
Le richieste di sbattezzo sono poche, ma la questione in discussione davanti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea va oltre all’annotazione della volontà dell’interessato da inserire nel registro dei battesimi. Si chiede che l’intero paragrafo che raccoglie nota del sacramento (luogo, tempo, nomi dei genitori e dei padrini ecc.) venga fisicamente tolto dal registro (cartaceo o digitale) con ricadute rilevanti dal punto di vista giuridico, canonico e teologico.
La questione riguarda il “caso C-12/25 diocesi di Gand” (Belgio), discusso nell’udienza pubblica il 30 giugno scorso e che arriverà probabilmente a sentenza il 1° ottobre prossimo.
La Commissione delle conferenze episcopali dell’UE (COMECE) ha pubblicato un’elaborata e puntuale riflessione in merito (una quindicina di cartelle), il 2 settembre scorso, col titolo Erasure from baptismal registers (Cancellazione dai registri battesimali).
La discussione, poco diffusa in Italia, è presente in diversi paesi europei e ha giustificato l’intervento dei dicastero vaticano per i testi legislativi il 17 aprile 2015.
Nessuna violazione della privacy
Il fulcro della questione è, da una parte, la composizione fra il diritto alla protezione dei dati personali con la conseguente richiesta di cancellazione e, dall’altra, l’autonomia della Chiesa e la libertà di religione nella sua dimensione istituzionale. In altri termini, la richiesta in ragione della libertà personale di uscire dalla Chiesa rimuovendo totalmente la nota nel registro confligge con l’esigenza ecclesiale di rispettare la libertà di scelta – che avviene con l’annotazione esplicita – ma anche la registrazione del fatto storico avvenuto e il rispetto del senso teologico e canonico del sacramento.
«Il registro battesimale costituisce la base fondamentale per stabilire lo status giuridico della persona nell’ordinamento giuridico interno della Chiesa. Imporre alla Chiesa cattolica di cancellare i dati in esso contenuti, intervenendo così direttamente nella sua organizzazione, costituirebbe una grave violazione dell’autonomia della Chiesa e della libertà istituzionale di religione» (n. 5).
Le ragioni della richiesta di sbattezzo e, più radicalmente, di rimozione della nota dal registro, sono la privacy (il principio di privatezza personale), la libertà di rifiutare la fede e l’appartenenza, la volontà dell’oblio e il rifiuto dell’istituzione e del ruolo pubblico della Chiesa.
In premessa, va ricordato che, per i richiedenti, l’annotazione del registro di rifiuto del battesimo e la rimozione fisica dell’intera nota è una semplice cancellazione di appartenenza ad un’associazione. Per la Chiesa «il registro dei battesimi non è una lista di membri, bensì un “fatto” storico ecclesiale; esso non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa. Infatti i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa» (documento del Dicastero).
Da un lato, l’idea di una semplice appartenenza associativa in cui si entra e si esce, dall’altro, la registrazione fattuale di un sacramento che non toglie la piena libertà del credente ma che si configura teologicamente come dono di Dio e che ecclesialmente presiede a tutte le successive scelte o non scelte.
La pratica, piuttosto recente, di annotare la volontà di sbattezzo non andrebbe, quindi, espressa da formule come “ha lasciato la Chiesa”, ma piuttosto con altre come “ha rinunciato al proprio battesimo”, sottolineando il desiderio personale dell’interessato. Perché, come ha annotato la Corte di cassazione di Francia: «Il battesimo costituisce un fatto la cui realtà storica non può essere contestata» (n. 2). Un’indicazione giuridica largamente diffusa in Spagna, Polonia, Slovenia, Italia ecc.
Senza la sicurezza del registro, potrebbe succedere un nuovo e illecito battesimo o un matrimonio dubbio. La rimozione della nota nei registri potrebbe indurre credenti e no a ritenere il battesimo facoltativo e ripetibile, violando un principio ecclesiale e teologico importante.
Un vulnus per la laicità
I registri battesimali hanno ancora un ruolo nei procedimenti civili come prova di legami familiari, per la registrazione tardiva della nascita (Irlanda), per permettere un riconoscimento di cittadinanza ai discendenti degli emigrati e per la ricerca genealogica.
Il caso singolare riguarda l’ex Cecoslovacchia dove i registri furono accorpati a quelli civili e oggi sono ancora parte di essi. In Polonia i registri ecclesiastici fanno fede quando i dati anagrafici sono andati perduti per la guerra. In Belgio è successo che un gruppo di bambini ebrei sia sfuggito allo sterminio per la prova del loro battesimo sul registro parrocchiale.
A parte i casi attuali o passati, è difficile pensare che la registrazione impedisca allo sbattezzato l’esercizio della libertà di coscienza o la dichiarazione di non considerarsi più cattolico. «Considerando gli elementi sovra evidenziati, mentre la dimensione negativa della libertà di religione dell’interessato non sembra essere influenzata dalla registrazione del battesimo, un obbligo di cancellazione dai registri battesimali ostacolerebbe gravemente il corretto funzionamento della Chiesa, con un impatto enorme sulla libertà istituzionale e sull’autonomia della Chiesa» (n. 5).
Si configurerebbe una possibile violazione dei rapporti stati-Chiesa fissata dall’articolo 17 del Trattato Europeo, e cioè la neutralità dell’Unione nei confronti dell’organizzazione, da parte degli stati membri, dei propri rapporti con le Chiese, concordati compresi.
Il principio di laicità impedisce allo stato di ingerirsi negli affari della Chiesa (e viceversa). Tanto più nei rapporti Unione-Chiese.
Le misure di salvaguardia dei registri, accessibili a un numero molto ristretto di persone e non utilizzati a scopi di lucro e, tanto meno, come strumento di pressione sociale, non inficiano la protezione dei dati personali, mentre la loro manomissione inciderebbe sulla comprensione ecclesiale della propria fede sacramentale. «L’obbligo di cancellare i dati dai registri battesimali avrebbe, quindi, ripercussioni che vanno oltre un semplice sistema di archiviazione. Potrebbe incidere sul modo in cui la Chiesa esprime e salvaguarda un elemento centrale della sua fede sacramentale. Non si tratta solo di un interesse amministrativo di tutela del trattamento dei dati. Riguarda la dimensione istituzionale della libertà di religione e la libertà della Chiesa di vivere, organizzare ed esprimere la propria fede» (n. 9).






L’articolo evidenzia anche un problema di comprensione logica relativa allo sbattezzo: se la corte indicasse come giusta e obbligatoria la possibilità della cancellazione dell’annotazione del battesimo dai registri ecclesiali e l’amministrazione canonica vi provvedesse, come si potrebbe ancora parlare di sbattezzo se manca l’attestazione scritta del battesimo? Quindi, a mio modesto avviso, è bene conservare nei registri il ricordo scritto di quanto avvenuto ed eventualmente aggiungere una nota con la posteriore volontà del soggetto: diversamente nessuno potrebbe sapere se lo sbattezzo è stato recepito dalla Chiesa a cui è stato chiesto.
Accanimenti anticristiani, semplicemente
Chissa’ se non sarebbe piu’ cristiano mettersi in discussione, per esempio rispetto alle forme dell’indottrinamemto infantile o ai nodi dottrinari che di fatto escludono tante categorie di fedeli. Prevenire e’ meglio che aiutare.
Due note
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# noi lasciamo i nostri dati ogni momento e dovunque. Anche in modo inconscio, con la I.A.
E non ci sono santi, si usa dire…😅
Il vero unico problema è l’uso di quei dati.
Dubito che la Chiesa li passi al primo venuto!
Quindi NESSUN uso PUBBLICO.
E i FATTI non si possono cancellare. Sarebbe troppo bello..
# diverso è il discorso “personale”. Facile intuire che chi ne chiede la rimozione ( come x il crocefisso) ha un back ground da cui non riesce a liberarsi
Non ha raggiunto la pace dei sensi religiosa..
Va aiutato, anche accontentato. Cristianamente
La sentenza più paradossale della storia, della Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo, che dichiarò illegittimo il Crocifisso nelle scuole,ma contemporaneamente datò la sentenza 3 Novembre 2009, che sono gli anni i mesi e i giorni trascorsi dalla venuta dello Stesso..
Un po’ di confusione.
L aiuto va sEmpre dato a chi lo chiede,senza chiedere l impossibile!!!