organo si sommassero, come oggi, funzioni amministrative e giurisdizionali, aveva già parlato l’autorevolissima Commissione Paladin del 1991 definendo lo status quo come «caso isolato e quanto mai discusso» (si vedano le pp. XLII e XLIII).
La proposta ottenne un consenso così ampio e permanente a tal punto che si ritrova ancora nel programma elettorale del PD del 2022, elezioni in cui sono stato candidato: «Proponiamo di istituire con legge di revisione costituzionale un’Alta Corte competente a giudicare le impugnazioni sugli addebiti disciplinari dei magistrati e sulle nomine contestate». Confermo quanto scrivemmo nel 2022, non un secolo fa.
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Che dire poi del secondo elemento, il sorteggio?
Anche qui procedo a spiegarmi con l’itinerario personale, premettendo una cosa per capire di cosa parliamo: la riforma sorteggerebbe i membri del CSM, non i presidenti di tribunale o il procuratore della Repubblica di Palermo, esattamente come per i professori universitari si scelgono le commissioni di concorso, non i vincitori.
Nella legislatura intermedia tra le due esperienze parlamentari, 2013-2018, ho avuto l’onore di essere nominato dal Ministro Orlando componente di una commissione sulla riforma elettorale del CSM dove ho rilanciato la proposta, già presentata come senatore e su cui si era espresso con favore lo stesso Orlando, di un’elezione dei componenti togati del CSM sulla base di collegi uninominali, ossia su base di scelta di persone, sganciata almeno in parte da logiche correntizie.
Tale proposta fu però contrastata e bocciata dai magistrati proprio perché metteva in discussione le correnti. C’è quindi da stupirsi se rifiutate per tempo soluzioni ragionevoli si sia andati dopo verso la soluzione più drastica e meno convincente del sorteggio? Meno convincente dei collegi uninominali, ma comunque, pur nella sua rozzezza, migliorativa dello status quo affidato alle correnti. E nel referendum si vota appunto tra sorteggio e status quo.
Peraltro, ad abundantiam, segnalo che l’idea del sorteggio non nasce nelle stanze ministeriali ma dagli stessi magistrati stufi delle correnti (movimento art. 101) e che il sorteggio non avverrà tra «passanti» ma tra magistrati selezionati per concorso. Quelli che rivendicano che solo l’elezione manda i migliori al CSM non si accorgono che stanno implicitamente dicendo che, allora, i «peggiori» restano nei tribunali a giudicare i cittadini… offensivo per tutti i magistrati e per i cittadini. Peraltro nel 2022 un 41% dei magistrati aderenti all’ANM, appositamente consultati, si pronunciava per il sorteggio come metodo migliore.
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Perché quindi ti invito alla fine a votare Sì? Perché per quante critiche di varia natura si possano fare al testo mi sembra che lo status quo, che il No confermerebbe, sia decisamente molto più problematico.
La vittoria del Sì va vista come tappa di un percorso evolutivo, ormai lungo nel passato, e destinato a continuare, in cui il tentativo di correggere il cattivo funzionamento del sistema vigente può passare anche da fasi sperimentali, in cui va collocata anche la soluzione del sorteggio. Lo scarto che segnalava la settima disposizione transitoria tra i principi della Costituzione e l’ordinamento giudiziario vigente non è stato integralmente eliminato e ciò suppone anche un ulteriore passaggio di riforma costituzionale nella sua parte organizzativa.
Contro il processo mediatico la separazione delle carriere dovrebbe aiutare a convincere il senso comune e i media che le tesi accusatorie sono tesi di una parte e non una condanna anticipata, che giustifica la crocifissione del malcapitato. Il doppio CSM è poi la conseguenza organizzativa in costituzione della separazione
Rinvio comunque, infine, per una lettura più organica dello sviluppo costituzionale sulla giustizia ad uno scritto del 2019 del carissimo amico ex-fucino Giorgio Armillei, prematuramente scomparso, e a cui devo molte delle mie riflessioni: https://www.landino.it/blog/una-riforma-tanti-rami-la-questione-giustizia-di-giorgio-armillei
Ci servirà come orientamento anche dopo il referendum.






Le argomentazioni del prof. Ceccanti a favore del Sì sono sicuramente meritevoli di considerazione, anche se discutibili, per quanto riguarda l’analisi del testo della riforma. Solo che l’ermeneutica ci ha insegnato che un testo va sempre letto nel suo contesto, e che è quest’ultimo a darli il suo significato.
Chi oggi vota per il referendum non è un giurista chiamato solo ad analizzare gli aspetti strettamente tecnici della riforma, ma un cittadino che deve chiedersi cosa essa implica per la democrazia costituzionale. E una riforma nata dal ritornello per cui il potere giudiziario non ha il diritto di intralciare quello esecutivo, espressione del voto popolare, e che se i magistrati vogliono bloccare le decisioni del governo devono prima candidarsi e farsi eleggere, esprime evidentemente un’idea di democrazia che era quella di Rousseau, in cui al potere assoluto del sovrano per diritto divino si sostituiva quello, altrettanto assoluto, della volontà popolare.
Ma non è questa l’idea di democrarzia a cui ispira la nostra Costituzione, basata sul reciproco bilanciamento e sulla reciproca limitazione dei poteri. Se si rilegge il testo della riforma tenendo presente questo contesto, il fatto che per esempio, secondo quanto esso dice, sia perfettamente plausibile che i collegi in cui si articolerà la Suprema Corte discipliare possano essere organizzati dall’attuale magioranza, fedelissima al governo, con una semplice legge ordinaria, in modo che in alcuni di essi abbiano la maggiornza i “laici” sorteggiati/eletti da questa stessa maggiornza, acquista il significato di una subordinazione di principio del potere giudziario agli altri due, checchè dica l’art.104 della Costituzione.
Così come il doppio standard nel sorteggio dei togati e in quello dei “laici” ha il senso un depotenziamento della rappresentatività dei primi e della loro diminuita capacità di garantire l’autonomia della magistratura. Così si potrà realizzare il proposito della nostra premier, che al meeting di Rimini ha detto solennemente: «Non c’è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano».
Solo che la nostra Costituzione affida ai giudici, non al governo, il compito di intrpretare e far rispettare la legge dello Stato italiano.