“Messe di guarigione”: disposizioni disciplinari

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La Conferenza episcopale piemontese ha promulgato le Disposizioni disciplinari circa le cosiddette “messe di guarigione”: «riunioni periodiche di preghiera volte a ottenere la guarigione, sovente anche congiunte a celebrazioni liturgiche», scrive il testo sottolineando, sin dall’inizio, che quelle celebrazioni sono «erroneamente» definite “messe di guarigione”. Approvato all’unanimità nell’assemblea di Susa il 18 settembre 2018, il testo è entrato in vigore il 1° ottobre. Di seguito il testo integrale promulgato di vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta.

Disposizioni disciplinari circa le cosiddette “messe di guarigione”

«La preghiera che implora il riacquisto della salute è un’esperienza presente in ogni epoca della Chiesa, e naturalmente nel momento attuale. Ciò che però costituisce un fenomeno per certi versi nuovo è il moltiplicarsi di riunioni di preghiera, alle volte congiunte a celebrazioni liturgiche, con lo scopo di ottenere da Dio la guarigione. In diversi casi, non del tutto sporadici, vi si proclama l’esistenza di avvenute guarigioni, destando in questo modo delle attese dello stesso fenomeno in altre simili riunioni. In questo contesto si fa appello, alle volte, a un preteso carisma di guarigione» (Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione circa le preghiere per ottenere la guarigione da Dio, 14 settembre 2000, Introduzione).

Anche nelle nostre diocesi si è diffusa non da poco la prassi, da parte di alcuni sacerdoti, di indire riunioni periodiche di preghiera volte a ottenere la guarigione, sovente anche congiunte a celebrazioni liturgiche, ovvero quelle che erroneamente sono definite “messe di guarigione”.

Tali celebrazioni è tuttavia necessario che siano condotte e vissute nel rispetto della normativa liturgica. In particolare occorre che nel loro svolgimento non si favorisca o non si pervenga, soprattutto da parte di coloro che le guidano, a forme simili all’isterismo, all’artificiosità, alla teatralità o al sensazionalismo.

Pertanto

considerato che il vescovo diocesano ha il diritto di emanare norme per la propria Chiesa particolare sulle celebrazioni liturgiche, a norma del can. 838 § 4,

tenendo conto delle norme già emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede circa le “preghiere per ottenere da Dio la guarigione” (cf. Istruzione circa le preghiere per ottenere la guarigione da Dio, del 14 settembre 2000) da osservare scrupolosamente,

Si dispone quanto segue
  1. Chi intende programmare celebrazioni liturgiche con lo scopo di invocare da Dio la guarigione (in specie, le cosiddette “messe di guarigione”) deve richiedere e ottenere un permesso esplicito e scritto dal vescovo diocesano anche se le propongono o vi partecipano vescovi o c In tale richiesta da farsi annualmente, si dovrà indicare il tempo e il luogo della celebrazione.
  2. Sono da escludersi fin d’ora celebrazioni mensili; non sono inoltre consentite tali celebrazioni nelle domeniche o nelle solennità.
  3. Non è consentito ai sacerdoti presiedere o concelebrare in tali celebrazioni fuori della propria parrocchia o diocesi.
  4. Nella celebrazione della messa, dei sacramenti e della liturgia delle ore non è consentito introdurre preghiere di guarigione, liturgiche e non liturgiche. Durante le celebrazioni è data, invece, la possibilità di inserire speciali intenzioni di preghiera per la guarigione nella preghiera universale o “dei fedeli”, quando questa è in esse previsto.
  5. Nel caso di celebrazione eucaristica autorizzata ci si atterrà unicamente a questo schema:

a) Quanto alle orazioni: nel rispetto della normativa circa l’uso delle “messe votive” o “per varie necessità”, si useranno solo formulari presenti nel Messale Romano.

b) Quanto al Rito della messa ci si attenga fedelmente al Messale Romano, evitando ogni abuso o indebita creatività (cf. Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Istruzione Redemptionis sacramentum, del 25 marzo 2004).

c) È data la possibilità, al termine della Messa, di proporre l’adorazione eucaristica, e di concludere con l’unica benedizione eucaristica dal presbiterio. Si ricorda comunque che è vietata l’esposizione del Sacramento unicamente per impartire la benedizione (cf. Rito della comunione fuori della messa e culto eucaristico, Praenotanda, n. 97).

d) Quanto all’eventuale gesto di imposizione delle mani e preghiera di benedizione, si seguirà unicamente quanto previsto dal Benedizionale utilizzando il cap. VI “Benedizione dei malati” al n. 244, con relativa preghiera.

Inoltre, si ricorda che:

Il ministero dell’esorcismo deve essere esercitato solo da presbiteri e in stretta dipendenza dal vescovo diocesano, ovvero con espressa licenza, a norma del can. 1172, della Lettera della Congregazione per la dottrina della fede del 29 settembre 1985 e del Rito degli esorcismi e preghiere per circostanza particolari, in vigore dal 37 marzo 2002.

Le preghiere di esorcismo, contenute nel Rito degli esorcismi e preghiere per circostanza particolari, devono restare distinte dalle celebrazioni “di guarigione” liturgiche e non liturgiche.

È assolutamente vietato inserire tali preghiere di esorcismo nella celebrazione della santa messa, dei sacramenti e della liturgia delle ore.

Infine si ricorda che «l’intervento d’autorità del Vescovo diocesano si rende doveroso e necessario quando si verifichino abusi nelle celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche, nel caso di evidente scandalo per la comunità dei fedeli, oppure quando vi siano gravi inosservanze delle norme liturgiche e disciplinari» (cf. Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione, n. 10).

Le presenti disposizioni, approvate all’unanimità dai vescovi del Piemonte e della Valle d’Aosta riuniti in assemblea a Susa il 18 settembre 2018 entrano in vigore il 1° ottobre 2018.

 

mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino,

presidente della Conferenza episcopale piemontese

 

mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta,

segretario della Conferenza episcopale piemontese

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