Diritto e violenza coniugale

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violenza coniugale

Oggi vorrei ricordare con voi quanto fanno molte donne, anche in questo tempo di emergenza sanitaria, per prendersi cura degli altri: donne medico, infermiere, agenti delle forze dell’ordine e delle carceri, impiegate dei negozi di beni di prima necessità, e tante mamme e sorelle e nonne che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia, con bambini, anziani, disabili. A volte esse sono a rischio di subire violenza, per una convivenza di cui portano un peso troppo grande. Preghiamo per loro, perché il Signore doni loro forza e che le nostre comunità possano sostenerle insieme alle loro famiglie. Che il Signore ci dia il coraggio delle donne, di andare sempre avanti (papa Francesco, Regina Coeli del 13 aprile 2020).

La Corte di Cassazione con due argomentate e istruttive sentenze, emesse a distanza di qualche mese l’una dall’altra, ribadisce alcuni importanti principi costituzionali in materia di matrimonio e, alla luce della parità morale e giuridica dei coniugi, condanna l’agire di due mariti che hanno dato vita a condotte violente ai danni delle loro mogli.

Violenza coniugale: irrilevanza delle ragioni culturali e inesistenza del “diritto all’amplesso”. 

Con una sentenza di fine febbraio 2020[1] la Suprema Corte, nel contesto di un procedimento penale in tema di maltrattamenti e violenza sessuale endofamiliare, torna a pronunciarsi sulla questione dei reati culturalmente orientati, cioè su quella categoria di reati che rappresenta forse una delle più evidenti manifestazioni in atto nelle odierne società multiculturali, ove le interferenze tra diritto penale e “cultura” occupano ormai un posto di primo piano all’interno del dibattito pubblico (cf. SettimanaNews).

I reati culturalmente orientati hanno generalmente ad oggetto comportamenti legati a tradizioni culturali, spesso di antica data, che confliggono con diritti fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento.

Si tratta di una problematica, di notevole spessore etico-sociale-culturale, portata all’attenzione non solo dei giuristi dal dirompente flusso migratorio e dalla globalizzazione, che cerca sostanzialmente di rispondere alla seguente domanda: quale valore l’ordinamento giuridico penale può o deve attribuire al condizionamento esercitato dalla cultura d’origine dell’imputato sulla genesi e sulle modalità esecutive di una condotta penalmente rilevante?

In presenza di reati culturalmente motivati ad elevata offensività si registra un orientamento della giurisprudenza di legittimità, decisamente consolidato, che considera l’assoluta irrilevanza del retaggio culturale di un soggetto nel caso in cui ci si trovi di fronte a condotte contrarie ai principi cardine del nostro ordinamento, come la garanzia dei diritti inviolabili dell’essere umano, la pari dignità sociale e l’eguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di condizioni personali e sociali, la tutela dell’integrità psico-fisica e il pieno sviluppo della persona umana.

Tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come antistorici a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona.

La sentenza citata riguarda il caso di un uomo di nazionalità pakistana condannato in via definitiva sia in relazione al reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”[2] ai danni della moglie, anch’essa di nazionalità pakistana, per averla costretta ad un regime di vita vessatorio e umiliante caratterizzato da continue violenze e minacce, ingiurie, condotte violente che le avevano cagionato lesioni personali, sia in relazione al reato di violenza sessuale perpetrato nel corso della convivenza durante la quale la moglie era stata costretta, con la forza e con la minaccia, ad avere rapporti sessuali completi con il marito.

I giudici di legittimità ribadiscono che, quando oggetto di giudizio sono reati – come i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale coniugale – che ledono i diritti fondamentali della persona umana – quali l’integrità fisica e la libertà sessuale –, non v’è ingresso, nel sistema penale, alla valutazione delle diversità culturali che ne ridimensionino la rilevanza penale.

Nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza, che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che pongano in pericolo o danneggino i diritti inviolabili della persona.

La medesima sentenza conferma, poi, un altro orientamento assolutamente consolidato in tema di violenza sessuale coniugale: non esiste un “diritto all’amplesso” e il reato di violenza sessuale[3] è configurabile anche all’interno di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale.

Ai fini di detta configurabilità è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psicofisico idoneo ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che il marito, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della moglie in un contesto di sopraffazione e di umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest’ultima al compimento di atti sessuali (cf. SettimanaNews).

Mai il rapporto coniugale può degradare la persona del coniuge a mero oggetto di possesso dell’altro, con la conseguenza che, laddove l’atto sessuale venga compiuto quale mera manifestazione di possesso del corpo, esso acquista rilevanza penale. La reificazione della persona in ossequio a standard culturali di altri Paesi è inammissibile e la personalità individuale deve ritenersi bene indisponibile.

È violenza coniugale aggravata anche in corso di separazione legale

Con una sentenza di fine aprile 2020[4] la Corte di Cassazione, nel confermare il diritto vivente che sanziona e punisce più severamente determinati reati commessi all’interno del matrimonio, ribadisce che essi vanno sanzionati in misura aggravata quando sono compiuti ai danni della moglie anche in corso di definizione della separazione legale. Con la separazione legale, infatti, il vincolo coniugale non viene meno, ma si attenua soltanto, rimanendo integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione ed eliminando solo quello della coabitazione.

La sentenza riguarda il caso di un cittadino dichiarato colpevole del reato di lesioni personali aggravate[5] in quanto compiute ai danni della moglie[6] dalla quale stava separandosi, avendola, nel contesto di una lite, colpita con la portiera dell’autovettura a bordo della quale si trovava, cagionandole una trauma contusivo alla emimandibola e una cervicalgia da contraccolpo.

La legge, infatti, prevede che la pena per il reato di lesioni personali (reclusione da sei mesi a tre anni) sia aumentata di un terzo se il fatto è commesso ai danni di una persona con la quale intercorre o è intercorso “un rapporto di coniugio”, cioè un rapporto scaturente dal vincolo matrimoniale.

L’aggravamento della pena quando le lesioni sono procurate al coniuge trova giustificazione nella tutela che il nostro ordinamento riserva all’istituto matrimoniale. La c.d. “aggravante del rapporto di coniugio” riposa sul valore morale, sociale e giuridico della qualità del rapporto stesso per la quantità dei doveri che comporta e sul carattere di tendenziale stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale.

Nel “considerato in diritto” la Corte ricorda opportunamente che la ratio della disposizione che applica l’aggravante anche in caso di operazione legale va individuata nella necessità di apportare una tutela penale rafforzata alle persone che, avendo vissuto il fallimento di un rapporto di tipo familiare, si trovano oggettivamente in una situazione di vulnerabilità a motivo dell’acuirsi delle conflittualità che, come dimostrano purtroppo le cronache giudiziarie, si innescano e non svaniscono con la cessazione della convivenza.


[1] Cassazione penale, sez. III, sent. n.7590 del 26 febbraio 2020.

[2] Articolo 572 del codice penale.

[3] Articolo 609 bis del codice penale.

[4] Cassazione penale, sez. III, sent. n. 13273 del 29 aprile 2020.

[5] Articolo 582 del codice penale.

[6] Articoli 585 e 577, comma 2 del codice penale.

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