Referendum: una risposta a Stefano Ceccanti

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Le argomentazioni e lo stile dell’intervento del prof. Stefano Ceccanti a favore del Sì, nell’ormai prossimo appuntamento referendario, sono sicuramente meritevoli di considerazione e di rispetto. Essi si pongono su quel piano di ragionevole confronto che dovrebbe caratterizzare il dibattito in corso e farlo essere una preziosa occasione di crescita per la nostra democrazia. E già da questo punto di vista il suo è un contributo prezioso.

Tuttavia ciò che colpisce nella sua riflessione è che essa si articola in una puntuale motivazione del testo della legge, senza alcun riferimento al quadro politico in cui esso ha visto la luce. Conformandosi così alle raccomandazioni del ministro Nordio e degli altri esponenti del Governo, all’atto della sua approvazione definitiva, perché essa venisse valutata solo in base a «ragioni tecniche» di ordine giuridico: «Il prossimo step sarà il referendum», ha detto il ministro della Giustizia. «Mi auguro che venga mantenuto in termini pacati, razionali e non politicizzati».

Anche se, contraddittoriamente, sia lui che tutta la maggioranza hanno dedicato la riforma non a qualche illustre maestro del diritto, ma a Silvio Berlusconi, che sicuramente ha rappresentato in Italia una precisa linea politica, diventando il personaggio più divisivo della Seconda Repubblica. Emblematiche le parole del vicepremier Antonio Tajani il quale, celebrando l’approvazione definitiva della legge come «un momento storico, una vittoria epocale, politica e morale», ha affermato che con essa «si realizza il grande sogno di Berlusconi».

Un problema soltanto tecnico?

Si tratta della semplice conferma che la pretesa di guardare alla riforma senza prendere in considerazione la sua valenza politica è semplicemente irrealizzabile. Perché essa implica una modifica della Costituzione, che non è solo un elaborato giuridico, ma la Carta fondamentale della nostra democrazia. Altrimenti, del resto, non avrebbe senso chiamare a pronunziarsi su di essa tutti i cittadini, e non solo i laureati in giurisprudenza.

Dove, però, ciò non comporta in alcun modo la rinunzia alla ragione, come sembra supporre il ministro Nordio quando identifica l’uso di «termini pacati, razionali» e il fatto che essi siano «non politicizzati». La politica non è il terreno della rissa ideologica tra fazioni prive di argomenti, ma il perseguimento del bene comune attraverso un dialogo tra punti di vista diversi. Ed è certamente attraverso questo dialogo che deve passare l’approvazione di un testo costituzionale, rilevante per tutti gli italiani.

Ma c’è anche un motivo più generale per non separare l’esame della riforma dalle circostanze politiche entro cui essa ha visto la luce. Una acquisizione decisiva che dobbiamo alla filosofia ermeneutica è che un testo va sempre letto nel suo contesto, e che è quest’ultimo a dargli il suo significato.

L’espressione «Ti ammazzo!» può trovarsi in un messaggio minatorio, all’interno di un testo teatrale, in bocca a un ragazzo che gioca alla lotta con un coetaneo. Sono tre possibili storie, al cui interno essa acquista un senso del tutto diverso. E la famosa frase con cui il ministro francese Sebastiani annunciava la fine della rivolta polacca nei confronti della Russia − «L’ordine regna a Varsavia» − può avere il significato di una bella notizia, se si prescinde dal contesto, assai meno quando si scopre che essa commenta la spietata repressione del popolo polacco da parte delle truppe dello zar Nicola I.

Ora, anche la riforma della Giustizia non può essere esaminata nei suoi meccanismi giuridici astraendo dalla «storia» in cui è inserita. E la prima cosa che colpisce, in questa storia, è il modo in cui la legge è stata elaborata e approvata. Alle origini della Repubblica, la nostra Costituzione è scaturita dal dialogo tra partiti di matrice molto diversa e in conflitto − democrazia cristiana, comunisti e socialisti, liberali − che avvertirono la responsabilità di convergere e ascoltarsi a vicenda, per elaborare un testo che fosse rappresentativo di tutto il Paese.

L’attuale riforma costituzionale, invece, è stata proposta unilateralmente dal Governo di destra e approvata dai parlamentari che lo sostengono senza alcun confronto con l’opposizione, procedendo a colpi di maggioranza e forzando i tempi per vararla in modo da chiudere ogni spazio alla discussione. Col risultato che il testo è passato due volte da ciascun ramo del Parlamento senza che neppure una virgola venisse modificata rispetto alla formulazione che ne aveva fatto il Governo.

Una legge costituzionale, in cui la grande maggioranza degli italiani dovrebbe potersi riconoscere, riflette così la posizione di tre partiti che in realtà rappresentano, messi insieme, il 28% degli aventi diritto al voto.

Due diverse interpretazioni della democrazia

Peraltro, questa procedura sostanzialmente autoritaria è solo una delle tante manifestazioni dell’idea di democrazia adottata da questi partiti, ai cui occhi l’avere avuto più voti dell’opposizione nelle elezioni costituisce un’autorizzazione a tirare dritto nella realizzazione delle proprie promesse elettorali e a considerare superfluo, e anzi motivo di confusione e di debolezza, il dibattito con le altre forze politiche. In buona fede, essi di fatto confondono la democrazia con la dittatura della maggioranza.

Da questa enfasi sull’investitura elettorale scaturisce anche l’esasperazione − più volte manifestata, alla vigilia della riforma − del Governo e della maggioranza, per l’«invasione di campo» da parte di magistrati che, con le loro sentenze, vanificavano decisioni importanti del Governo, soprattutto in materia di immigrazione e ordine pubblico.

Il punto di vista espresso chiaramente da Giorgia Meloni nel suo discorso del 30 gennaio scorso è che, se i giudici vogliono intervenire su questioni politiche con le loro sentenze, devono prima candidarsi e farsi eleggere in Parlamento.

Ancora una volta, è in questione l’dea che si ha di democrazia. Per il suo ideatore, Jean Jacques Rousseau, il potere del popolo dev’essere assoluto, come lo era quello del sovrano di diritto divino del vecchio assolutismo. Una posizione affascinante, da cui però sono nati tutti i totalitarismi del secolo scorso che, in nome della volontà popolare, incarnata nella persona di un leader, hanno calpestato i diritti umani ed eliminato gli oppositori.

Del tutto diversa l’interpretazione della democrazia elaborata dai padri costituenti che, reduci da un ventennio di dittatura, hanno ritenuto necessario che non ci siano poteri assoluti e che anche quello che esprime la volontà del popolo sia limitato dalla legge, interpretata e applicata da un ordine giudiziario che non si regge sul consenso popolare. In questa prospettiva, la pretesa «invasione di campo», denunciata a gran voce dalla maggioranza di Governo, appare come il legittimo esercizio del diritto-dovere del potere giudiziario di porre un limite agli altri due, per evitare che diventi arbitrio.

Naturalmente i magistrati possono svolgere male il loro compito − come del resto i politici −, ma a rilevare e correggere i loro errori o le loro eventuali deformazioni ideologiche sono preposti altri giudici, come del resto prevede l’ordinamento giudiziario, e non il Governo. Cosicché suona sorprendente e allarmante, nella logica della separazione dei poteri, la solenne affermazione della presidente del Consiglio al Meeting di CL: «Non c’è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano».

Il testo della riforma letto nel contesto

Ed è in questa logica che, negli ultimi mesi, questa riforma è stata più volte evocata dai rappresentanti della maggioranza come la sospirata soluzione agli abusi delle «toghe rosse». È irrilevante questo clima quando si deve valutare la nuova normativa, non limitandosi, come fa il prof. Ceccanti, ad analizzarne i singoli punti, isolatamente l’uno dall’altro, ma cercando di coglierne il significato complessivo?

Credo sia il buon senso, e non una particolare animosità ideologica, a suggerire che, se la riforma della Costituzione vigente è stata realizzata per far finalmente valere la nuova visione della democrazia di una parte politica, il suo fine non può esser quello dichiarato − la semplice separazione delle carriere, peraltro attuabile anche con legge ordinaria −, ma fermare quella che, secondo questa visione è stata continuamente denunciata come una invasiva e abusiva intromissione del potere giudiziario nel compito dell’esecutivo di «far rispettare la legge dello Stato italiano».

E, alla luce del contesto, il senso del testo è inequivocabilmente il ridimensionamento del ruolo della magistratura attraverso lo scardinamento dell’organo a cui Costituzione affida il compito di garantirne l’autonomia dalla politica, il Consiglio superiore della magistratura (CSM), che viene spezzato in due tronconi, delegittimato ed esautorato

Anche ammesso (e non concesso) che la divisione in due del CSM influisca in qualche modo sul superamento del triste fenomeno del processo mediatico, come pensa Ceccanti − ma lui stesso ammette che esso «ha anche cause ulteriori che riguardano specificamente il ruolo dei media» −, essa comporta però soprattutto uno stravolgimento della figura del pubblico ministero, che viene resa eterogenea rispetto a quella del giudice, con cui oggi ha invece in comune il compito di non essere solo dedita all’accusa dell’imputato (come quello dell’avvocato lo è alla sua difesa), ma di perseguire esclusivamente la verità e la giustizia. Col risultato di indebolire, in definitiva, l’identità della magistratura nel suo insieme (divide et impera).

E il sorteggio davvero eviterà che ci siano magistrati poco scrupolosi che approfitteranno del loro ruolo nei due CSM? Di sicuro ha la funzione di delegittimare sia i loro componenti − non più scelti dai loro colleghi in base a una sintonia e a una stima che, nell’attuale CSM, li rendevano rappresentativi −, sia tutto l’ordine giudiziario, il solo i cui membri vengono paradossalmente (sono, secondo la Costituzione, i principali tutori della legalità!) dichiarati talmente inaffidabili da non avere riconosciuto il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Che non sono mai stati scelti, come pensa Ceccanti, perché «migliori» degli altri loro colleghi, ma semplicemente, come in tutti gli ordini, perché ritenuti più dotati di capacità gestionali che vanno al di là della preparazione strettamente professionale.

Clamoroso poi il «doppio standard» − rispetto al sorteggio dei membri togati dei due CSM − di quello dei «laici», che avverrà all’interno di una lista stabilita da questa maggioranza parlamentare, la cui ampiezza è demandata a una futura legge ordinaria (sempre fatta da questa maggioranza) e che, in linea di principio, potrebbe essere ristrettissima, trasformando il sorteggio in una elezione mascherata.

Potere disciplinare

L’ultimo e più decisivo colpo al prestigio e all’autonomia della magistratura è la sottrazione ai CSM del potere disciplinare e il suo deferimento ad Suprema Corte, non più presieduta dal presidente della Repubblica, come ora lo è il CSM, ma da un «laico», e i cui membri sono sì, in maggioranza togati (sempre sorteggiati), ma potrebbero benissimo essere distribuiti − nei singoli collegi in cui si articolerà la Corte − in modo che in alcuni siano in maggioranza i «laici» (scelti tre dal presidente della Repubblica, tre col solito sistema del sorteggio/elezione da parte ancora una volta di questa maggioranza parlamentare). Nel qual caso si configurerebbe, di diritto, un controllo disciplinare del potere legislativo (a sua volta di fatto subordinato a quello esecutivo) su quello giudiziario, checché dica l’art. 104 della Costituzione spesso sbandierato.

Ultimo tocco, l’eliminazione del diritto del magistrato condannato a fare ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, diritto oggi previsto dalla Costituzione. L’appello potrà esserci solo all’interno dello stesso organo che ha emanato la condanna, l’Alta Corte, solo cambiando collegio.

Certo, come giustamente osserva Ceccanti, «nel caso di vittoria del Sì occorrerà confrontarsi sulle norme attuative». Ma questo aggrava la pericolosità del Sì, perché alla luce del contesto che ha motivato questa riforma è facile prevedere che esse giocheranno nel senso della subordinazione e dell’intimidazione della magistratura, affinché non intralci l’opera del Governo.

Concordo pienamente, invece, su quanto l’autore dice a proposito della necessità di una riforma della Giustizia che cambi profondamente lo status quo. Anzitutto riducendo gli attuali scandalosi tempi giudiziari, obiettivo fondamentale su cui però, per unanime riconoscimento, la legge su cui dovremo pronunciarci non dice una parola. E introducendo dei meccanismi che impediscano scambi di favori all’interno del CSM, il che non richiederebbe il suo smantellamento, bensì la sua valorizzazione. Ma è il contrario di quello che la riforma si propone.

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4 Commenti

  1. lucio 6 marzo 2026
  2. Mariagrazia Gazzato 6 marzo 2026
    • Pietro 6 marzo 2026
  3. Lucio 6 marzo 2026

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