Il primo grande processo ai social network

di:

zuckerberg

A Los Angeles è in corso un processo che non possiamo che definire storico. Non si tratta della solita discussione sulla responsabilità dei gestori dei social network sui contenuti postati sulle diverse piattaforme, ma di qualcosa di profondamente diverso, paragonabile a quanto è accaduto anni fa con la responsabilità dei produttori di sigarette.

Tutto parte dagli Stati Uniti, dove una giovane donna californiana, nota con l’acronimo K.G.M., dipendente dai social fin dall’età di nove anni ha avviato una causa contro Meta Platforms, Google per YouTube, TikTok e Snap Inc. per chiedere il risarcimento dei danni. I suoi legali sostengono che quelle aziende hanno fatto in modo di agganciare i bambini ai loro servizi per trarne profitto, pur sapendo che potevano nuocere alla loro salute mentale, contribuendo all’insorgere di diverse patologie tra cui la depressione.

Prodotto difettoso

Che l’uso eccessivo dei social faccia male sembra un dato di fatto, tanto che alcuni stati, tra cui Spagna, Grecia, Regno Unito e Francia stanno valutando di vietarne l’uso ai minori di sedici anni, mentre l’Australia è stata il primo Paese a imporre in concreto questo divieto (cf. qui su SettimanaNews).

Sono molti i genitori che intendono agire in giudizio. Come riferisce Reuters, la madre di una ragazza morta suicida a sedici anni, fuori dal tribunale ha dichiarato che i ragazzi sono stati le prime cavie di un sistema distorto e che le loro morti sono «danni collaterali» della cultura della Silicon Valley del «move fast and break things» («muoviti in fretta e rompi le cose»), noto motto di Facebook.

Questa prima causa civile, iniziata a gennaio 2026, è un contenzioso sulla responsabilità civile da prodotto difettoso, riguarda la product liability per usare l’espressione anglosassone, non il controllo dei contenuti ed è questa la sua straordinarietà.

Il software è sempre stato visto come un servizio o come un mezzo di espressione, al pari di uno scritto, qui, invece, viene trattato come un oggetto fisico, come un prodotto industriale, soggetto agli stessi standard di sicurezza di altri prodotti.

Non si parla più di libertà di espressione, perché un algoritmo di raccomandazione è un meccanismo tecnico, non un’espressione del free speech. I periti dell’accusa hanno paragonato gli algoritmi a un sistema meccanico che regola il flusso di contenuti con parametri misurabili. Se un parametro massimizza sistematicamente l’uso a scapito della salute è una scelta progettuale, non un incidente.

Di conseguenza non si chiede più alle aziende di stare attente a ciò che viene postato, ma di dimostrare, con criteri tecnici e algoritmi alla mano, che il loro sistema è sicuro per gli utenti più vulnerabili e che è compatibile con standard minimi di tutela della salute.

La Corte è quindi chiamata a valutare se le scelte algoritmiche e di interfaccia assunte dalle Big Tech possano configurare un difetto di progettazione, al pari di un airbag malfunzionante o di un farmaco con effetti collaterali non dichiarati, nel qual caso i fornitori dei servizi potrebbero essere ritenuti responsabili delle conseguenze negative delle loro scelte.

Ottimizzare il disagio

L’accusa sostiene che l’architettura dei social sia stata costruita per massimizzare il tempo di permanenza, indipendentemente dai possibili effetti psicologici negativi.

Il primo tecnicismo sotto accusa è lo scorrimento infinito.

Il fatto che sia stato eliminato un fine pagina ai post ha ridotto l’impulso a interrompere la visualizzazione e questo, dal punto di vista comportamentale, ha aumentato la durata media delle sessioni, perché si è indotti a «scrollare» le pagine di continuo, ben oltre il tempo che avremmo stimato per ottenere una certa informazione.

Altra critica viene mossa ai sistemi di raccomandazione predittiva, che non avrebbero l’obiettivo di selezionare materiale in funzione della rilevanza rispetto altre ricerche effettuate, ma sarebbero stati ottimizzati per aumentare il tempo di permanenza, mentre le notifiche sarebbero state progettate per aumentare l’impulso a controllare l’app.

Inoltre, dai documenti depositati, risulterebbe che ogni modifica dell’interfaccia viene testata su milioni di utenti per misurare micro-variazioni di frequenza, numero di clic e tempo di permanenza e che tra le metriche più rilevanti compare spesso l’engagement, ovvero il livello di coinvolgimento.

L’insieme di queste componenti costituirebbe un sistema di ottimizzazione dell’attenzione con effetti nocivi prevedibili soprattutto sui minori, dotati di una minore capacità di autoregolazione.

Gli avvocati di K.G.M. sostengono che studi interni, ricerche accademiche e analisi di dati d’uso mostrassero già da anni correlazioni tra uso intensivo e peggioramento del benessere psicologico dei minori, ma che nonostante tali rischi fossero noti, le piattaforme hanno continuato ad usare gli stessi modelli di engagement in modo colposo.

Le aziende, da parte loro, negano ogni addebito e sottolineano che una correlazione non equivale a una causalità diretta. Chi ha subito dei danni aveva già una situazione familiare o personale problematica.

Possibili esiti

Siamo alle battute iniziali di questo processo, ma intanto pare che TikTok e Snap abbiano preferito trovare un accordo stragiudiziale, piuttosto che difendersi, lasciando Meta e Google a battersi nelle aule di giustizia.

Se la Corte dovesse affermare che esiste un difetto di progettazione ai danni della salute dei minori, le conseguenze sarebbero molto pesanti per i gestori delle piattaforme, mentre il resto del pianeta potrebbe forse svegliarsi dal torpore da social che sta colpendo tutti, non solo i minori.

A prescindere dai risultati concreti, se questa causa determinasse un sollevamento collettivo dei volti dai monitor dei cellulari sarebbe già un enorme risultato.

Se gli adulti non vorranno farlo, sarebbe già bellissimo non vedere più bambini al ristorante o sul passeggino con in mano questi oggetti pericolosissimi, consegnati loro con estrema incoscienza.

  • Dal Substack di Stefano Feltri, Appunti, 21 febbraio 2026

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