Referendum, riforma ed etica costituzionale

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magistrati

Foto ANSA / Mourad Balti Touati

Ogni voto ha sempre una dimensione etica, anche quello del referendum. Considerato l’oggetto del quesito – la riforma di sette articoli della Costituzione che riguardano la magistratura – esso è, in sé e per sé, un dato etico perché tocca il modo di concepirsi di un potere e la sua prassi.

Il potere giudiziario è uno dei tre poteri costitutivi (insieme a quello parlamentare ed esecutivo) della nostra Repubblica, come un po’ di tutte le democrazie moderne. «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati…», recita la nostra Costituzione (art. 102), dopo aver affermato che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101).

Da Montesquieu ad oggi la divisione e separazione dei tre poteri è un punto di riferimento perché la democrazia non degeneri in forme di concentrazione dei tre poteri nelle mani di un singolo o gruppo ristretto.

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Le degenerazioni, attualmente, assumono diverse gradazioni e nomi. Seguo il Democracy index of The Economist (vedi qui) che indicizza le democrazie mature (full democracy) e di seguito quelle non piene, dalla meno grave alla più grave: le democrazie difettose/imperfette (flawed), seguite dai regimi ibridi e, infine, da quelli autoritari. I cinque criteri per valutarle sono: le libertà civili, i processi elettorali e il pluralismo, il funzionamento del governo, la cultura politica e la partecipazione politica.

Attualmente l’Italia è classificata come «imperfetta». La riforma proposta sembra non far progredire l’Italia verso una democrazia piena e sembra contenere notevoli rischi che la porterebbero a diventare ibrida riguardo ad alcune funzioni del potere giudiziario e alla relazione con gli altri due poteri.

Vista la gravità della posta in gioco non possiamo ridurre il «sì» o il «no» a una preferenza o rifiuto dell’attuale maggioranza. Stiamo per esprimere non una preferenza per una coalizione partitica ma il «sì» o il «no» a una riforma che riguarda un potere della Repubblica, con risvolti seri e decisivi per il bene del Paese. In ciò è l’aspetto etico fondamentale.

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Nel merito esprimo alcune sintetiche e personalissime valutazioni sul testo della riforma (che trovate qui).

(1) La riforma introduce «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». La separazione delle carriere di fatto è già operativa: la percentuale di magistrati che ogni anno cambia funzioni è inferiore allo 0,5%; chi lo fa è obbligato a cambiare provincia o regione e può farlo una sola volta nella carriera. Mi chiedo: per quale motivo proporre una separazione netta, addirittura modificando la Costituzione? La legge vigente è rispettosa della libertà di cambiare (solo una volta) e quindi il divieto sembra essere introdotto in funzione della creazione dei due organi di autogoverno della magistratura, mentre ora ne abbiamo solo uno, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, art. 104).

(2) I nuovi organi di autogoverno: la riforma prevede la creazione di due CSM distinti e separati, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici e di un’Alta Corte disciplinare.

Qui i rilievi etici sono diversi:

(a) Per quanto riguarda il modo in cui sono scelti i membri dei due CSM e dell’Alta Corte viene introdotto il sorteggio. Il sorteggio non è un metodo accettabile. Per diversi motivi: non c’è modo di verificare, in precedenza, maturità umana ed etica del sorteggiato, sue competenze specifiche. Inoltre, il sorteggio toglie la libertà a chi deve essere rappresentato (nel caso i magistrati) di scegliere i propri rappresentanti in un organo determinante per la salute di una democrazia e per lo svolgimento del proprio ruolo. Si prevede per i magistrati un sorteggio dall’intero elenco dei magistrati (ad oggi circa 9600). Ciò porterebbe alla creazione di una componente togata amorfa, senza condivisione di riferimenti etici, progetti e strategie, ovvero gli elementi essenziali di ogni processo democratico.

Personalmente non condivido le critiche eccessive verso la divisione in correnti della magistratura. Ovunque la diversità tra le persone porta a libere e diverse forme di aggregazione (come in Parlamento, nel Governo, in tutte le istituzioni, comprese le comunità di fede religiosa). L’eticità delle cosiddette correnti dipende solo dal rimanere nel quadro dei principi etici e costituzionali, come nel rispetto delle relative leggi particolari.

(b) Per i membri laici (docenti e avvocati) la riforma per i due CSM e l’Alta Corte prevede che siano sorteggiati da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati (con alcuni requisiti), tale elenco è di fatto una lista di «prescelti».

Le domande cruciali sono: come il Parlamento compila questi elenchi? Come li vota? In sintesi, li vota a maggioranza semplice o dei due terzi? Non ci è dato di sapere perché, anche in questo caso, la disposizione costituzionale rinvia alla legge ordinaria (che è sempre approvata a maggioranza semplice), come fa anche per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare (attualmente il CSM è formato da 33 componenti, 3 di diritto, 20 togati e 10 laici).

(c) La differenza tra maggioranza semplice (50%+1) e maggioranza dei due terzi è un problema etico di prim’ordine. La maggioranza semplice è quella del Governo in carica, quella dei due terzi richiede un supporto, in voti, di una parte dell’opposizione, che esercita così un potere di controllo etico, istituzionale e politico di primaria importanza. Non a caso, nella Costituzione la maggioranza dei due terzi è richiesta per scelte decisive per materia e conseguenze istituzionali. Mi riferisco a: art. 79: relativo ad amnistia e indulto; art. 83: elezione del Presidente della Repubblica nelle prime due votazioni; art. 138: approvazione parlamentare di una revisione costituzionale, che solo se riceve il voto della maggioranza dei due terzi non è sottoposta a referendum.

(d) Un rilievo etico va fatto anche su un altro assetto proposto: le sentenze sul comportamento dei magistrati adottate in prima istanza dall’Alta Corte sono impugnabili sia per questioni di merito (il caso specifico) che di legittimità (ragioni tecnico-giuridiche) soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, salvo che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.

Anche in questo ambito, sarà una futura legge ordinaria a determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare. Mi soffermo solo sul fatto che la norma escluderebbe a priori la possibilità di ricorrere in Cassazione e sarebbe l’unico caso nel nostro ordinamento in cui non sarebbe possibile ricorrere ad un organo giudicante diverso.

Ma questo, per quanto mi è dato di capire, viola palesemente la stessa Costituzione che afferma, nell’art 111 comma 7: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».

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Ci sarebbero anche altri rilievi etici, che non affronto per questioni di spazio. Basterebbero, comunque, le critiche suindicate a indirizzare verso un «no» alla riforma. Molti elementi di essa non sono chiari, alcune volte ambigui; il rimando costante alla legge ordinaria (che si approva a maggioranza semplice) non assicura eticità e trasparenza, né tanto meno fedeltà alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Non scrivo questo pensando alla parte politica che ci governa ora: il pericolo vale sia per i Governi di destra che per quelli di sinistra. Non è etico riformare la Costituzione lasciando zone d’ombra e meccanismi ambigui che potrebbero aprire le porte a una degenerazione democratica gravissima, a prescindere da chi la attui e a quale partito o coalizione appartenga.

Gli studiosi parlano, in questi casi ambigui, di nuove forme di assolutismo, definite con espressioni quali: mostro mite (A. de Tocqueville), democrazie con svolte cesariste (M. Weber), dittatura morbida (R. Simone) e altre. Si tratta di strutture politiche apparentemente democratiche, ma di fatto quasi delle dittature, che sfruttano l’immaturità, i deficit etici e l’ignoranza di molti per introdurre riforme che minano alla base la Costituzione di un Paese; in altri termini non la migliorano affatto ma l’orientano ambiguamente verso una sua degenerazione. Il Padre Costituente Aldo Moro diceva che esiste sempre il rischio di essere tentati o irretiti dal «fascino ambiguo e pericoloso di un potere, che promette di salvare e chiede di abbandonare nelle mani di pochi la cura del bene comune».

Rocco D’Ambrosio è docente ordinario di Filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana

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