Kyenge: Giustizia è (quasi) fatta

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Le frasi pronunciate dal senatore Roberto Calderoli, nel corso di un comizio tenuto alla presenza di una vasta platea di circa 1.500 spettatori, nell’ambito della festa indetta dalla Lega Nord a Treviglio il 13 luglio 2013, e poi ampiamente diffuse da organi di stampa a tiratura nazionale, secondo le quali l’onorevole Cécile Kyenge Kashetu – già Ministra per l’integrazione sociale nel Governo Monti (novembre 2011 – aprile 2013) – «sarebbe un ottimo Ministro, […] ma dovrebbe esserlo in Congo non in Italia, perché se c’è […] bisogno di un Ministro per le pari opportunità per l’integrazione, c’è bisogno là, perché […] se vedono passare un bianco là gli sparano», attribuendo, altresì, alla stessa onorevole Kyenge «sembianze di orango», non possono in alcun modo essere considerate alla stregua di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.[1]

La prerogativa dell’immunità parlamentare non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti solo perché collegati con le “battaglie” condotte da esponenti parlamentari.[2]

È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 59 depositata venerdì 23 marzo 2018.

Sfera applicativa dell’immunità parlamentare

Nel motivare la decisione, il Giudice delle leggi richiama opportunamente alcuni criteri utili per interpretare in modo corretto l’istituto dell’immunità parlamentare, che è applicabile solo alle attività tipiche della funzione parlamentare e a quelle che di esse possano considerarsi proiezione esterna alle sedi del Parlamento.

Sono certamente insindacabili gli atti tipici dell’attività parlamentare (proposte di legge, atti di sindacato ispettivo, interventi nelle varie sedi parlamentari), anche perché essi sono svolti secondo le regole di correttezza formale ed espressiva dettate dai regolamenti parlamentari.

Gli atti svolti fuori dalle sedi istituzionali (extra moenia) sono insindacabili solo se e nella misura in cui siano identificabili come attività parlamentare, vale a dire abbiano una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici.

In altre parole, il parlamentare non può beneficiare dell’immunità per obiettivi che non siano connessi al suo status di parlamentare o per sferrare attacchi personali e politici ai suoi avversari che nulla hanno a che vedere con le questioni di attualità e di politica entro cui lo stesso è chiamato a esprimere la sua opinione, dentro e fuori dal Parlamento.

Nel “considerato di diritto”, la Corte Costituzionale richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La quale, nell’affrontare il tema della insindacabilità delle opinioni espresse da membri del Parlamento a salvaguardia di prerogative inerenti lo specifico munus proprio della carica, opera una netta distinzione tra le dichiarazioni rilasciate intra moenia, vale a dire nello specifico esercizio di quelle funzioni, e quelle rese fuori dalla sede tipica (extra moenia), e perciò stesso in assenza di un legame evidente con l’attività parlamentare, affermando in più occasioni la necessità di un’interpretazione restrittiva del requisito della ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Una diversa interpretazione della prerogativa dell’insindacabilità ne dilaterebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un’immunità non più soltanto funzionale ma, di fatto, sostanzialmente “personale”, a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento.

Conseguenze della pronuncia della Corte Costituzionale

Il senatore Roberto Calderoli, imputato del reato di diffamazione aggravata per avere offeso l’onore e il decoro dell’onorevole Kyenge mediante un mezzo particolare di pubblicità, quale il comizio, e per finalità di discriminazione razziale dovrà, quindi essere giudicato dal Tribunale di Bergamo come un qualsiasi cittadino.

Con la sentenza depositata il 23 marzo, infatti, la Corte Costituzionale annulla la deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 settembre 2015 con la quale venne votata l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’inquisito per aver diffamato l’ex ministra Cécile Kyenge, mentre fu esclusa dall’autorizzazione l’accusa ben più grave di istigazione all’odio razziale.

Il Tribunale di Bergamo dovrà, quindi, nei prossimi mesi verificare se le frasi pronunciate dall’imputato a Treviglio il 13 luglio 2013 integrano il reato di diffamazione, aggravato tanto perché l’offesa è stata recata mediante comizio, quale particolare mezzo di pubblicità,[3] quanto perché sorretta da finalità di discriminazione razziale.[4] Non si tratta – si legge nella sentenza – di due fatti storici autonomamente valutabili, ma di un medesimo fatto, naturalisticamente unitario, assunto sotto plurime norme di legge.

La diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale

Non è difficile immaginare come si concluderà la vicenda, dal momento che risulta essere consolidato[5] l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il legittimo esercizio del diritto di critica non consente gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale.

Così come risulta consolidato l’orientamento secondo il quale la circostanza aggravante della finalità di discriminazione razziale è integrata quando la condotta incriminata si manifesta come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore della pelle, cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato all’esclusione di condizioni di parità.

L’aggravante sussiste quindi in tutti i casi in cui il ricorso ad espressioni ingiuriose riveli l’inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica, come si verifica allorché ad espressioni intrinsecamente ingiuriose, in quanto contenenti un insulto, si associno ulteriori espressioni legate alla razza, all’etnia o alla provenienza, sintomatiche dell’orientamento discriminatorio della condotta.


[1] «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».

[2] Sulla vicenda cf. SettimanaNews.it n. 9/2018, La discriminazione razziale aggrava la diffamazione.

[3] Articolo 595, terzo comma, c.p.).

[4] Articolo 3 della legge 25 giugno 1993 n. 205.

[5] Cf. ancora SettimanaNews.it n. 9/2018, La discriminazione razziale aggrava la diffamazione.

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