Abusi: esclusione del segreto pontificio

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Il Santo Padre Francesco, nell’udienza concessa a sua eccellenza mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il giorno 4 dicembre 2019, ha stabilito di emanare l’Istruzione Sulla riservatezza delle cause, allegata al presente Rescriptum e che ne forma parte integrante.

Il Santo Padre ha disposto che esso abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 6 dicembre 2019

PIETRO Card. PAROLIN
Segretario di Stato

Istruzione Sulla riservatezza delle cause

1) Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:

a) all’articolo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 maggio 2019;

b) all’articolo 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

2) L’esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.

3) Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.

4) Il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.

5) A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.


Il Santo Padre Francesco, nell’udienza concessa al sottoscritto cardinale Segretario di Stato e al sottoscritto cardinale Prefetto della Congregazione per Dottrina della Fede il giorno 4 ottobre 2019, ha stabilito di introdurre le seguenti modifiche alle “Normae de gravioribus delictis” riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, come modificate dal Rescriptum ex Audientia SS.mi, del 21 maggio 2010, a firma dell’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Card. William Levada.

Modifica delle norme

Articolo 1

L’art. 6 § 1, 2° Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito dal seguente testo:

«l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento».

Articolo 2

  • 1 – L’art. 13 Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito dal seguente testo: «Funge da Avvocato e Procuratore un fedele, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio».
  • 2 – L’art. 14 Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito dal seguente testo:«Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia e Notaio soltanto sacerdoti».

Il Santo Padre ha disposto che il presente Rescriptum sia pubblicato su L’Osservatore Romano, nonché negli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2019

PIETRO Card. PAROLIN
Segretario di Stato

LUIS FRANCISCO Card. LADARIA
Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede

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