Violenza di genere: nuovi reati

di:

Con 197 voti favorevoli, nessun contrario e 47 astenuti l’Aula del Senato, nella giornata di mercoledì 17 luglio, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, noto come “codice rosso”, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle  vittime di violenza domestica e di genere.

Il provvedimento è di iniziativa governativa, ma in realtà recepisce numerose altre proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esso costituisce un’ulteriore tappa del percorso di adeguamento della normativa interna in materia di protezione delle vittime della violenza di genere e domestica agli obblighi discendenti dalle fonti internazionali ed europee, nonché dalla sentenza n. 41237/14 emessa il 2 marzo 2017 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, nel ricorso Talpis c. Italia, che ha evidenziato la necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi a questa tipologia di reati.

Le novità previste nella legge si pongono, quindi, in continuità con gli interventi già effettuati con la legge 15 ottobre 2013 n. 119[1] e con il Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212[2]  e intendono completare il quadro delle misure necessarie per un più incisivo contrasto della violenza domestica e di genere, seguendo due fondamentali direttrici:

  • inasprire, in un’ottica di maggiore deterrenza, il trattamento sanzionatorio relativo ai reati, anche di nuova introduzione, individuati come espressivi del fenomeno;
  • rafforzare il sistema di tutela “preventiva” delle vittime per mezzo della tempestiva adozione di misure di protezione, l’incremento degli obblighi informativi e di comunicazione in loro favore, l’introduzione di un più ampio spettro di misure atte a contenere il pericolo di recidiva da parte dell’autore del fatto.

Il testo varato da Palazzo Madama, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019 e in vigore, quindi, dall’8 agosto 2019, è identico a quello approvato dalla Camera il 3 aprile 2019.[3]

Di seguito, una disanima delle nuove norme di diritto penale sostanziale, che risultano essere numerose e di notevole interesse. Alcune introducono nel nostro ordinamento nuovi reati. Altre innovano delitti già previsti.

Violazione delle misure cautelari a tutela della sicurezza della vittima (art. 4)

L’articolo 4 della legge, inserendo nel codice penale l’articolo 387-bis, disciplina il reato di Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il nuovo reato[4] punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare[5] e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[6]  o l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.[7]

Fino all’introduzione della nuova norma, chi disattendeva uno dei suddetti provvedimenti cautelari poteva essere sottoposto a più severa misura cautelare, ma la violazione in sé non era prevista come reato.[8]

Costrizione e induzione al matrimonio (art. 7)

Nel codice penale, all’articolo 558-bis, è introdotto il nuovo delitto di “Costrizione o induzione al matrimonio”.[9]

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

  • con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile;
  • approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere “chiunque”. La condotta incriminata consiste nel costringere altri[10] a sposarsi o a contrarre un’unione civile.

In considerazione della dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, la disposizione stabilisce che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il nuovo articolo 558-bis del codice penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena:

  • è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto;
  • è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 10)

Il nuovo articolo 612-ter del codice penale, rubricato Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

Il medesimo articolo punisce poi con la stessa pena la diffusione – posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito – di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.[11]

La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali.

In particolare la pena è aggravata:

  • se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;[12]
  • se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
  • se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (in questi casi la pena è aumentata da un terzo alla metà).

Il reato è punibile a querela della persona offesa. La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi, può essere rimessa solo in sede processuale.

La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata in quanto commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, è invece punibile d’ufficio.

La norma incriminatrice è preceduta dalla clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Ciò significa che, nel caso in cui la diffusione  illecita  di immagini sia finalizzata  ad ottenere denaro o altre utilità, la condotta potrà integrare il reato di estorsione e non troverà applicazione la nuova fattispecie.

Il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 12)

Altra novità significativa è l’introduzione nel codice penale del reato di “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”.[13]

Si tratta di un delitto dalle conseguenze così gravi che non può essere considerato alla stregua di “semplici”, eppur gravissime, lesioni.

Il nuovo reato è inserito all’articolo 583-quinquies del codice penale, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti  consegue anche la pena accessoria dell’interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.[14]

Il provvedimento, inoltre:

  • interviene sull’articolo 576 del codice penale per prevedere l’ergastolo quando l’omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni al viso;
  • per coordinamento, sopprime l’attuale aggravante inserita nell’articolo 583 del codice penale, riconoscendo alla deformazione dell’aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime;
  • interviene sull’articolo 585 del codice penale e prevede che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato se commesso con il concorso di altre aggravanti, ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite;
  • modifica l’ordinamento penitenziario per consentire l’applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno;
  • prevede che, quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall’ordinamento penitenziario.
Inasprimento delle pene per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori (art. 9)

Per il delitto di maltrattamenti  contro familiari e conviventi[15] è previsto l’aumento della pena. La reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.  Quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi, la pena è aumentata fino alla metà.

L’aumento della pena è prevista anche per il delitto di atti persecutori (stalking)[16]: la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.

All’indiziato del delitto di maltrattamenti sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, può essere imposto all’indiziato l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell’interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. “braccialetto elettronico”, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Potranno essere applicate all’indagato per maltrattamenti, al pari che all’indagato per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali.

Inasprimento delle pene in caso di omicidio aggravato dalle relazioni personali (art. 11)

La nuova legge, come suggerito ancora dalla Commissione Puglisi,   modifica il codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali,[17] per estendere il campo d’applicazione delle aggravanti.

In particolare, è consentita l’applicazione dell’ergastolo anche in caso:

  • di relazione affettiva senza stabile convivenza;
  • di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;
  • di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenne.[18]

È prevista l’aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell’omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all’altra parte dell’unione civile cessata, anche la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, ovvero l’adottante o l’adottato.

Inasprimento delle pene per i reati di natura sessuale e ampliamento dei termini per la querela (art. 13)

Per la violenza sessuale la reclusione da 5 a 10 anni è sostituita dalla reclusione da 6 a 12 anni.

La violenza sessuale commessa dall’ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore è sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall’età della vittima (attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne).

Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni di età la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata.[19]

Per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà.[20]

Per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo.[21]

La legge inoltre:

  • modifica il delitto di atti sessuali con minorenne,[22] prevedendo un’aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo;
  • interviene sulla scriminante del reato di atti sessuali con minorenne, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 3 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;
  • modifica dei termini per la querela di parte per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne, nel senso che il reato di atti sessuali con minorenne sarà sempre procedibile d’ufficio e il termine per la proposizione della querela per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne è elevato da sei mesi a dodici mesi;
  • modifica del reato di violenza sessuale di gruppo,[23] per inasprirne la pena: all’attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni.
Sospensione condizionale della pena (art. 6)

Nei casi di condanna per i delitti di violenza sessuale anche aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne, di violenza sessuale di gruppo, di atti persecutori, nonché di lesioni personali e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Il costo dei percorsi di recupero sarà a carico del condannato, qualora – si ritiene – l’ente non abbia una convenzione con lo Stato.


[1] Che ha dato anticipata esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

[2] Attuativo della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato).

[3] Cf. Violenza di genere: in arrivo nuove misure?, in  SettimanaNews.it n. 19/2019 (dal 6 al 12 maggio)

[4] Auspicato nella relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere della passata legislatura (Commissione Puglisi). Sui lavori della Commissione, cf. Il regalo della politica alle donne, in SettimanaNews.it n.10/2018 (dal 5 all’11 marzo).

[5] Articolo 282 bis del codice di procedura penale.

[6] Articolo  282-ter del codice di procedura penale.

[7]  Articolo 384-bis del codice di procedura penale.

[8] Da segnalare che, nel formulare l’articolo 387 bis del codice penale, il legislatore ha dimenticato di inserire la violazione dell’ordine di protezione emesso in sede civile ai sensi degli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile, con la conseguenza che il coniuge o il convivente cui sia stato ordinato l’allontanamento dalla casa coniugale o vietato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima con provvedimento del giudice civile non potrà essere incriminato per non aver ottemperato al decreto.

[9] Cf. Matrimoni forzati: reato anche in Italia?,  In  SettimanaNews.it n. 19/2019 (dal 6 al 12 maggio).

[10] La norma non prevede alcun requisito di età.

[11] La disposizione si propone di punire la condotta degli eventuali “condivisori” delle immagini diffuse dall’autore del reato. A ben vedere, infatti, ciò che rende il reato tanto più grave e pericoloso è, infatti, l’eventuale condivisione che fa sì che la lesione della riservatezza della vittima sia amplificata fino a irreversibili conseguenze.

[12] Si sottolinea che la disposizione non richiama la parte dell’unione civile.

[13] Anche la previsione di questo reato era stata auspicata nella relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere.

[14] Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

[15] Articolo 572 del codice penale.

[16] Articolo 612 bis del codice penale.

[17] Di cui all’articolo 577 del codice penale.

[18] La disposizione, nella sua formulazione previgente, puniva con l’ergastolo l’omicidio commesso nei confronti dell’ascendente o del discendente o del coniuge (anche legalmente separato), dell’altra parte dell’unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

[19] Diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni.

[20] Diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell’attuale reclusione da 6 a 12 anni.

[21] Diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori.

[22] Articolo 609 quater del codice penale.

[23] Articolo 609 octies del codice penale.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Questo sito fa uso di cookies tecnici ed analitici, non di profilazione. Clicca per leggere l'informativa completa.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici ed analitici con mascheratura dell'indirizzo IP del navigatore. L'utilizzo dei cookie è funzionale al fine di permettere i funzionamenti e fonire migliore esperienza di navigazione all'utente, garantendone la privacy. Non sono predisposti sul presente sito cookies di profilazione, nè di prima, né di terza parte. In ottemperanza del Regolamento Europeo 679/2016, altrimenti General Data Protection Regulation (GDPR), nonché delle disposizioni previste dal d. lgs. 196/2003 novellato dal d.lgs 101/2018, altrimenti "Codice privacy", con specifico riferimento all'articolo 122 del medesimo, citando poi il provvedimento dell'authority di garanzia, altrimenti autorità "Garante per la protezione dei dati personali", la quale con il pronunciamento "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 [9677876]" , specifica ulteriormente le modalità, i diritti degli interessati, i doveri dei titolari del trattamento e le best practice in materia, cliccando su "Accetto", in modo del tutto libero e consapevole, si perviene a conoscenza del fatto che su questo sito web è fatto utilizzo di cookie tecnici, strettamente necessari al funzionamento tecnico del sito, e di i cookie analytics, con mascharatura dell'indirizzo IP. Vedasi il succitato provvedimento al 7.2. I cookies hanno, come previsto per legge, una durata di permanenza sui dispositivi dei navigatori di 6 mesi, terminati i quali verrà reiterata segnalazione di utilizzo e richiesta di accettazione. Non sono previsti cookie wall, accettazioni con scrolling o altre modalità considerabili non corrette e non trasparenti.

Ho preso visione ed accetto