Volticidio e molestie sessuali: nuovi reati?

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montreal

Si sono svolte nei giorni scorsi, alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, le audizioni su alcune proposte di legge in tema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Si tratta di quattro disegni di legge, presentati da varie forze politiche e dallo stesso governo in carica, tra il luglio e il dicembre 2018,[1] finalizzati a colmare i vuoti di tutela e le inadeguatezze degli attuali assetti normativi per perseguire in maniera efficace e risolutiva la gravissima piaga sociale della violenza di genere, che ogni anno miete decine se non addirittura centinaia di vittime.

Numerose e di rilievo le proposte di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, in parte già segnalate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (Commissione Puglisi), istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017.[2]

E non mancano neppure progetti di modifica della disciplina penitenziaria e norme che mirano a formare gli addetti ai lavori del settore giustizia e a prevenire i fenomeni di violenza introducendo programmi scolastici appositi nelle scuole e all’Università.

In questa sede, vengono prese in considerazioni esclusivamente le proposte di legge relative all’introduzione di due reati che causano forti allarmi sociali: la “deformazione dell’aspetto della persona” e il reato di “molestie sessuali”.

Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Condiviso da tutte le forze politiche, il 17 marzo 2017 era stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge, d’iniziativa della senatrice Puppato e altri, ad oggetto Introduzione degli articoli 557-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di omicidio d’identità.[3]

Frutto di un lavoro a più mani, la proposta di legge Puppato si poneva come obiettivo quello di inserire nel codice penale una nuova fattispecie di reato denominato “omicidio di identità”, prevedendo la reclusione non inferiore a dodici anni per «chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso». Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 19 aprile 2017, il disegno di legge si arenò e decadde con la fine della XVII Legislatura.

L’articolo 3 della proposta di legge 1403 d’iniziativa di un gruppo di parlamentari (donne e uomini) del Movimento 5 stelle, presentata il 28 novembre 2018, con l’intento di reprimere efficacemente i casi, tristemente noti, di persone che sfregiano il volto del partner o dell’ex partner, ripropone sostanzialmente il contenuto del “disegno di legge Puppato”.

Esso recepisce altresì una delle raccomandazioni formulate dalla “Commissione Puglisi” che, nella relazione finale, evidenziò la necessità di riformare, soprattutto sul fronte sanzionatorio, il reato di lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del volto, specie se consumate mediante utilizzo di sostanze corrosive.[4]

La nuova proposta di legge prevede l’introduzione del reato della “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, che, utilizzando un neologismo, potrebbe essere denominato anche volticidio.

Esso viene disciplinato nei nuovi articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, con altre connesse modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.

In particolare, si vuole colpire «chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali che determinano la deformazione o lo sfregio o danni totali o parziali permanenti del viso».

Tale autonoma fattispecie sostituisce la circostanza aggravante prevista nel numero 4 del secondo comma dell’articolo 583 del codice penale[5], che viene pertanto abrogato.

Si prevede che il nuovo reato sia punito con la reclusione non inferiore ad anni dodici.

La pena, inoltre, è aumentata da sedici a diciotto anni di reclusione se i fatti sono commessi:

  • dal coniuge, anche legalmente separato,
  • dall’altra parte dell’unione civile,
  • da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.

Nei casi di condanna si applicheranno, quali pene accessorie:

  • l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno,
  • la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa,
  • la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

Infine, nei casi di condanna, sarà esclusa l’applicazione del c.d. “rito abbreviato” che, com’è noto, prevede la riduzione della pena fino ad un terzo.

Il reato di molestie sessuali

L’articolo 5 della medesima proposta di legge n. 1403, recependo un’altra raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione Puglisi,[6] introduce il reato di “molestie sessuali”, collocato nel nuovo articolo 600 octies.1 del codice penale.

La fattispecie viene circoscritta con riferimento a quanto previsto dall’articolo 40[7] della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, resa esecutiva con legge 27 giugno 2013 n. 77.

Può essere condannato alla reclusione da sei mesi a due anni «chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva».

Al riguardo, va ricordato che solo in sede civile lavoristica esiste una definizione di “molestia sessuale”,[8] mentre nulla di ciò troviamo in ambito penale.[9]

Nell’ordinamento penale italiano le uniche molestie definite come tali sono quelle punite dall’articolo 660 del codice penale rubricato Molestia o disturbo alle persone: «Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516».

L’oggetto tutelato non è tanto la persona vittima di molestie, ma la tranquillità pubblica, per l’incidenza che il comportamento molesto ha sull’ordine pubblico. L’interesse privato, individuale, riceve una protezione solo riflessa. Tale configurazione giuridica è fortemente carente sul piano dissuasivo, sia per la tenuità delle pene sia per la correlata brevità del termine di prescrizione, che rende quasi ineluttabile la causa estintiva del reato laddove si arrivi al dibattimento.

Quando la molestia riguarda la sfera sessuale, essa viene perseguita come un caso più lieve di “violenza sessuale” ai sensi dell’articolo 609 bis del codice penale.

Per fare un esempio, quando il comportamento, pur indesiderato, prescinda da contatti fisici e si estrinsechi in petulanti corteggiamenti non graditi, telefonate o espressioni volgari, nei quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta, il giudice condannerà per molestie ai sensi dell’articolo 660 del codice penale, mentre applicherà la pena molto più grave per violenza sessuale ai sensi dell’articolo 609 bis del codice penale in caso di toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti di parti del corpo della vittima comunemente ritenute come erogene.

Scelta quanto mai opportuna e condivisibile, dunque, quella di introdurre nel nostro ordinamento penale il reato di “molestia sessuale”, anche in considerazione del fatto che i dati Istat – basati sulla rilevazione effettuata negli anni 2015-2016 – danno atto che le donne che hanno subito un ricatto sessuale nel corso della loro vita lavorativa sono un milione e 404 mila (rappresentano la quota dell’8,9% delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione).[10]


[1] Il D.d.l. n. 1003 presentato il 25 luglio 2018 ad oggetto “modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela e informazione delle vittime di reati violenti”; il D.d.l. n. 1403 presentato il 28 novembre 2018 ad oggetto “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere”; il D.d.l. n. 1455 del 17 dicembre 2018 ad oggetto “modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”; il D.d.l. n. 1457 ad oggetto modifiche della disciplina penitenziaria.

[2] Cf. SettimanaNews n. 10/2018, Il regalo della politica alle donne, di Andrea Lebra; e SettimanaNews n. 9/2017, Femminicidio e orfani dei femminicidi, di Andrea Lebra.

[3] Cf. SettimanaNew n. 20/2017, Volticidio, di Andrea Lebra.

[4] Senato della Repubblica, Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, relazione finale approvata il 6 febbraio 2018, capitolo 1°, par. 10.2, pagg. 384-385.

[5] In materia di lesione personale grave o gravissima, con la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

[6] Cit. pagg. 380-381.

[7] Che recita: «Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali».

[8] L’articolo 26 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 definisce le molestie sessuali come «comportamenti indesiderati, a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo».

[9] Cf. SettimanaNews n. 46/2017, UE: molestie sessuali e questione maschile, di Andrea Lebra.

[10] Cf. SettimanaNews n.6/2018, I ricatti sessuali sul lavoro, di Andrea Lebra.

 

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