Sinodo: modifiche al diritto canonico

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«Individuare in quali termini le acquisizioni teologiche ed ecclesiologiche del processo sinodale possano tradursi in norme canoniche, distinguendo tre orizzonti temporali». È questo l’obiettivo della Commissione canonistica, il cui Rapporto finale è stato diffuso il 30 settembre dalla Segreteria generale del Sinodo.

«Nel breve periodo», la Commissione «propone modifiche puntuali alla normativa vigente, capaci di sostenere fin da subito la vita ecclesiale nel suo concreto svolgersi». La Commissione individua, inoltre, «alcuni ambiti che, muovendo dalle esigenze sinodali, potranno essere affrontati nel medio periodo, in modo trasversale e insieme ai Dicasteri competenti, attraverso nuove Istruzioni o la revisione di quelle già in vigore».

Nel lungo periodo si prospetta «la necessità di una revisione complessiva dei due Codici di diritto canonico – latino e orientale –, affinché recepiscano le istanze teologiche ed ecclesiologiche emerse».

Nella prima parte del lavoro, la Commissione ha esaminato i nn. 60, 71, 76 e 77 del Documento finale (Df) dell’Assemblea generale del Sinodo dei vescovi dell’ottobre 2024, valutando la necessità, ovvero la possibilità o l’opportunità, di proporre qualche revisione dell’attuale normativa del Codice, con particolare riferimento ai canoni 145, 204, 208, 212, 228, 230, 275, 476, 483, 749, 1112, 1421 e 1425, in vista di un aggiornamento del diritto della Chiesa così che risulti adeguato al magistero del recente Sinodo dei vescovi. Questi numeri del Documento finale fanno riferimento alla pari dignità dei fedeli nel Popolo di Dio e le conseguenze che questa uguaglianza, d’indole giuridica, comporta per la capacità dei laici, uomini e donne, di esercitare nella Chiesa uffici, incarichi e ministeri per i quali risultano idonei e competenti, anche nell’ambito del governo ecclesiastico.

La Commissione ha constatato che, per la maggior parte dei casi, l’attuale sistema normativo della Chiesa possiede già strumenti adeguati a una maggiore valorizzazione e designazione dei laici a ricoprire, accanto ai Pastori, ruoli e funzioni di corresponsabilità ecclesiale. Strumenti, questi, spesso disattesi ma anche talvolta bisognosi di maggiore affermazione normativa per essere più fruibili ed efficaci.

Le proposte intendono adeguare qualche aspetto del diritto canonico alle decisioni del Sinodo riguardanti alcune forme e modalità attuali della cooperazione dei laici nella missione della Chiesa.

Di interesse particolare è la dimensione del discernimento e dell’impegno sinodali, tra pastori e altri fedeli, in ordine alla valutazione delle esigenze pastorali e alla provvisione degli uffici ecclesiali, in conformità con l’attenzione dell’attuale magistero universale sulla sinodalità intesa come connaturale alla natura della Chiesa.

Una seconda parte riguarda alcuni canoni sui Concili particolari e sulle Conferenze episcopali da rivedere in prospettiva sinodale. La possibilità di tutti gli esponenti del popolo di Dio a partecipare al concilio particolare con una percentuale pari a quella dei membri «ex officio» (can. 443 § 1-3) e l’eliminazione del «tantum» al voto consultivo loro riconosciuto (cann. 443 §§ 4- 5, 444 §2, 466, 500 §2, 514 §1, 536 §2), sono le innovazioni che configurano quel concilio nella sinodalità che si desidera per tutta la Chiesa.

Inoltre, la novità della cadenza decennale (can. 440 § 1) dovrebbe favorirne la rivitalizzazione.

Maggiore autorità alle Conferenze episcopali è riconosciuta eliminando l’intervento della Santa Sede nella delega al laico per assistere ai matrimoni (can. 1112) e introducendo una presunzione di validità degli atti del concilio se la Santa Sede non risponde entro un anno (can. 446). Alcune nuove esemplificazioni, infine, cercano di chiarire la natura e il ruolo dei vescovi ausiliari (can. 403 § 1), mentre, per valorizzare i vescovi emeriti, è prevista la loro cooptazione nelle commissioni delle Conferenze episcopali (can. 450 § 3).

La terza e ultima parte sottolinea l’urgenza di rinnovare gli organismi di partecipazione per avviare percorsi di «trasformazione missionaria» (Documento finale 103, cf. 11).

Questi organismi, secondo la loro natura e finalità, sostengono l’annuncio del Vangelo e la coerenza della vita del popolo di Dio con esso. La loro funzione è missionaria, non solo organizzativa.

La partecipazione «più ampia possibile» dei battezzati richiede mediazioni istituzionali, soprattutto della Chiesa locale, come previsto dal diritto canonico (Df 103). Tali organismi sono spazi primari di partecipazione, secondo la condizione canonica, i carismi, i ministeri e le competenze dei fedeli coinvolti. Essi contribuiscono al discernimento sull’annuncio inculturato del Vangelo, sulla missione e sulla testimonianza della comunità (Df 103).

Il processo sinodale non toglie la competenza decisionale del vescovo, del collegio episcopale o del papa, ma integra il contributo del popolo di Dio, dando all’atto sinodale un carattere realmente comunitario (Df 92).

«Mentre la Chiesa tutta è impegnata in una riflessione teologica ed ecclesiologica sulla propria natura sinodale, è parso importante avviare una riflessione anche sulle norme – i canoni – che ne reggono l’organizzazione e le relazioni tra i suoi membri. Il diritto canonico, infatti, è la trasposizione in termini giuridici di ciò che, in ogni epoca, la Chiesa percepisce di sé e di ciò che costituisce l’oggetto della sua fede, con le conseguenze che ne derivano per il modo in cui si realizzano le relazioni umane al suo interno.

La medesima riflessione si estenderà al diritto delle Chiese orientali cattoliche, per le quali è stata di recente istituita un’apposita commissione.

«Senza un corrispettivo diritto canonico, la teologia rimarrebbe incompleta», sottolinea il card. Mario Grech, Segretario generale del Sinodo.

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