
Il 14 giugno 2027 è il termine entro cui i ventisette Stati membri dell’Unione europea dovranno recepire nei propri ordinamenti la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
In Italia, la Legge di delegazione europea 2024 (L. 13 giugno 2025, n. 91) ha conferito al Governo la delega necessaria, ma il decreto legislativo attuativo non è ancora stato adottato. Il legislatore italiano ha nel frattempo compiuto passi rilevanti nel solco del Codice Rosso: la L. 168/2024 ha rafforzato le misure di protezione esistenti, e la L. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto il reato autonomo di femminicidio.
Il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027, adottato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, richiama esplicitamente la Direttiva come cornice di riferimento per le politiche nazionali — un segnale di consapevolezza istituzionale che tuttavia non sostituisce il recepimento formale.
La domanda che questo focus intende porre è se il recepimento formale entro la scadenza sarà sufficiente, o se il rischio reale sia quello di un’attuazione che ignora una delle dimensioni più innovative della Direttiva: il riconoscimento del pluralismo delle vittime.
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Tra le novità introdotte dalla Direttiva, la più rilevante sul piano teorico e giuridico è la discriminazione intersezionale come categoria operativa nella tutela delle vittime. Il considerando n. 6 la definisce come la combinazione tra il sesso e qualsiasi altro motivo di discriminazione ai sensi dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — razza, origine etnica, disabilità, orientamento sessuale, religione, condizione economica, tra gli altri.
Il considerando n. 71 traduce questa categoria astratta in soggettività concrete: donne con disabilità, migranti irregolari, richiedenti asilo, persone LGBTIQ+, donne detenute, donne senza fissa dimora, anziane, in condizioni di povertà. Sul piano operativo, l’art. 16(4) impone che la valutazione individuale dei bisogni di protezione tenga conto dell’eventuale discriminazione intersezionale; l’art. 33(1) prevede che i servizi di supporto garantiscano capacità sufficiente per questa categoria; l’art. 36 richiede che la formazione degli operatori includa competenze specifiche sul riconoscimento dei bisogni delle vittime intersezionalmente discriminate.
Il termine “intersezionalità”, elaborato dalla giurista Kimberlé Crenshaw alla fine degli anni Ottanta e già commentato in un precedente focus di questa serie a partire dalla guida pratica delle Nazioni Unite, trova così per la prima volta applicazione nel diritto europeo vincolante in materia di tutela delle vittime di violenza.
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Questa attenzione al pluralismo delle vittime risponde a una realtà documentata. Secondo i dati Eurostat 2024, il 26,2% della popolazione femminile nell’Unione europea ha una disabilità, e le donne con disabilità subiscono tassi di violenza sproporzionati rispetto alle donne senza disabilità, con barriere specifiche nell’accesso ai servizi di supporto e ai meccanismi di denuncia. Le donne migranti sono esposte a rischi ulteriori.
L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) riconosce che le migranti — in particolare quelle forzatamente sfollate, in situazione irregolare o con discriminazioni intersezionali — subiscono una maggiore esposizione alla violenza di genere, pur precisando che i dati disponibili a livello europeo rimangono limitati.
A titolo esemplificativo, uno studio pubblicato sul Lancet Regional Health nel 2023 ha rilevato che le richiedenti asilo in Francia subiscono stupro diciotto volte più frequentemente rispetto alla popolazione femminile generale. Il cumularsi di fattori di vulnerabilità genera esposizioni al rischio qualitativamente diverse, che il diritto ha storicamente faticato a riconoscere.
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Proprio su questo terreno si concentrano le critiche più significative alla Direttiva, provenienti da due fronti distinti ma convergenti. Il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) ha pubblicato nel maggio 2025 una guida pratica per il recepimento specificamente dedicata a garantire che le donne con disabilità siano pienamente incluse nelle leggi nazionali di attuazione.
Il documento individua lacune strutturali nel testo: la sterilizzazione forzata non è esplicitamente criminalizzata; la definizione di stupro non è basata sul principio del consenso attivo — “solo il sì significa sì” — con conseguenze particolarmente gravi per le donne con disabilità che possono incontrare ostacoli nell’esprimere il consenso; i sistemi nazionali di raccolta dati non sono tenuti a disaggregare le statistiche sulla violenza per status di disabilità, rendendo questa violenza di fatto invisibile.
Cruciale è anche l’assenza delle organizzazioni di persone con disabilità dai processi decisionali del recepimento: senza la loro partecipazione, le esigenze delle donne con disabilità rischiano di restare formalmente riconosciute ma sostanzialmente ignorate.
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Sul fronte delle donne migranti in situazione irregolare, la critica è altrettanto netta e ha una storia precisa. Secondo quanto documentato dalla Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), rete internazionale che riunisce 155 organizzazioni in 34 paesi e promuove il riconoscimento dei diritti umani delle persone migranti in situazione irregolare, la proposta originale della Commissione europea includeva un articolo che vietava esplicitamente la condivisione dei dati personali delle vittime — incluso lo status di soggiorno — tra polizia e autorità di immigrazione.
Tale disposizione fu eliminata durante i negoziati interistituzionali. La versione finale della Direttiva si limita a invitare gli Stati a non scoraggiare la denuncia, senza garantire che le informazioni fornite dalla vittima non possano essere usate dalle autorità di immigrazione per avviare procedure di espulsione.
Non si tratta di un’ipotesi astratta: un’indagine condotta da Amnesty International France nel 2025, basata su testimonianze raccolte presso diciotto organizzazioni di supporto alle vittime, documenta come donne in situazione irregolare che si sono recate in commissariato per denunciare violenze sessuali abbiano ricevuto un ordine di espulsione dal territorio o siano state collocate in un centro di detenzione.
Una dichiarazione congiunta firmata da tredici organizzazioni della società civile europea – che operano nel campo dei diritti umani, dei diritti LGBTIQ+ e della tutela dei migranti vittime di tratta — ha condannato l’eliminazione di queste protezioni come una scelta che ha messo a tacere, ancora una volta, le donne colpite dalle politiche migratorie dell’UE.
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La Direttiva 2024/1385 rappresenta un passo storico nel riconoscimento formale del pluralismo delle vittime. Ma il riconoscimento formale non è sufficiente se le categorie più vulnerabili restano escluse proprio dai meccanismi che dovrebbero tutelarle — per lacune nel testo, per processi di recepimento che le ignorano, o per contraddizioni strutturali che il diritto non ha ancora risolto.
Meno di un anno separa gli Stati membri dalla scadenza. La domanda che le organizzazioni della società civile pongono con urgenza crescente è se quella scadenza produrrà leggi capaci di proteggere davvero tutte le donne, o soltanto quelle che il sistema è già attrezzato per riconoscere.
- Pubblicato sull’Osservatorio di diritto e società plurale del Dipartimento di eccellenza BiLaP presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca.





