Libertà di importunare?

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Il racconto biblico della creazione va riletto sempre di nuovo, per apprezzare tutta l’ampiezza e la profondità del gesto dell’amore di Dio che affida all’alleanza dell’uomo e della donna il creato e la storia. Questa alleanza è certamente sigillata dall’unione d’amore, personale e feconda, che segna la strada della trasmissione della vita attraverso il matrimonio e la famiglia. Essa, però, va ben oltre questo sigillo. L’alleanza dell’uomo e della donna è chiamata a prendere nelle sue mani la regia dell’intera società. Questo è un invito alla responsabilità per il mondo, nella cultura e nella politica, nel lavoro e nell’economia; e anche nella Chiesa. Non si tratta semplicemente di pari opportunità o di riconoscimento reciproco. Si tratta soprattutto di intesa degli uomini e delle donne sul senso della vita e sul cammino dei popoli. L’uomo e la donna non sono chiamati soltanto a parlarsi d’amore, ma a parlarsi, con amore, di ciò che devono fare perché la convivenza umana si realizzi nella luce dell’amore di Dio per ogni creatura. Parlarsi e allearsi, perché nessuno dei due – né l’uomo da solo, né la donna da sola – è in grado di assumersi questa responsabilità. Insieme sono stati creati, nella loro differenza benedetta; insieme hanno peccato, per la loro presunzione di sostituirsi a Dio; insieme, con la grazia di Cristo, ritornano al cospetto di Dio, per onorare la cura del mondo e della storia che egli ha loro affidato (papa Francesco, dal discorso del 5 ottobre 2017 ai partecipanti al’Assemblea generale dei membri della Pontificia Accademia per la vita).

“Nella violenza carnale la persona, invece che da soggetto, è trattata da oggetto: solo questa configurazione consente di intendere tutta la gravità e antigiuridicità del reato, tenuti anche presenti i principi costituzionali… La persona è sempre soggetto e mai oggetto. La persona non può e mai deve essere reificata: questo il concetto di fondo”.

È quanto si legge in una storica sentenza della Corte di Cassazione[1] emessa quando il nostro ordinamento penale in tema di reati sessuali ancora distingueva gli «atti di libidine» dalla «violenza carnale». Distinzione superata radicalmente con l’entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996 n. 66 recante Norme contro la violenza sessuale, che ha operato una vera e propria rivoluzione etico-culturale in fatto di delitti sessuali, i quali da «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» hanno assunto la qualificazione di «delitti contro la persona». Con il conseguente obiettivo che il bene tutelato non è solo la libertà di ciascuno di autodeterminarsi in ordine alla propria sessualità, ma, in senso più ampio, la dignità della persona nella sua dimensione sessuale.[2]

In sostanza, il bene giuridico tutelato dai reati sessuali è il diritto di ogni persona a non essere “reificata”, cioè ridotta al rango di un oggetto, di una res, su cui esercitare poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

La reificazione di un soggetto, strumentale rispetto al piacere sessuale di terze persone, pone un problema etico-giuridico rilevante, in quanto induce ad impostare la relazione sessuale senza avere riguardo nei confronti dei principi di reciprocità, eguaglianza e simmetria, che costituiscono la struttura fondamentale di ogni relazione interpersonale.

Violenza, aggressione, molestia e corteggiamento

Mi sono tornati in mente questi semplici e – almeno a livello teorico – pacifici concetti, leggendo l’articolo, dal titolo Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle, scritto da cinque donne francesi e pubblicato da Le Monde del 9 gennaio 2018.

Il testo, sottoscritto da un centinaio di altre donne, tra le quali la nota attrice Catherine Deneuve, ha suscitato e sta suscitando non solo in Francia un ampio e accalorato dibattito, anche perché si colloca all’interno di un fenomeno mondiale che, negli ultimi tempi,[3] ha indotto migliaia di donne, per lo più – ma non solo – del mondo dello spettacolo, a denunciare molestie e aggressioni sessuali perpetrate a loro danno da uomini potenti e intoccabili.

Forse con l’intenzione di evidenziare possibili confusioni tra violenza, aggressione, molestia e seduzione, il documento, a mio sommesso parere, non fa che produrle di fatto e in termini decisamente opinabili, laddove:

  • difende, in nome della libertà sessuale degli uomini, la pretesa di importunare le donne anche con corteggiamenti[4] insistenti e goffi;
  • afferma in modo del tutto lapalissiano che la galanteria non è un’aggressione maschilista;
  • teorizza che un atto, pur considerato reato dalla legge, può essere vissuto e considerato dalla vittima come un fatto di nessun rilievo;
  • propugna una visione antropologica dell’essere umano secondo la quale il corpo sarebbe altro rispetto all’interiorità, la pulsione sessuale sarebbe intrinsecamente offensiva e selvaggia, quindi incontrollabile, la sessualità maschile sarebbe irrimediabilmente predatoria;
  • vuol far credere che, non essendo la donna riducibile al suo corpo, ciò che in lei è inviolabile sarebbe essenzialmente la sua libertà interiore, con la conseguenza – pare di capire – che violarne il corpo non significherebbe violarne la dignità;
  • bolla come «ondata puritana» l’insieme delle reazioni innescate dal caso Weinstein;
  • denota un pensiero poco capace di apprezzare l’evoluzione della società e dei costumi, ritenendo che contrastare o limitare lo strapotere dei maschi significhi lederne la libertà sessuale;
  • in sostanza, riprende e ripropone i classici argomenti della retorica antifemminista: l’accusa di moralismo, oscurantismo e odio verso gli uomini; la banalizzazione della tassatività del principio del consenso nella sfera sessuale; la comprensione nei confronti di comportamenti maschilisti e violenti…

A ricordare alle autrici e sottoscrittrici della lettera ciò che la legge penale francese prevede in tema di “viol” (violenza sessuale/stupro), di “agression sexuelle” (aggressione sessuale) e di “harcèlement sexuel” (molestia sessuale), ci ha doverosamente e tempestivamente pensato la segretaria di Stato con competenze in tema di eguaglianza tra uomini e donne, Marlène Schiappa, che considera le affermazioni contenute nella lettera «profondamente shockanti, dannose e false».

Non sembra, peraltro, necessario chiarire che il corteggiamento basato sul rispetto e sul consenso non ha nulla a che fare né con la violenza, né con l’aggressione né con la molestia, e che la seduzione – se si vuol ragionare sul significato della parola che rimanda al verbo “attrarre” – è un’arte nobile distante anni luce dal fastidio, dall’assillo, dalla sopraffazione, dai comportamenti sguaiati e goliardici, volgari e umilianti.

Elementi di diritto penale sessuale

Anche per offrire spunti di riflessione a fronte di chi – uomini e donne – ha commentato in modo compiaciuto, nel nostro Paese, l’uscita delle “100 donne francesi”, in questa sede interessa evidenziare il quadro normativo italiano in materia.

In generale e in modo sintetico va affermato che il nostro ordinamento appresta una tutela assoluta contro qualsiasi comportamento che costituisca, indipendentemente dalle forme concretamente messe in atto, un’ingerenza nella piena autodeterminazione dell’agire sessuale della persona.

Il codice penale prevede un’unica fattispecie che punisce la non consensuale intromissione nella sfera sessuale altrui[5] con alcune specificità riguardanti gli atti sessuali con minorenni.

Graduando la pena a seconda dei casi di maggiore o minore gravità,[6] punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali, ovvero di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Il diritto vivente tende ad attribuire al concetto di “violenza” un significato piuttosto ampio fino a considerarlo sinonimo di “mancanza di consenso”.

Gli elementi costitutivi del reato si considerano perfezionati non solo quando vi sia vera e propria violenza fisica o psicologica o il dissenso all’intromissione nella sfera di intimità sessuale sia espresso in modo esplicito e determinato, ma anche quando il dissenso è solo da presumersi, laddove non sussistano indici chiari e univoci volti a dimostrare l’esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco, consenso.

Il reato di violenza sessuale diventa pertanto perseguibile allo stesso titolo sia quando si tratta di stupro in senso proprio, sia quando si tratta di aggressioni o di molestie[7] o di qualsiasi comportamento – ad esempio, baci, carezze, palpeggiamenti e strusciamenti di varie specie – che coivolga la sfera sessuale di una persona e sia finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione, violandone la dignità.

La criminologia e la psichiatria sui reati sessuali

Contrariamente a quanto affermano le 100 donne francesi che difendono «une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle», violenze, aggressioni, abusi, molestie, atti persecutori di natura sessuale producono nella vittima traumi fisici e psichici a volte inguaribili.

La criminologia e la psichiatria hanno indagato sulla gravità degli effetti che tali reati possono provocare sulla vittima. Si tratta di effetti patologici, sia nel lungo che nel breve periodo, e di conseguenze con natura variabile in relazione alla gravità degli atti e alla capacità della vittima di elaborare il trauma subito e di reagirvi.

Le ripercussioni negative sulla personalità della vittima sono indipendenti dalla reazione immediata. Reazioni immediate anche gravi non sempre sono correlate a postumi danni alla vita psichica della vittima, mentre, viceversa, episodi vissuti apparentemente senza traumi possono produrre nel tempo rilevanti effetti patogeni. La dimensione del trauma dipende anche da altri fattori come la reazione della persona cui si rivela per prima la violenza, eventuali problemi psicopatologici materni o paterni.

La probabilità che la violenza sessuale si trasformi in un trauma responsabile di psicopatologia in età adulta dipende in maniera proporzionale dalla quantità di fattori negativi presenti nella famiglia e nell’ambiente d’origine. In ogni caso, in età adolescenziale o infantile, la violenza genera laceranti sofferenze che si ripercuotono sullo sviluppo psichico.

Laddove la violenza avvenga in età adulta, invece, si riscontrano sintomi come il disturbo post-traumatico da stress, esistenziale o psicologico (come ad esempio tendenza a rivivere angosciosamente il trauma, estraneamento, disturbi del sonno, sensi di colpa, difficoltà di memorizzazione e concentrazione).

Un’interpretazione altra di #MeToo e #TimesUp

Per concludere. Un’altra interpretazione di ciò che sta accadendo con #MeToo (“Anch’Io”) e #TimesUp (“Tempo Scaduto”) è possibile.

Le donne che denunciano, che non subiscono, che non stanno più zitte, che alzano forte la voce contro i maschi arroganti e violenti amano profondamente gli uomini, quelli che difendono gli spazi di libertà, quelli che vivono la loro mascolinità con passione e rispetto, quelli che si rapportano con la donna considerandola un soggetto dall’inviolabile dignità e non un oggetto da reificare a proprio piacimento.

Si deve in ogni caso, purtroppo, prendere atto che la dignità della donna, allorquando si tratti di salvaguardarne l’autodeterminazione nella sfera sessuale, fatica ad essere incisivamente rispettata e tutelata.

Non si può non constatare come, in Italia e in altri Paesi, il problema della violenza sessuale, connesso a quello più generale della violenza di genere, rimanga costantemente all’ordine del giorno del dibattito non solo culturale e sociale, ma anche giuridico e legislativo, con un dichiarato impegno di istituzioni ed enti del privato sociale a mettere in atto azioni di contrasto del fenomeno che non sempre si rivelano risolutivi.

La legge, in Italia, è decisamente più avanzata rispetto al comune sentire. Rimane moltissimo da fare, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, in fatto di educazione alla parita tra i sessi, ai ruoli di genere non stereotipati, al reciproco rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza di genere.[8]


[1] Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 11243 del 22 ottobre 1988.
[2] Anche in una delle prime sentenze emanate dopo la riforma del 1996, la Corte di Cassazione ha fatto rilevare che, con la legge n. 66/96 «la sfera della sessualità cessa di appartenere al generico patrimonio della moralità o del buon costume e diviene diritto della persona umana di gestire liberamente la propria sessualità e la violazione di detto diritto costituisce offesa alla dignità della persona. Pertanto, l’illegittimità dei comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere la libertà di determinazione della sfera sessuale» (Cassazione penale, Sez. III, set. n. 66551 del 5 giugno 1998: l’imputato aveva tentato di baciare sulla bocca una donna, riuscendo soltanto a baciarla sulla guancia).
[3] L’anno 2017 verrà presumibilmente ricordato, con la nascita dei movimenti #MeToo e #TimesUp, per lo scandalo delle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo. Il movimento #MeToo (“Anch’Io”) è costituito dall’insieme di donne – e in parte anche uomini – che nel 2017 ha rotto il silenzio denunciando aggressioni e molestie sessuali, sull’onda dello scandalo che ha travolto il produttore di Hollywood Harvey Weinstein. #TimesUp (“Tempo Scaduto”), è l’hashtag che ha recentemente preso piede sui social ed è anche il nome di un’organizzazione fondata da più di 300 donne appartenenti al mondo dello spettacolo e avente lo scopo di utilizzare il proprio budget per pagare le spese legali delle donne che vogliono denunciare le aggressioni subite, allo stesso tempo proteggendole dalle conseguenze di questa scelta.
[4] Il termine francese utilizzato è “drague” che, letteralmente, significa l’atto del “rimorchiare”.
[5] Art. 609 bis codice penale rubricato “violenza sessuale”.
[6] La cui individuazione è demandata al giudice.
[7] Contrariamente all’ordinamento penale francese (che definisce aggressione sessuale «ogni atto sessuale commesso con violenza, costrizione, minaccia o sorpres» e molestia sessuale «l’imposizione reiterata a una persona di commenti o comportamenti di natura sessuale che violano la sua dignità a causa del loro carattere degradante o umilianti», ovvero «il fatto, anche non ripetuto, di utilizzare qualsiasi forma di pressione con l’obiettivo reale o presunto di ottenere una prestazione di natura sessuale»), in Italia “aggressioni” e “molestie” di natura sessuale vengono fatte rientrare nel reato onnicomprensivo di “violenza sessuale”.
[8] Come prevede l’art. 14 della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – meglio nota come Convenzione di Istanbul – adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 e fatta propria dall’Italia con legge di ratifica 27 giugno 2013, n. 77. Cfr., al riguardo, le Linee Guida Nazionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (pubblicate il 27 ottobre 2017) attuative dell’art. 1, comma 16 della legge 13 luglio 2015 n. 105 al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche relative alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, con lo specifico obiettivo di rafforzare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi.

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