Far diventare la comunità un vero soggetto giuridico

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comunità

Cesare Baldi, prete diocesano di Novara, è stato missionario in Ciad, in Costa d’Avorio e in Algeria. Dopo aver ottenuto la licenza in teologia pastorale a Milano e il dottorato in missiologia all’Università Gregoriana, ha insegnato per alcuni anni pastorale missionaria nella stessa Gregoriana e teologia pastorale all’Università cattolica dell’Africa Occidentale (Abidjan). Tra il 2009 e il 2019 ha diretto la Caritas nazionale in Algeria e attualmente è direttore dell’Istituto Pastorale di studi religiosi dell’Università cattolica di Lione. Cura il blog «Utopie sinodali» sul sito della Associazione Viandanti, da cui il testo è ripreso (19 marzo 2026)

Il giorno in cui il codice riconoscesse alla comunità parrocchiale una vera soggettività giuridica farei proprio festa. In effetti, dopo aver dichiarato che la parrocchia è «una determinata comunità di fedeli» (can. 515), il codice dice, nello stesso canone, che quest’ultima «gode di personalità giuridica», ma non dice cosa sia una «comunità». Dopo averla annunciata, come chiave interpretativa della parrocchia, sembra costretto ad affermare al can. 518: «Di norma, la parrocchia sarà territoriale, cioè comprenderà tutti i fedeli di un dato territorio».

Così scompare la neonata comunità, per lasciare al centro dell’attenzione il concetto tradizionale di territorio, o porzione territoriale, come la definiva il codice precedente (quello del 1917) al can. 216. Se allora l’accento era posto sulla circoscrizione, dunque sul carattere giuridico-amministrativo dell’istituzione ecclesiastica, l’edizione successiva del codice non cambia affatto rotta, ma semplicemente antepone alla definizione territoriale una «facciata» di comunità.

Si tratta di pura apparenza, in quanto la sostanza resta inalterata: sebbene la parrocchia sia una «comunità di fedeli», sembra dirci il can. 518, in realtà essa è un territorio, dunque se sei nato in una certa circoscrizione, quella è la tua parrocchia, che tu conosca o meno la comunità che la frequenta.

Una sorta di arrocco giuridico 

Ma era proprio necessario illudere i fedeli con il can. 515, per poi disilluderli con il 518? Non sarebbe stato più semplice affermare subito il principio territoriale espresso da quest’ultimo senza darsi quest’inspiegabile parvenza di comunità? Perché confondere le idee con questa strana nozione, aggiungendovi poi l’aggettivo «determinata»?

Tanto più che alla fine l’unico determinato rappresentante del suddetto territorio è il parroco (can. 532), ma di questo ce ne occuperemo in un altro articolo.

Insomma, la parrocchia viene riconosciuta come una comunità di fedeli, ma determinata non dalla loro soggettività, ma dalla circoscrizione amministrativa in cui essi abitano. Quindi che siano fedeli o no, non c’entra; che partecipino o meno alla vita ecclesiale, non conta. Quel che conta è che abitino in quel determinato territorio. Mi sembra una soluzione aberrante!

Piuttosto che soffermarsi nel definire il concetto di «comunità di fedeli» in senso giuridico, il codice preferisce la scorciatoia amministrativa e torna al criterio della giurisdizione territoriale, che impone alla parrocchia una fisionomia geografica e obbliga i fedeli a una dipendenza automatica, in base alla loro residenza. I

somma una sorta di arrocco giuridico: si introduce la nozione di comunità per difendere quella di territorio, che resta il concetto chiave per definire la parrocchia.

Se la parrocchia è un territorio, il «noi» evapora 

Questa scelta priva la comunità parrocchiale della possibilità di costituirsi come vero e proprio soggetto pastorale, con i suoi rappresentanti e i suoi organi di partecipazione e di gestione.

Non le rimane che l’identità anonima di un’assemblea domenicale cangiante, riunita in un certo spazio cultuale, rappresentata da una sola figura amministrativa, inviata da un’entità superiore chiaramente identificata, il vescovo. Impossibile, quindi, identificare la comunità anche come soggetto che celebra l’eucarestia domenicale, quel «noi» cui accennava papa Francesco[1], come unica collettività celebrante.

Se la parrocchia è un territorio il «noi» celebrante evapora in una nebulosa di persone sconosciute, riunite occasionalmente in un luogo di culto, che non chiamerò più chiesa, ma cappella, basilica, santuario, perché ritengo proprio la chiesa una comunità di fedeli. L’unica cosa chiara, determinata anche a livello giuridico, è colui che presiede tale assemblea e finalmente la rappresenta: il parroco (can. 532).

In definitiva perciò la liturgia è lui che la celebra, non la comunità, che non esiste. Ma allora, insisto, che senso ha sottolineare l’esistenza di una «comunità», quando di fatto le si nega una reale soggettività?

Se la comunità di fedeli non ha una sua propria identità, non si costituisce come soggetto giuridicamente riconosciuto, tanto vale escluderla dal vocabolario giuridico: si eviterebbero malintesi e idee contorte sulla fisionomia stessa della Chiesa.

La residenza non basta

D’altra parte, nella nostra attuale cultura della mobilità, la residenza non può più essere considerata come unico criterio di appartenenza ecclesiale, forse un tempo lo era nella cultura rurale; oggi ritengo sia necessario stabilire un criterio basato su relazioni umane di scelta e di prossimità, che determinino la costituzione di vere cellule fondamentali della vita ecclesiale.

Questo aspetto sembra però non interessare il codice, che si basa «di norma», appunto, su concetti stabili come il territorio. Il fatto è che a celebrare l’eucarestia sono le persone, non il territorio, e queste ultime hanno fortemente bisogno di essere riconosciute, per essere accolte. Non basta perciò un titolo di residenza per determinare la loro appartenenza alla comunità di fedeli, anzi, a dire il vero non serve a nulla e nessuno lo chiede né lo esibisce, andando a messa.

Se vogliamo dunque costruire una Chiesa sinodale, la parrocchia dev’essere stabilita nella sua identità giuridica di «comunità di fedeli», o insieme di comunità,[2] e non semplicemente di territorio. Diventa cioè necessario dotare la «comunità» di una personalità giuridica e darle la capacità di nominare i propri rappresentanti.

In assenza di un chiaro meccanismo di rappresentatività, i fedeli rimangono una massa anonima e dispersa, nonostante qualsiasi sforzo possa fare il parroco per coinvolgere tutti nell’animazione liturgica o nella partecipazione ai consigli o alle equipe pastorali.

Il consiglio non è alternativo al parroco

Il consiglio pastorale non può quindi essere una semplice emanazione della volontà del parroco, quasi fosse un prolungamento, un’appendice della sua rappresentatività.

Non poteva esserlo già quando i parroci stavano per tutta la vita o per molti anni in una sola parrocchia, figuriamoci ora, che sono sempre meno, cambiano spesso e hanno sempre più parrocchie.

Il parroco non ha più la possibilità di rappresentare realmente una comunità di fedeli, occorre riconoscerlo. E occorre affermare di conseguenza che la comunità dev’essere riconosciuta giuridicamente e nominare i propri rappresentanti in un organo dirimente, con potere decisionale, non alternativo al parroco, ma al contrario, dove il parroco possa esercitare la sua funzione pastorale fondamentale: quella di riunire e far crescere il «gregge» a lui affidato, non con l’esercizio dell’autorità amministrativa, come fanno i potenti della terra (cf. Mt 20, 25), ma con il proprio servizio pastorale.

È certamente utopico tutto questo ma non mi sembra impossibile, tanto più che un cambio di mentalità nella gestione del potere è proprio il Vangelo a chiedercelo.

Un autentico soggetto giuridico 

Per costruire una Chiesa sinodale occorre perciò che la comunità di fedeli, la comunità parrocchiale si affermi sempre più con quelle caratteristiche che sottolineava già Joseph Ratzinger nel 1970, quando era all’università di Ratisbona: «la chiesa come tale, in concreto come rispettiva comunità, è soggetto giuridico, anzi l’autentico soggetto a cui tutto il resto si riferisce».[3]

Un autentico soggetto giuridico, a cui tutto il resto si riferisce: questa dovrebbe essere la comunità parrocchiale, la cellula ecclesiale di base, la forma iniziale di vita cristiana dalla quale tutto il resto promana, la porta d’ingresso della Chiesa.

Non più l’insieme anonimo dei fedeli che abitano un determinato territorio, il famoso «gregge» alle dipendenze del pastore, ma una comunità adulta, cosciente dei propri doveri e dei propri diritti, che nomina i propri rappresentanti, decide il proprio progetto pastorale e lo sottopone ad approvazione episcopale, perché sia non solo un semplice indizio della volontà comune, ma un programma vincolante, negli anni definiti dal progetto, anche per i parroci che si susseguono.


[1] Cf. Desiderio desideravi, 19: «La liturgia non dice “io” ma “noi” e ogni limitazione all’ampiezza di questo “noi” è sempre demoniaca».

[2] «Comunità di comunità», come la definisce Francesco nell’esportazione apostolica Evangelii gaudium al n. 28.

[3] J. Ratzinger – H. Maier, Democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti, Queriniana, Brescia 2005, p. 44.

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