Anche il niqab è vietato

di:

Niqab

La legge belga che vieta di indossare il niqab islamico nei luoghi pubblici è legittima e non viola i diritti umani. Per la seconda volta in tre anni[1] la Corte europea dei diritti dell’uomo torna sulla questione. E ribadisce che una legge di uno Stato membro del Consiglio d’Europa che vieta di indossare il niqab – il velo islamico che lascia scoperti soltanto gli occhi – nei luoghi pubblici non viola:

* né il diritto al rispetto della vita privata e familiare (sancito dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo),

* né il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (sancito dall’art. 9 della stessa Convenzione),

* e neppure il divieto di discriminazione per motivi personali, familiari o religiosi (sancito dall’art. 14, sempre della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo).

Legittimità della legge belga sul divieto del niqab

Questa volta il principio è stato affermato con ben due sentenze, depositate nella giornata di martedì 11 luglio 2017: si tratta della sentenza Belcacemi e Oussar c. Belgio (ricorso n. 37798/13) e della sentenza Dakir c. Belgio (ricorso n. 4619/2012).

A rivolgersi ai giudici di Strasburgo sono state tre donne – due belghe e una marocchina –, che contestavano il divieto imposto dall’ordinamento del Belgio di indossare, in luoghi pubblici, indumenti che coprano il volto totalmente o parzialmente. A causa di questa proibizione, le donne non potevano utilizzare il niqab.

La Corte costituzionale belga aveva respinto il ricorso di Samia Belcacemi e di Yamina Oussar. Le due donne avevano così scelto la strada di Strasburgo, sostenendo che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8), della libertà di religione (articolo 9) e il diritto a non essere discriminati (articolo 14). Così, con altro ricorso, aveva fatto Fouzia Dakir.

Secondo la ricorrente Yamina Oussar, cittadina marocchina residente a Liegi, il divieto le avrebbe addirittura cambiato «profondamente la vita sociale e privata» fino a costringerla a non uscire più di casa.

Di diverso avviso la Corte europea.

La legge belga – osservano all’unanimità i giudici di Strasburgo – si propone dei fini legittimi come la sicurezza pubblica, l’uguaglianza di genere e la tutela della convivenza all’interno di una società.

In materia di libertà di religione, inoltre, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento.

La Corte è consapevole che ci sono norme, come quelle belghe, che, colpendo determinate categorie di persone, possono contribuire a consolidare stereotipi e ad alimentare un clima di intolleranza. Così riconosce che il divieto potrebbe teoricamente limitare il pluralismo, creando ostacoli alle donne nell’espressione della propria personalità.

Tuttavia, i divieti sono necessari in una società democratica anche per garantire le relazioni tra individui e la pacifica e rispettosa convivenza.

Di conseguenza, poiché l’obiettivo delle autorità belghe è di favorire le relazioni tra i componenti di una società e agevolare accettabili condizioni di convivenza che lo Stato vuole promuovere per la propria società, il divieto va ritenuto compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) perché è anche frutto di una scelta sul tipo di società da formare all’interno di uno Stato.

La legge belga è stata adottata a seguito di un approfondito dibattito durato 7 anni. Inoltre, gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione europea non hanno una posizione univoca sulla questione e, quindi, le autorità nazionali di un Paese hanno piena autonomia nel regolamentare la materia. Sul fronte delle sanzioni, inoltre, la legge belga prevede una multa e il carcere solo in casi estremi, per ripetute violazioni e dopo un’attenta valutazione dei giudici nazionali.

Di qui la conclusione sulla proporzionalità della sanzione comminata alle ricorrenti e la piena compatibilità del divieto con la Convenzione.

Le due sentenze sono state emesse da una delle Camere della Corte Europea. Non sono quindi definitive. Entro un termine di tre mesi dalla data del loro deposito, ciascuna parte può chiedere il rinvio del caso alla Grande Camera della Corte. In tal caso, un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli.

Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza. La sentenza della Grande Camera è definitiva. Esistono, per i motivi sotto riportati, fondati motivi per ritenere che, se la Grande Camera, dovrà pronunciarsi, lo farà per confermare il principio di diritto affermato dalle due recenti sentenze.

La legge francese non viola i diritti umani

Della questione la Corte di Strasburgo si era già occupata tre anni fa con la sentenza S.A.S. c. Francia (ricorso n. 43835/11) del 1° luglio 2014 emessa dalla «Grande Camera» (quindi, con carattere di definitività).

In quell’occasione aveva respinto – in maniera definitiva e inequivocabile – il ricorso contro il divieto al velo integrale nei luoghi pubblici entrato in vigore in Francia l’11 aprile del 2011.

Secondo La Corte Europea, anche la legge francese non viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La ricorrente, una donna musulmana francese di 34 anni e di origini pakistane, aveva denunciato il divieto a indossare il burqa e il niqab secondo quanto previsto dalla sua religione, dalla sua cultura e dalle sue convinzioni personali come una discriminazione e una violazione della sua libertà di culto nonché della sua vita privata e familiare.

La donna aveva sottolineato nel suo ricorso che né il marito né alcun altro membro della sua famiglia esercitava pressioni perché lei si coprisse il volto e che indossare il velo era una sua scelta, «per sentirsi in pace» con se stessa.

I giudici di Strasburgo avevano affermato invece che «il rispetto delle condizioni della vita in società è un obiettivo legittimo» della legge e che, a questo fine, uno Stato «dispone di un ampio margine di manovra».

La Corte aveva enunciato, quindi, il principio che «la barriera sollevata contro gli altri da un velo che copre il viso è percepita dallo Stato come una violazione del diritto degli altri a vivere in uno spazio sociale che rende la vita in comune più facile».

Riflessioni conclusive

È di tutta evidenza che il rilievo della questione trascende la materia per i suoi inevitabili riflessi sul tema dell’integrazione in Europa dei soggetti provenienti da Stati terzi e, prima ancora, sul problematico bilanciamento tra il rispetto dei valori di una società europea aperta e pluralistica, fondata sul rispetto dei diritti fondamentali, e la tutela dei diritti e delle libertà altrui.

La tre sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo offrono interessanti spunti di riflessione sulla dibattuta e delicata tematica dei rapporti tra diritto e religione, con particolare riguardo alla questione dei simboli religiosi negli spazi pubblici.

Al di là del caso deciso, esse inducono ad interrogarsi sui limiti di compatibilità di alcuni simboli religiosi, quali il burqa e il niqab, con i principi fondamentali posti alla base delle società democratiche libere e aperte.

Le sentenze giustificano il divieto di indossare nei luoghi pubblici il niqab (o il burqa) non tanto con riferimento alla dignità o all’uguaglianza o alla sicurezza pubblica, quanto alle esigenze del «vivere insieme» («vivre ensemble»).

La Corte ha deciso le controversie non sulla base di un’astratta applicazione delle norme di riferimento (articoli 8, 9 e 14 Cedu) alle fattispecie oggetto di giudizio, ma – in linea con il suo ruolo di giudice del caso concreto – sforzandosi di comprendere il complesso di valori, bisogni e interessi espressi dalla società francese e dalla società belga.

Le ragioni che giustificano il divieto del burqa (e del niqab) in Francia o in Belgio possono valere anche per gli Stati (come l’Italia) caratterizzati non da una laïcité de combat, ma da una laicità aperta?

Al di là di ogni valutazione sull’opportunità di sanzionare penalmente il fatto e restando impregiudicate le esigenze di ordine pubblico e di tutela della dignità delle donne, in tutte le società aperte si può ravvisare un contrasto con principi, quali la pacifica e rispettosa convivenza nonché la solidarietà nel comportamento di chi indossa il velo semi-integrale o integrale, che può guardare gli altri ma non essere visto, annullando così la trasparenza e la reciprocità nella relazione interpersonale: ciò sembra integrare per definizione un comportamento antisociale che, in quanto tale, non è meritevole di tutela.

Il niqab o il burqa rappresentano un caso limite nel quale la relazione con l’altro è per definizione esclusa. Non per volontà della maggioranza a danno di una minoranza, ma per una sorta di autoemarginazione (più o meno voluta) di chi lo indossa, manifestando un rifiuto di partecipare alla società aperta e liberale dove si è insediato.

Tale messaggio di rottura è ancor più evidente se si considera che l’obbligo di indossare in pubblico il niqab o il burqa non sembra derivare – secondo il parere di autorevoli studiosi – da un vero e proprio precetto religioso.


[1] La Corte europea dei diritti dell’uomo già si era occupata della medesima questione nel 2014. Con la sentenza S.A.S. c. Francia (ricorso n. 43835/11) del 1° luglio 2014 emessa dalla “Camera grande” (quindi, con carattere di definitività) aveva respinto il ricorso contro il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici entrato in vigore in Francia l’11 aprile del 2011.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Questo sito fa uso di cookies tecnici ed analitici, non di profilazione. Clicca per leggere l'informativa completa.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici ed analitici con mascheratura dell'indirizzo IP del navigatore. L'utilizzo dei cookie è funzionale al fine di permettere i funzionamenti e fonire migliore esperienza di navigazione all'utente, garantendone la privacy. Non sono predisposti sul presente sito cookies di profilazione, nè di prima, né di terza parte. In ottemperanza del Regolamento Europeo 679/2016, altrimenti General Data Protection Regulation (GDPR), nonché delle disposizioni previste dal d. lgs. 196/2003 novellato dal d.lgs 101/2018, altrimenti "Codice privacy", con specifico riferimento all'articolo 122 del medesimo, citando poi il provvedimento dell'authority di garanzia, altrimenti autorità "Garante per la protezione dei dati personali", la quale con il pronunciamento "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 [9677876]" , specifica ulteriormente le modalità, i diritti degli interessati, i doveri dei titolari del trattamento e le best practice in materia, cliccando su "Accetto", in modo del tutto libero e consapevole, si perviene a conoscenza del fatto che su questo sito web è fatto utilizzo di cookie tecnici, strettamente necessari al funzionamento tecnico del sito, e di i cookie analytics, con mascharatura dell'indirizzo IP. Vedasi il succitato provvedimento al 7.2. I cookies hanno, come previsto per legge, una durata di permanenza sui dispositivi dei navigatori di 6 mesi, terminati i quali verrà reiterata segnalazione di utilizzo e richiesta di accettazione. Non sono previsti cookie wall, accettazioni con scrolling o altre modalità considerabili non corrette e non trasparenti.

Ho preso visione ed accetto