
Foto ANSA / Mourad Balti Touati
Ogni voto ha sempre una dimensione etica, anche quello del referendum. Considerato l’oggetto del quesito – la riforma di sette articoli della Costituzione che riguardano la magistratura – esso è, in sé e per sé, un dato etico perché tocca il modo di concepirsi di un potere e la sua prassi.
Il potere giudiziario è uno dei tre poteri costitutivi (insieme a quello parlamentare ed esecutivo) della nostra Repubblica, come un po’ di tutte le democrazie moderne. «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati…», recita la nostra Costituzione (art. 102), dopo aver affermato che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101).
Da Montesquieu ad oggi la divisione e separazione dei tre poteri è un punto di riferimento perché la democrazia non degeneri in forme di concentrazione dei tre poteri nelle mani di un singolo o gruppo ristretto.
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Le degenerazioni, attualmente, assumono diverse gradazioni e nomi. Seguo il Democracy index of The Economist (vedi qui) che indicizza le democrazie mature (full democracy) e di seguito quelle non piene, dalla meno grave alla più grave: le democrazie difettose/imperfette (flawed), seguite dai regimi ibridi e, infine, da quelli autoritari. I cinque criteri per valutarle sono: le libertà civili, i processi elettorali e il pluralismo, il funzionamento del governo, la cultura politica e la partecipazione politica.
Attualmente l’Italia è classificata come «imperfetta». La riforma proposta sembra non far progredire l’Italia verso una democrazia piena e sembra contenere notevoli rischi che la porterebbero a diventare ibrida riguardo ad alcune funzioni del potere giudiziario e alla relazione con gli altri due poteri.
Vista la gravità della posta in gioco non possiamo ridurre il «sì» o il «no» a una preferenza o rifiuto dell’attuale maggioranza. Stiamo per esprimere non una preferenza per una coalizione partitica ma il «sì» o il «no» a una riforma che riguarda un potere della Repubblica, con risvolti seri e decisivi per il bene del Paese. In ciò è l’aspetto etico fondamentale.
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Nel merito esprimo alcune sintetiche e personalissime valutazioni sul testo della riforma (che trovate qui).
(1) La riforma introduce «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». La separazione delle carriere di fatto è già operativa: la percentuale di magistrati che ogni anno cambia funzioni è inferiore allo 0,5%; chi lo fa è obbligato a cambiare provincia o regione e può farlo una sola volta nella carriera. Mi chiedo: per quale motivo proporre una separazione netta, addirittura modificando la Costituzione? La legge vigente è rispettosa della libertà di cambiare (solo una volta) e quindi il divieto sembra essere introdotto in funzione della creazione dei due organi di autogoverno della magistratura, mentre ora ne abbiamo solo uno, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, art. 104).
(2) I nuovi organi di autogoverno: la riforma prevede la creazione di due CSM distinti e separati, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici e di un’Alta Corte disciplinare.
Qui i rilievi etici sono diversi:
(a) Per quanto riguarda il modo in cui sono scelti i membri dei due CSM e dell’Alta Corte viene introdotto il sorteggio. Il sorteggio non è un metodo accettabile. Per diversi motivi: non c’è modo di verificare, in precedenza, maturità umana ed etica del sorteggiato, sue competenze specifiche. Inoltre, il sorteggio toglie la libertà a chi deve essere rappresentato (nel caso i magistrati) di scegliere i propri rappresentanti in un organo determinante per la salute di una democrazia e per lo svolgimento del proprio ruolo. Si prevede per i magistrati un sorteggio dall’intero elenco dei magistrati (ad oggi circa 9600). Ciò porterebbe alla creazione di una componente togata amorfa, senza condivisione di riferimenti etici, progetti e strategie, ovvero gli elementi essenziali di ogni processo democratico.
Personalmente non condivido le critiche eccessive verso la divisione in correnti della magistratura. Ovunque la diversità tra le persone porta a libere e diverse forme di aggregazione (come in Parlamento, nel Governo, in tutte le istituzioni, comprese le comunità di fede religiosa). L’eticità delle cosiddette correnti dipende solo dal rimanere nel quadro dei principi etici e costituzionali, come nel rispetto delle relative leggi particolari.
(b) Per i membri laici (docenti e avvocati) la riforma per i due CSM e l’Alta Corte prevede che siano sorteggiati da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati (con alcuni requisiti), tale elenco è di fatto una lista di «prescelti».
Le domande cruciali sono: come il Parlamento compila questi elenchi? Come li vota? In sintesi, li vota a maggioranza semplice o dei due terzi? Non ci è dato di sapere perché, anche in questo caso, la disposizione costituzionale rinvia alla legge ordinaria (che è sempre approvata a maggioranza semplice), come fa anche per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare (attualmente il CSM è formato da 33 componenti, 3 di diritto, 20 togati e 10 laici).
(c) La differenza tra maggioranza semplice (50%+1) e maggioranza dei due terzi è un problema etico di prim’ordine. La maggioranza semplice è quella del Governo in carica, quella dei due terzi richiede un supporto, in voti, di una parte dell’opposizione, che esercita così un potere di controllo etico, istituzionale e politico di primaria importanza. Non a caso, nella Costituzione la maggioranza dei due terzi è richiesta per scelte decisive per materia e conseguenze istituzionali. Mi riferisco a: art. 79: relativo ad amnistia e indulto; art. 83: elezione del Presidente della Repubblica nelle prime due votazioni; art. 138: approvazione parlamentare di una revisione costituzionale, che solo se riceve il voto della maggioranza dei due terzi non è sottoposta a referendum.
(d) Un rilievo etico va fatto anche su un altro assetto proposto: le sentenze sul comportamento dei magistrati adottate in prima istanza dall’Alta Corte sono impugnabili sia per questioni di merito (il caso specifico) che di legittimità (ragioni tecnico-giuridiche) soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, salvo che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.
Anche in questo ambito, sarà una futura legge ordinaria a determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare. Mi soffermo solo sul fatto che la norma escluderebbe a priori la possibilità di ricorrere in Cassazione e sarebbe l’unico caso nel nostro ordinamento in cui non sarebbe possibile ricorrere ad un organo giudicante diverso.
Ma questo, per quanto mi è dato di capire, viola palesemente la stessa Costituzione che afferma, nell’art 111 comma 7: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».
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Ci sarebbero anche altri rilievi etici, che non affronto per questioni di spazio. Basterebbero, comunque, le critiche suindicate a indirizzare verso un «no» alla riforma. Molti elementi di essa non sono chiari, alcune volte ambigui; il rimando costante alla legge ordinaria (che si approva a maggioranza semplice) non assicura eticità e trasparenza, né tanto meno fedeltà alla lettera e allo spirito della Costituzione.
Non scrivo questo pensando alla parte politica che ci governa ora: il pericolo vale sia per i Governi di destra che per quelli di sinistra. Non è etico riformare la Costituzione lasciando zone d’ombra e meccanismi ambigui che potrebbero aprire le porte a una degenerazione democratica gravissima, a prescindere da chi la attui e a quale partito o coalizione appartenga.
Gli studiosi parlano, in questi casi ambigui, di nuove forme di assolutismo, definite con espressioni quali: mostro mite (A. de Tocqueville), democrazie con svolte cesariste (M. Weber), dittatura morbida (R. Simone) e altre. Si tratta di strutture politiche apparentemente democratiche, ma di fatto quasi delle dittature, che sfruttano l’immaturità, i deficit etici e l’ignoranza di molti per introdurre riforme che minano alla base la Costituzione di un Paese; in altri termini non la migliorano affatto ma l’orientano ambiguamente verso una sua degenerazione. Il Padre Costituente Aldo Moro diceva che esiste sempre il rischio di essere tentati o irretiti dal «fascino ambiguo e pericoloso di un potere, che promette di salvare e chiede di abbandonare nelle mani di pochi la cura del bene comune».
Rocco D’Ambrosio è docente ordinario di Filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana






Domanda: è stato logico e democratico prevedere che, per il referendum CONFERMATIVO non serva il QUORUM, e quindi che la decisione su una legge approvata dal Parlamento dipenda dal voto anche di una netta MINORANZA dell’elettorato?
Personalmente sono d’accordo con lei: l’importanza del quorum anche per quelli confermativi. Non so se esiste una letteratura sul perché i Costituenti hanno scelto questa via. Forse davano per scontato che gli italiani avrebbero partecipato visto il “peso” di una questione costituzionale? Cordiali saluti
Prima di entrare nel merito delle considerazioni fin qui sviluppate, è doveroso esprimere sincero apprezzamento per l’acume con cui il prof. D’Ambrosio articola le sue riflessioni. Il suo contributo si distingue per la capacità di andare oltre le polarizzazioni politiche contingenti, sottraendo l’analisi alla logica amico/nemico e restituendola al terreno più esigente dell’etica pubblica e della responsabilità istituzionale. In un tempo in cui il dibattito tende facilmente a ridursi a contrapposizione ideologica, uno sguardo che ricerca argomentazioni e non appartenenze rappresenta già, di per sé, un servizio alla democrazia.
È inoltre decisivo ricordare che la nostra Costituzione non è il prodotto di un’omogeneità forzata, ma il frutto di un’armonia delle differenze. Culture politiche diverse, talvolta distanti, seppero convergere su un impianto comune perché animate dalla consapevolezza che il bene del Paese esigeva una sintesi alta e inclusiva. La Costituzione nasce, dunque, come architettura condivisa, non come espressione di una parte vincitrice sull’altra.
Per questo motivo, ogni intervento che incida sulla sua struttura deve misurarsi con la stessa logica generativa: non può essere il risultato di una omologazione che fa il verso al pensiero unico, né può comprimere il pluralismo in nome di una presunta efficienza. Quando l’armonia delle differenze viene sostituita da una uniformazione semplificante, si rischia di indebolire l’equilibrio dei poteri e di intaccare le fondamenta stesse dell’impianto democratico.
La storia insegna che lo sfaldamento delle democrazie non avviene sempre attraverso rotture clamorose; talvolta si insinua attraverso modifiche che alterano progressivamente i contrappesi, concentrano funzioni, riducono spazi di controllo e alimentano dinamiche tipiche di ogni regime. È in questa consapevolezza che le riflessioni successive intendono collocarsi: non come presa di posizione partitica, ma come esercizio di vigilanza etica a tutela di una costruzione istituzionale che appartiene a tutti e che tutti siamo chiamati a custodire.
E vengo al merito.
1. Il voto come atto morale pubblico
Ogni voto – e in modo particolare quello referendario – possiede una dimensione etica intrinseca, perché non riguarda solo l’interesse soggettivo ma l’assetto del bene comune. Nel caso in esame, l’oggetto è il potere giudiziario, cioè uno dei tre pilastri che rendono possibile la libertà dei cittadini.
Da Charles-Louis de Montesquieu in poi, la separazione dei poteri non è un artificio tecnico, ma un presidio etico contro l’arbitrio. Essa nasce dalla consapevolezza che il potere tende naturalmente ad espandersi e che solo il potere può frenare il potere. In termini morali, è un dispositivo di limitazione reciproca, che tutela la dignità della persona contro ogni concentrazione.
In questo senso, votare su una riforma che incide sulla magistratura significa decidere quale idea di giustizia, di controllo reciproco e di responsabilità vogliamo custodire.
2. La crisi delle democrazie come contesto etico
Il richiamo al Democracy Index dell’The Economist non è secondario. Viviamo in un tempo in cui molte democrazie scivolano da “piene” a “imperfette”, e da lì verso forme ibride. I criteri richiamati (libertà civili, pluralismo, funzionamento del governo, cultura politica, partecipazione) non sono indicatori neutri: sono parametri etici di maturità collettiva.
Se l’Italia è classificata come “democrazia imperfetta”, la domanda morale non è: possiamo permetterci riforme ambigue? ma piuttosto: possiamo permetterci riforme che aumentino l’opacità o riducano i contrappesi?
In fasi di stabilità, una riforma poco chiara è un rischio. In fasi di fragilità, può diventare una leva di degenerazione.
3. La separazione delle carriere: questione simbolica e sostanziale
La separazione netta tra giudici e pubblici ministeri, già quasi inesistente nei fatti (meno dello 0,5% di passaggi), appare non tanto una necessità funzionale quanto una scelta di ridefinizione simbolica dell’identità del potere giudiziario.
Qui il criterio etico fondamentale è la proporzionalità:
• Se un problema è marginale nella prassi,
• e si interviene modificando la Costituzione,
occorre chiedersi quale finalità ulteriore si intenda perseguire.
Una revisione costituzionale dovrebbe essere sempre l’extrema ratio, non lo strumento ordinario di riequilibrio politico.
4. Il sorteggio: tra antidoto e deresponsabilizzazione
Il punto più delicato è l’introduzione del sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno.
Storicamente il sorteggio è stato talvolta pensato come antidoto alla corruzione oligarchica. Tuttavia, in una democrazia costituzionale moderna, esso solleva problemi etici seri:
• elimina la responsabilità della scelta;
• priva i rappresentati della libertà di indicare i propri rappresentanti;
• rende difficile la verifica preventiva di competenza e maturità;
• svuota la dimensione progettuale e deliberativa tipica di ogni corpo intermedio.
La democrazia non è solo neutralizzazione del conflitto, ma organizzazione responsabile del pluralismo. Le “correnti”, se rispettose della Costituzione, non sono una patologia in sé: sono espressione della fisiologia pluralistica.
Il rischio è che, nel tentativo di superare le degenerazioni correntizie, si introduca un meccanismo che dissolva la responsabilità rappresentativa.
5. Maggioranza semplice o qualificata: un discrimine morale
La differenza tra maggioranza semplice e maggioranza dei due terzi non è un tecnicismo aritmetico: è un criterio etico di inclusività.
Quando la Costituzione richiede maggioranze qualificate (artt. 79, 83, 138), riconosce che alcune decisioni devono nascere da un consenso largo, non dall’aritmetica contingente.
La maggioranza semplice riflette la volontà del governo del momento.
La maggioranza qualificata riflette una volontà più ampia, capace di includere una parte dell’opposizione.
Sul piano etico, la prima è espressione di legittimità formale; la seconda è espressione di legittimità sostanziale e condivisa.
Rinviare costantemente a leggi ordinarie approvabili a maggioranza semplice significa esporre un potere costituzionale alla mutevolezza delle maggioranze politiche. Questo indebolisce la stabilità dei contrappesi.
6. L’Alta Corte e il principio del doppio grado
L’esclusione del ricorso in Cassazione per le decisioni disciplinari dell’Alta Corte appare in tensione con l’art. 111 Cost.
Il principio del ricorso in Cassazione non è solo una garanzia tecnica; è una garanzia di universalità e uguaglianza: nessun potere deve essere giudice ultimo di se stesso.
Creare un ambito sottratto a un controllo esterno rischia di introdurre un’eccezione sistemica. E ogni eccezione in materia di garanzie è eticamente pericolosa.
7. Il rischio delle “democrazie miti”
Il richiamo a Alexis de Tocqueville, Max Weber, Roberto Simone e ad Aldo Moro illumina il punto decisivo: le degenerazioni moderne non assumono sempre la forma brutale del colpo di Stato. Possono presentarsi come riforme razionali, tecniche, migliorative, ma progressivamente concentrate.
La “dittatura morbida” o il “mostro mite” non sopprimono formalmente la democrazia: la svuotano dall’interno, riducendo gli spazi di controllo, indebolendo le garanzie, affidando sempre più potere a maggioranze contingenti.
Il fascino, come diceva Moro, è quello di un potere che promette efficienza e salvezza, ma chiede in cambio la consegna dei contrappesi.
8. Criteri etici per orientare il discernimento
In una prospettiva di etica socio-politica, il giudizio su una riforma costituzionale dovrebbe passare almeno attraverso questi criteri:
1. Chiarezza e trasparenza normativa (assenza di zone d’ombra).
2. Proporzionalità tra problema e intervento costituzionale.
3. Salvaguardia dei contrappesi e delle garanzie universali.
4. Ricerca del massimo consenso possibile.
5. Riduzione del rischio di concentrazione futura del potere, indipendentemente da chi governi.
Se una riforma non soddisfa questi criteri, la prudenza – virtù politica per eccellenza – suggerisce cautela.
9. Conclusione: oltre le appartenenze
Il punto più alto del ragionamento è questo: la valutazione etica non può essere legata alla simpatia o antipatia per l’attuale maggioranza. Le regole costituzionali devono essere pensate per chi verrà, anche per chi non condividiamo.
Una democrazia matura si giudica dalla capacità di scrivere norme che proteggano anche l’avversario.
In tempi di crisi delle democrazie, l’etica pubblica esige una vigilanza maggiore, non minore. Riformare la Costituzione lasciando ambiguità significa accettare che quelle ambiguità possano diventare strumenti di erosione futura.
E quando è in gioco l’equilibrio dei poteri, la prudenza non è conservatorismo: è responsabilità verso il bene comune e verso le generazioni che verranno.
Ringrazio e concordo con le riflessioni di Mimmo Marrone. Grazie. Bless you
Le correnti sono dei puri gruppi di potere, non lo dico io ma Palamara c’è lo ha spiegato con il suo comportamento.
Quanto alla maturità umana dei magistrati che non sarebbe misurabile col sorteggio vorrei dire soltanto che, se il mondo non è andato completamente a rotoli, la maturità si presume in chi può comminare l’ergastolo, chiederlo o decidere un risarcimento milionario.
Allora non rimane che un bel NO:
Alla dittatura della maggioranza
All’annacquamento della Costituzione
A una modifica costituzionale dettata dalla voglia di vendetta contro i magistrati
Al fascismo strisciante della PDC e dei suoi soci
Alla riduzione degli spazi di libertà
Solo NO, un gran bel NO, sempre NO!
Assolutamente d’accordo. Meloni ne sta combinando troppe per essere sostenuta dalla vittoria del si. Va sconfitta iniziando da un mega super NO contro una pessima riforma e contro un terrificante governo.