Nuova intesa per gli insegnanti di religione

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È stata firmata oggi dal presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, e dalla Ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, l’Intesa in vista del concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica, previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19.

Nell’Intesa, sottoscritta in videoconferenza, si ricorda che «la procedura concorsuale è bandita nel rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175».

Il concorso

Tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale «è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di concorso».

Il testo ricorda che i posti messi a bando nella singola Regione per il «personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione» corrispondano a quanto stabilito dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019.

Si spiega, inoltre, che «l’articolazione, il punteggio e i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli saranno oggetto di determinazione da parte del bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento della religione cattolica».

Siglando l’Intesa, il card. Bassetti ha ricordato che «il prossimo concorso costituisce un passaggio importante non solo per la stabilizzazione professionale di tanti docenti, ma anche per la dignità dello stesso insegnamento, frequentato ancora oggi – a trentaquattro anni dall’avvio del nuovo sistema di scelta – da una larghissima maggioranza di studenti». Il cardinale ha poi rinnovato «la stima e la vicinanza dei vescovi italiani agli insegnati di religione che, con passione e competenza, accompagnano il cammino di crescita delle ragazze e dei ragazzi di oggi».

«Ringrazio la CEI per la collaborazione che ci ha consentito di arrivare a questa Intesa – ha commentato la Ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina – che va nella direzione di assicurare, tramite il concorso, la realizzazione delle aspirazioni dei docenti di religione e, al contempo, la funzionalità delle istituzioni scolastiche».

Il nuovo concorso si terrà a circa diciassette anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica (Roma, 14 dicembre 2020).

Storia della materia

L’Insegnamento della religione cattolica (IRC) in Italia ha una storia particolare dovuta alla sua natura concordataria. È noto, infatti, come a partire dal lontano Concordato del 1929 e poi dalla sua successiva revisione del 1984, tale insegnamento abbia costituito, al tempo stesso, per i più una risorsa e per altri un problema.

Risorsa, perché è un dato di grande rilievo il cospicuo e diremmo storico consenso verso l’IRC da parte di famiglie e studenti italiani (i dati del 2019-20 fanno registrare un 85,8% di avvalentesi sull’intero territorio nazionale), ancora più significativo in quanto “scelto” e, al contempo, problema, in quanto la natura “pattizia” di tale insegnamento non poteva che portare con sé discussioni di varia natura nella scuola, nel mondo politico e sindacale, perfino nei tribunali e, non da ultimo, anche dentro lo stesso mondo cattolico.

In un contesto storico segnato da profonde trasformazioni sociali, culturali ed ecclesiali, l’IRC nel tempo ha cambiato volto, anche se forse sono cambiate meno le sue condizioni operative. In particolare, a partire dall’Intesa del 1985, con la progressiva “scolarizzazione” dell’IRC: da un impianto catechetico siamo passati ad un sicuro approccio “culturale” in quanto l’IRC si inserisce convintamente nel «quadro delle finalità della scuola», dando così sostanza al fatto che la Repubblica italiana riconosce «il valore della cultura religiosa (…) e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» (art. 9,2 dell’Intesa, 1985).

Ridefinire il personale docente

Dentro questo processo non poteva mancare la necessaria evoluzione e ridefinizione del personale docente formatosi in tale prospettiva “culturale”. Oggi il personale docente di religione cattolica (Idr) che entra nelle aule delle nostre scuole pubbliche, siano statali o paritarie, ha una qualifica professionale molto precisa così come stabilito dal DPR 175 del luglio del 2012.

Si richiede un titolo quinquennale di pari livello di una laurea civile rilasciato dagli Istituti superiori di scienze religiose, tramite un percorso strutturato sul 3+2 universitario, che consente di acquisire il titolo in Magistero in Scienze religiose, necessario per accedere ad una carriera professionale all’interno dell’ordinamento scolastico italiano.

Dunque, non solo l’IRC, ma anche il suo interprete, l’Idr, è così pienamente “scolarizzato”: la Repubblica italiana prevede che ogni insegnante, dunque anche quello di religione cattolica, debba essere in possesso di un titolo di laurea che corrisponda al sapere disciplinare del suo insegnamento così da garantirne la piena legittimità all’interno del curriculum. In altre parole, non sarebbe adeguato attivare un insegnamento nella scuola, sia pure di religione, senza che per questo insegnamento non siano previsti docenti qualificati secondo gli standard previsti dalla legge.

In questo quadro va però sottolineato che, proprio a motivo della natura concordataria dell’IRC e a garanzia della sua validità, l’insegnamento è “confessionale”, destinato a tutti ma facoltativo, e trova nell’esperienza viva della Chiesa la sua sorgiva legittimazione che, per quanto riguarda i docenti, si traduce sul piano formale e sostanziale nel rilascio da parte del vescovo o di un suo delegato dell’“idoneità”, cioè di quello specifico riconoscimento che “certifica” l’autorevolezza disciplinare, morale e pedagogico-didattica (CdC 804) del docente stesso quale condizione per la sua nomina.

Al fine di dare piena applicazione alla revisione concordataria del 1984, con il Dpr n. 202 del 1990, a firma dell’allora ministro della Pubblica istruzione Sergio Mattarella, si era inteso «di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione». Lo Stato si impegnava cioè a garantire agli Idr la possibilità di «entrare in ruolo», vale a dire firmare un contratto a tempo indeterminato che incardinasse e stabilizzasse così il suo profilo e la sua funzione al pari di tutti gli altri docenti. Questo passaggio è assai significativo proprio perché riconosceva agli Idr quella piena appartenenza alla scuola insieme a tutti gli effetti sul piano giuridico e contrattuale.

Si dovette, però, attendere la legge n. 186 del 13 luglio 2003 dedicata alle Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, per bandire il primo concorso per “titoli ed esami” ai fini dell’accesso ai ruoli degli Idr su base regionale.

Espletati i diversi step previsti, nel settembre del 2005 il primo contingente di Idr entrò così in ruolo guadagnando stabilità e un ulteriore riconoscimento della curricularità dell’IRC. A parte qualche prevedibile discussione nel merito da parte di forze politiche tradizionalmente avverse, la cosa tutto sommato si risolse senza particolari problemi.

Dopo ben 17 anni, lo scorso 14 dicembre, la ministra Lucia Azzolina e il presidente della CEI Gualtiero Bassetti hanno firmato un’Intesa per avviare la procedura concorsuale per gli Idr prevista dalla legge 159 del 20 dicembre 2019. Non si è giunti al bando, ma – come si diceva – ad un’Intesa, vale a dire ad un accordo quadro che stabilisce alcuni criteri sui quali poi costruire il relativo bando di concorso di esclusiva competenza ministeriale.

Secondo l’Intesa, al concorso potranno partecipare coloro che sono in possesso dei titoli previsti dal Dpr 175, 2012 e dell’idoneità diocesana. «Il concorso – si afferma inoltre nella nota – prevede una riserva di posti per i docenti in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».

Reazioni all’Intesa

Ed è stata proprio questa nota congiunta ad innescare una discussione alimentata da diverse sigle sindacali di categoria, in merito alla natura “ordinaria” o “straordinaria” del concorso, una questione cioè di regole di accesso al concorso stesso.

A motivo della distanza dall’ultimo concorso, molti Idr speravano, infatti, in una modalità che sostanzialmente riconoscesse, posti il possesso di titolo e idoneità diocesana, il lungo servizio maturato nei 15 anni successivi al primo concorso, anche perché in alcune Regioni italiane in tutti questi anni non si sono ancora esaurite le graduatorie degli “abilitati” del concorso del 2004, lasciando perciò ancora in attesa del ruolo coloro che avevano già superato la prova.

Ciononostante, il Ministero e la CEI hanno perseguito la strada diciamo così più lineare del concorso “ordinario”, ossia una prova per “titoli ed esami” aperta a tutti coloro che saranno in possesso di titolo e idoneità diocesana entro la scadenza del bando, quindi anche in mancanza del servizio pregresso. Una soluzione certo più “competitiva” ma entro i limiti dei posti assegnati a ciascuna diocesi sulla base del numero di cattedre disponibili.

L’Intesa, infatti, raccoglie solo in parte l’istanza dei sostenitori di un concorso straordinario dal momento che assegna il 50% dei posti a coloro che hanno svolto «almeno tre anni di servizio anche non continuativo» e l’altro 50% a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti indipendentemente dal servizio prestato.

Tuttavia, va aggiunto che solo il bando scioglierà nel dettaglio i diversi nodi, sia in relazione alle condizioni di accesso, sia riguardo ai contenuti della prova (si ipotizza che, in aggiunta alla conoscenza della normativa scolastica e delle diverse teorie pedagogiche e didattiche, saranno anche verificate le conoscenze delle Indicazioni nazionali relative all’IRC).

E, cosa di non minore rilevanza, saranno inoltre indicati i criteri di composizione delle commissioni d’esame nelle quali ragionevolmente saranno impegnati Idr già di ruolo, come previsto del resto per qualsiasi altra disciplina.

A seguito dell’Intesa – come si diceva – sono seguite osservazioni da parte di organizzazioni di categoria e da uffici diocesani (ad es. la nota dei direttori degli uffici scuola diocesani lombardi), da singoli vescovi (Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, il quale ha parlato di condizioni “irrispettose” per gli Idr, criticando anche l’ufficio CEI che ha condotto la trattativa con il MIUR), che considerano inadeguata l’Intesa firmata a motivo dell’ingiusto trattamento degli Idr di lungo corso, i quali avrebbero meritato il pieno riconoscimento del loro servizio tramite una diversa modalità concorsuale (per soli titoli), così come previsto per concorsi banditi per altre discipline.

Il dibattito è aperto e destinato ad allargarsi e vedremo se e come impatterà sulla stesura definitiva del bando.

La pubblicazione del bando era attesa entro la fine di dicembre, ma forse per la fisiologica lentezza della macchina concorsuale aggravata dalla situazione pandemica e la complessità della materia, nella legge di bilancio appena uscita dalle Camere si è già stabilito che il bando sia pubblicato entro il 2021, così da considerare i contingenti per il triennio 2022-23, 23-24 e 24-25. Insomma, il concorso rimane certo ma non imminente come l’Intesa firmata lasciava intendere.

Se, dunque, si continua a registrare un’oggettiva difficoltà quando ci si accosta alla materia IRC, va comunque salutato positivamente come dato acquisito il consolidamento dello stato giuridico degli Idr attraverso la prassi concorsuale, sia pure entro le condizioni di una soluzione, quella concordataria, che non può non confermare la specificità dell’IRC e dell’Idr nella scuola italiana, proprio in ragione della sua origine “ecclesiale”, compresa e tradotta, nonostante ritardi e difficoltà, nel quadro ordinamentale della scuola pubblica.

  • Vinicio Zanoletti è direttore dell’Ufficio scuola della diocesi di Parma
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