Salvini show o del disordine

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Da quando è cominciata la “recita a soggetto” sul “Caso Salvini”, due tormenti riaffiorano dal profondo dei miei remoti apprendimenti giuridici. Corrispondono a due numeri che identificano altrettanti articoli della Costituzione e disegnano l’architrave di quello che chiamiamo Stato di Diritto.

Dice l’art. 25: «Nessuno può essere distolto dal proprio giudice naturale precostituito per legge». E aggiunge l’art. 27: «La responsabilità penale è personale».

Ma la cosa più sorprendente della “recita” di cui sopra è che nessuno degli autori e attori in campo ha fatto leva su quei due numeri per mettere un argine allo straripamento istituzionale in corso di svolgimento.

Che vuol dire?

Che vuol dire «giudice naturale precostituito per legge»? Vuol dire che, in base alle leggi dello Stato, ogni cittadino conosce in anticipo il giudice davanti al quale dovrà presentarsi per render conto dei propri comportamenti. Il giudice, quel giudice, non un altro, magari scelto di volta in volta in base a criteri di opportunità o di convenienza politica.

Il fascismo, la stagione dalla quale con la Costituzione siamo usciti, aveva abbondato nel ricorso a giudici speciali, come il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, istituiti con un duplice fine: conoscere reati particolari (più propriamente non-reati) al di fuori delle regole e delle procedure in vigore per i comuni mortali e, contestualmente, applicare a tali casi specifici una normativa su misura, comunque distinta dalle norme in vigore per tutti.

Il tribunale dei ministri

Quando cadde il fascismo, fu chiara per tutti l’aberrazione consistente nella configurazione di una casistica speciale, calibrata su fattispecie di reato di natura eminentemente politica, riassumibili in atteggiamenti di dissenso rispetto alla volontà del regime e che, proprio per questo, il regime intendeva trattare in maniera separata rispetto alla massa dei processi dedicati ai comuni cittadini.

Repubblica, nella minuziosa ricerca dedicata all’accertamento del “giudice naturale” si è esercitata in una specificazione di fattispecie che non prevedono sottrazioni o eccezioni. Compreso il “caso Salvini” il quale, nel momento stesso in cui il giudice catanese lo ha inquisito per il “sequestro” dei naufraghi ospitati sulla “Nave Diciotti” automaticamente ha assegnato la causa a quella singolare istituzione che è chiamata “Tribunale dei Ministri” e che entra in azione tutte le volte che a commettere un reato (reato comune) è un membro del Governo della Repubblica.

Può essere aggirata la procedura stabilita a valle della individuazione di quel giudice naturale? Può esserle sovrapposto un circuito “esterno” sul quale far correre informazioni e impulsi destinati in un modo o in un altro ad alterare il corso della giustizia precostituito per legge? La risposta è decisamente negativa nel senso che a nessun Salvini è consentito di sottrarsi all’obbligo di rispondere dei propri atti di fronte a quel giudice, l’unico incaricato in via esclusiva alla cognizione di quella determinata causa. Assoluzione o condanna: quella e solo quella è l’autorità abilitata ad emetterla.

Criterio inderogabile   

Non meno impegnativo è il dettato dell’art. 27: «La responsabilità penale è personale». Vuol dire, alla lettera, che si tratta di una responsabilità strettamente collegata alla persona dell’inquisito il quale non può separarsene o tantomeno spartirla con altri soggetti secondo un criterio di condivisione politica che solo una legge può riconoscere come facente parte dell’ordinamento.

E qui vengono al pettine i numerosi nodi, cioè le forzature, che hanno contraddistinto il caso Salvini, dal momento in cui si è tentato di collettivizzare la responsabilità personale di cui all’art. 27 estendendola al presidente del Consiglio, all’altro vicepresidente, nonché ad uno o più ministri in carica. Comprensibile il desiderio del maggiore interessato si allontanare da sé l’amaro calice, ma non sembrano appropriati gli argomenti con cui si è tentato di innestare una deroga al principiò del carattere individuale della responsabilità penale.

In proposito gioverà ricordare che l’aggettivo “personale”, di cui all’art. 27, stava a significare, come si evince dai lavori preparatori, esattamente “per fatto proprio”, essendo stata esclusa in modo preciso una “responsabilità penale per fatto altrui”.

Fin qui il diritto e le sue regole. Ma che pensare del fatto che una materia così delicata e impegnativa sia stata sottoposta preventivamente non già ad una sorta di delibazione giuridica, ma ad un vero e proprio referendum (prendere o lasciare) organizzato da un’agenzia privata (la “Casaleggio e associati) del tutto priva di abilitazione a procedere nell’ambito indicato?

Molti si sono appassionati con spirito tifoso sulle opzioni pro o contro, ma non c’è stata voce significativa che abbia denunciato la totale incompetenza del “soggetto terzo” che è stato introdotto nella trattazione pubblica di affari per loro natura riservati, appunto, al “giudice naturale”.

***

La circostanza si presta ad una pertinente osservazione sul livello di confusione istituzionale che si è instaurato nel paese soprattutto da quando è entrato in carica il “governo del cambiamento”, sulle cui caratteristiche più che sulle sue imprese converrà ritornare per una riflessione che metta in luce la minaccia che la disinvoltura può recare alla democrazia.

 

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