Il diaconato: l’equivoco della doppia vocazione

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Torino, ordinazioni diaconali (foto di Massimo Masone per La Voce e il Tempo)

Un recente articolo di Luciano Bertelli[1] su queste pagine ripropone, con la sensibilità di chi ha vissuto il ministero diaconale in prima persona, il tema della complementarità tra diaconi e presbiteri a partire dalla Lumen gentium. Il testo ha il merito di riportare l’attenzione su una figura ministeriale che continua a essere trattata, in larga parte del mondo cattolico, come questione marginale o addirittura opzionale.

Proprio per questo il testo merita di essere ripreso e spinto un passo più avanti, perché l’impianto che lo sorregge, nonostante il linguaggio della sinodalità e della complementarità, resta un impianto gerarchico in senso stretto e questo impianto produce un’incoerenza che nessuna riflessione può, da sola, risolvere.

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Bertelli cita il testo conciliare che colloca i diaconi «in un grado inferiore della gerarchia», ai quali le mani sono imposte «non per il sacerdozio, ma per il ministero»[2]. È l’affermazione con cui la Lumen gentium, al numero 29, restituisce dignità sacramentale piena a un grado che, per secoli, era sopravvissuto solo come tappa transitoria.

Ma la formula stessa rivela l’architettura che la sostiene: l’identità ministeriale del diacono è definita per collocazione in una scala che discende dalla pienezza sacramentale del vescovo, secondo lo schema della gerarchia che la teologia medievale, sulla scorta di Dionigi l’Areopagita, aveva reso canonico e che anche Tommaso d’Aquino riprende pensando i gradi dell’ordine come partecipazione decrescente di un’unica realtà sacramentale concentrata nell’episcopato.

È un’architettura in cui il grado superiore contiene virtualmente quello inferiore e in cui il principio ordinatore primo resta la gerarchia, non il battesimo. La stessa Lumen gentium, quando, al capitolo II, colloca il popolo di Dio prima della struttura gerarchica del capitolo III, introduce una correzione di rotta rispetto a questo impianto ereditato, ma non la porta a compimento nella prassi, e il diaconato ne paga il prezzo restando pensato più come funzione collocata in un grado che come servizio riconosciuto in un carisma.

È significativo, in questo senso, che lo stesso Catechismo della Chiesa cattolica distingua dentro l’unica ordinazione un gradus participationis sacerdotalis, proprio di episcopato e presbiterato, e un gradus servitii, proprio del diaconato[3]: non una differenza di grado sulla stessa scala, ma una differenza di natura tra due modi di partecipare alla missione di Cristo. È questa distinzione magisteriale, più che qualunque correzione esterna all’impianto attuale, a offrire l’aggancio più solido per pensare il diaconato secondo la logica del servizio anziché secondo quella della funzione gerarchica.

Inoltre, questa architettura genera un’incoerenza concreta, non solo teorica, che riguarda proprio la distinzione tra diaconato transeunte e diaconato permanente su cui la riflessione teologica corrente, incluso l’articolo di Bertelli, tende a sorvolare. Lo stesso grado sacramentale viene trattato in due modi tra loro incompatibili: per i candidati al presbiterato è una tappa amministrativa, attraversata in pochi mesi, priva di una vocazione propria che le corrisponda; per i diaconi permanenti è, invece, vocazione terminale, soppesata con cura negli anni, spesso insieme alla moglie, secondo un cammino specifico.

Non si tratta di due accentuazioni pastorali di uno stesso dato, ma di due predicazioni incompatibili del termine «vocazione diaconale» applicate allo stesso grado dell’ordine. Nessun approfondimento del legame tra diacono e vescovo, per quanto teologicamente fecondo, può sciogliere questo nodo, perché il problema non sta nella qualità della relazione ma nella struttura del percorso che la precede.

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Il criterio per misurare questa incoerenza non è estraneo alla tradizione che la genera, anzi la precede. In Atti degli Apostoli 6,1-6 è la comunità a scegliere i candidati su cui gli apostoli impongono le mani[4]: un riconoscimento comunitario di un carisma già in atto, verificato dal popolo prima che l’autorità lo consacri, non un suggello finale apposto su un percorso deciso altrove. Oggi questo meccanismo è scomparso quasi ovunque, sostituito da una presentazione tutta interna al clero, parroci, rettori di seminario, superiori, senza che la comunità di appartenenza sia interpellata.

Applicato al diaconato transeunte, il criterio di Atti 6 è inapplicabile per definizione. Non esiste, per chi si sta preparando al presbiterato, un carisma diaconale autonomo che una comunità possa riconoscere, perché il soggetto non sta esercitando quella vocazione, la sta attraversando come tappa verso un’altra. Chiedere alla comunità di verificare una vocazione che non è quella effettivamente in atto è un esercizio vuoto e, infatti, nella prassi attuale nessuno lo fa sul serio: il diaconato dei seminaristi resta un passaggio quasi notarile, separato dal reale esercizio del ministero.

A questo punto vale la pena chiedersi se la sequenza stessa, diaconato prima del presbiterato, sia condizione di validità sacramentale o disciplina ecclesiastica riformabile. Un indizio decisivo viene dal modo in cui la tradizione canonica ha trattato chi violava quella sequenza. Il Codice del 1917 puniva con la sospensione dall’ordine chi otteneva gli Ordini per salto, cioè saltando un grado, senza le debite lettere dimissorie o prima dell’età canonica[5].

La sospensione è per definizione una pena che colpisce l’esercizio illecito di un ordine validamente ricevuto, non la sua validità: se il legislatore avesse considerato la sequenza dei gradi condizione di validità sacramentale, l’ordinazione per salto sarebbe stata dichiarata nulla, non semplicemente sospesa.

Trattandola come illecito punibile, il diritto stesso rivela che si tratta di materia disciplinare. Il Codice attuale conferma questa impostazione su un punto contiguo: il canone 1031 riserva alla Sede Apostolica la dispensa oltre l’anno dall’età richiesta per l’accesso al diaconato e al presbiterato, trattando quella soglia come ordinaria facoltà dispensatoria e non come deroga a un principio indisponibile[6].

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Se la sequenza dei gradi, e non solo l’età o l’intervallo tra di essi, appartiene a questa stessa categoria di disciplina ecclesiastica positiva, come il canone 2374 del 1917 lascia intendere, non c’è ostacolo di principio a che la Sede Apostolica estenda la logica già praticata per l’età fino a rendere il diaconato una via non obbligata per l’accesso al presbiterato. Sarebbe un intervento normativo nuovo, non la semplice applicazione di una dispensa già disponibile oggi, ma non richiederebbe di toccare ciò che è di istituzione divina, la struttura triadica del sacramento dell’ordine e la pienezza sacramentale dell’episcopato.

Il diaconato potrebbe così restare sempre e solo un grado a sé, coerente con il suo essere gradus servitii e non gradus participationis sacerdotalis, ricevuto in seguito a un discernimento comunitario reale condotto secondo il modello di Atti 6 e non a una presentazione clericale, mentre il futuro presbitero accederebbe al proprio ordine per una via che il diritto attuale già conosce nella logica, se non ancora nell’estensione, e il servizio che oggi svolge da diacono transeunte potrebbe essere reso in forma ministeriale non ordinata durante la formazione.

Solo in questo modo l’auspicio con cui Bertelli chiude il suo intervento, una Chiesa con molti diaconi radicati nella diaconia dei poveri, smette di convivere con una prassi che continua a leggere il diaconato attraverso la grammatica della funzione e del grado, in cui l’identità dipende dalla posizione occupata in una scala gerarchica, e comincia finalmente a essere pensato attraverso quella del servizio e del carisma riconosciuto dalla comunità che ne beneficia, che è poi l’unica grammatica capace di sostenere davvero, e non solo di enunciare, la sinodalità di cui tanto si parla.


[1] L. Bertelli, Diaconi e presbiteri, ministeri complementari, in SettimanaNews 11 luglio 2026.

[2] Concilio Ecumenico Vaticano II, costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, 1964, n. 29.

[3] Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1554, che distingue, dentro l’unica ordinazione, il gradus participationis sacerdotalis di episcopato e presbiterato dal gradus servitii proprio del diaconato.

[4] At 6,1-6. Sulla prassi del consenso comunitario come condizione dell’elezione ministeriale nei primi secoli, cf. anche Cipriano di Cartagine, Epistulae, 67, sul diritto della comunità di scegliere i vescovi degni e ricusare gli indegni.

[5] Codex Iuris Canonici (1917), can. 2374: chi ottiene gli Ordini per salto, senza le debite lettere dimissorie o prima dell’età canonica, rimane sospeso dall’ordine ricevuto.

[6] Codice di Diritto Canonico (1983), can. 1031 §§1, 4: la dispensa oltre l’anno dall’età richiesta per l’ammissione al diaconato e al presbiterato è riservata alla Sede Apostolica.

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4 Commenti

  1. Federica 21 luglio 2026
  2. Mauro 21 luglio 2026
  3. Anima errante 21 luglio 2026
  4. 68ina felice 21 luglio 2026

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